Decisione (UE) 2024/3086 del Consiglio del 2 dicembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione1, le Comunità europee hanno concluso il trattato sulla Carta dell’energia («ECT») e il relativo protocollo sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati («PEEREA»), che sono entrati in vigore il 16 aprile 1998.
L’articolo 49 dell’ECT e l’articolo 21 del PEEREA hanno designato il governo della Repubblica portoghese quale depositario dell’ECT e del PEEREA. Il 1o febbraio 2024 la Repubblica portoghese ha notificato l’intenzione di recedere dall’ECT e dal PEEREA. Al riguardo, il governo della Repubblica portoghese cesserà di esercitare la sua funzione di depositario. Il recesso della Repubblica portoghese dall’ECT e dal PEEREA prenderà effetto il 2 febbraio 2025.
È necessario un emendamento dell’articolo 49 dell’ECT e dell’articolo 21 del PEEREA per designare un nuovo depositario. Le Parti contraenti dell’ECT («Parti contraenti») hanno convenuto nei negoziati di aggiungere tale emendamento al testo dell’ECT modernizzato, al fine di designare il Segretariato della Carta dell’energia («Segretariato») come nuovo depositario. Le Parti contraenti hanno altresì convenuto di modificare il PEEREA, in maniera analoga. Le Parti contraenti hanno concordato di sottoporre all’approvazione della Conferenza della Carta dell’energia una nuova intesa, in relazione all’articolo 49 dell’ECT e all’articolo 21 del PEEREA, sui ruoli del Segretariato quale depositario. Inoltre, dato che non tutte applicheranno l’ECT modernizzato a titolo provvisorio dopo la sua adozione, le Parti contraenti hanno convenuto di sottoporre all’approvazione della Conferenza della Carta dell’energia due decisioni che designano il Segretariato come depositario provvisorio dal 2 febbraio 2025, in attesa dell’entrata in vigore degli emendamenti dell’ECT e del PEEREA.
A norma dell’articolo 34 dell’ECT, la Conferenza della Carta dell’energia adotta i testi degli emendamenti dell’ECT, compresi quelli dei relativi protocolli. A norma dell’articolo 12 PEEREA, la Conferenza della Carta dell’energia adotta i testi degli emendamenti del PEEREA.
La Conferenza della Carta dell’energia dovrà adottare gli atti proposti nella riunione del 3 dicembre 2024 per quanto riguarda l’ECT e per corrispondenza, nel quadro di una procedura avviata il 6 novembre 2024 con scadenza il 30 gennaio 2025, per quanto riguarda il PEEREA. Tali atti saranno vincolanti per l’Unione.
È opportuno che l’Unione non eserciti il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell’energia sulle proposte di emendamento dell’ECT e del PEEREA, nonché sulle proposte di intese e decisioni. È inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare congiuntamente da parte degli Stati membri che sono Parti contraenti per le materie di competenza dell’Unione. Tale posizione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Tale posizione integra la posizione di cui alla decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio2.
Gli Stati membri che sono Parti contraenti che sono presenti alla riunione della Conferenza della Carta dell’energia o che votano per corrispondenza dovrebbero adottare una posizione che non impedisca l’adozione o l’approvazione delle proposte di emendamento, intese e decisioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. A norma dell’articolo 36, paragrafo 7, del trattato sulla Carta dell’energia (ECT), l’Unione non esercita il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell’energia sulle proposte di emendamento dell’articolo 49 ECT e dell’articolo 21 del protocollo sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati («PEEREA») e sulle intese in relazione a tali articoli, né sulle decisioni relative alla designazione di un depositario a norma dell’articolo 49 ECT e dell’articolo 21 PEEREA, allegate alla presente decisione.
2. Gli Stati membri che sono Parti contraenti dell’ECT esercitano congiuntamente il diritto di voto alla riunione della Conferenza della Carta dell’energia del 3 dicembre 2024, qualora vi presenzino, o per corrispondenza, a seconda dei casi, in modo da:
a) non impedire l’adozione da parte della Conferenza della proposta di emendamento dell’articolo 49 ECT (CC 760 REV2), allegata alla presente decisione;
b) non impedire l’approvazione dell’intesa, in relazione all’articolo 49 ECT, sui ruoli del Segretariato della Carta dell’energia (CC 762 REV2), allegata alla presente decisione;
c) non impedire l’approvazione di una decisione sulla designazione del Segretariato della Carta dell’energia come depositario ai sensi dell’articolo 49 ECT a decorrere dal 2 febbraio 2025 (CC 814), allegata alla presente decisione; e
d) non impedire l’adozione per corrispondenza della proposta di emendamento dell’articolo 21 PEEREA e l’approvazione dell’intesa connessa in relazione all’articolo 21 PEEREA e della decisione sulla designazione del Segretariato della Carta dell’energia come depositario ai sensi dell’articolo 21 PEEREA a decorrere dal 2 febbraio 2025 (CC 823), allegate alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy M.