Decisione (UE) 2024/3080 della Commissione del 4 dicembre 2024 che stabilisce il regolamento interno della Commissione e modifica la decisione C(2000) 3614
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
La decisione del 29 novembre 2000 che stabilisce il regolamento interno1 della Commissione è stata modificata più volte. Nel 20102 ha avuto luogo una revisione principale, con cui la Commissione ha adottato una decisione alla quale sono stati allegati tutti gli articoli del regolamento interno. L'ultima modifica limitata risale al 20203. È pertanto necessario, a fini di chiarezza, sostituire le disposizioni degli articoli della decisione del 2000 e successive modifiche e alcuni allegati.
Per una migliore accessibilità e leggibilità, gli articoli del regolamento interno C(2000) 3614 dovrebbero essere accorpati alle relative modalità di esecuzione4 in un unico documento.
Diversi articoli del regolamento interno C(2000) 3614 richiedono una revisione sostanziale che permetta di tenere conto dell'evoluzione delle modalità di funzionamento della Commissione.
Il principio di collegialità disciplina il funzionamento della Commissione. Deriva dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e si basa sull'uguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all'adozione delle decisioni. Il principio di collegialità implica in particolare che le decisioni dovrebbero essere oggetto di dibattiti collettivi e che tutti i membri del collegio dovrebbero essere collettivamente responsabili a livello politico di tutte le decisioni adottate.
Il funzionamento della Commissione e dei suoi servizi si basa anche sul principio di buon governo, che implica, in particolare, una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, così come la tracciabilità delle decisioni adottate dalla Commissione.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento interno dovrebbe contenere, in un allegato, disposizioni relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Per agevolare la lettura e snellire il testo, il presente regolamento non contiene più, come allegati, i) il codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico, ii) le disposizioni della Commissione che istituiscono il sistema generale di allarme rapido ARGUS e iii) le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
In attesa che siano sostituiti dalle decisioni autonome corrispondenti, tali allegati dovrebbero rimanere temporaneamente applicabili per evitare qualunque lacuna giuridica. È pertanto opportuno modificare la decisione C(2000) 3614 conservandone tali allegati rimanenti e sopprimendone le altre disposizioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente decisione stabilisce le norme che disciplinano il funzionamento della Commissione europea.
Capo II. Commissione
Art. 2 Collegialità
1. La Commissione agisce come organo collegiale a norma del presente regolamento interno. Il collegio è composto dal presidente e dagli altri membri della Commissione.
2. I membri della Commissione si astengono da qualsiasi comportamento che possa compromettere, in qualsiasi misura, il principio di collegialità.
3. Tutti i membri della Commissione partecipano su un piano di parità al processo decisionale e sono collettivamente responsabili delle decisioni adottate.
4. Ciascun membro della Commissione rispetta, promuove e sostiene le posizioni adottate dalla Commissione, in particolare durante le diverse fasi della procedura legislativa.
5. Qualsiasi posizione divergente da quella originariamente adottata dalla Commissione è approvata in modo collegiale prima di essere presentata dai rappresentanti della Commissione alle altre istituzioni o agli altri organi dell'Unione europea, agli Stati membri, ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o regionali e ad altri soggetti terzi.
Art. 3 Presidente
1. Il presidente definisce gli orientamenti politici nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Guida i lavori della Commissione e la rappresenta.
2. Il presidente decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione6.
3.
Il presidente struttura e ripartisce le responsabilità tra i membri della Commissione, fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato7.
All'inizio del mandato, il presidente invia ai membri della Commissione lettere di incarico in cui stabilisce le loro funzioni e le condizioni per l'esercizio di queste ultime nei settori di attività loro assegnati.
4. Il presidente nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, scegliendoli tra i membri della Commissione8.
5. Il presidente adotta una decisione in merito all'ordine di precedenza dei membri della Commissione. Per i membri della Commissione diversi dai vicepresidenti, l'ordine di precedenza si basa sulla loro anzianità nella Commissione o, in caso di pari anzianità, sulla loro età.
6. Il presidente può decidere in qualunque momento di costituire gruppi di membri della Commissione. Con tale decisione il presidente stabilisce il mandato, la composizione, la durata e i metodi di lavoro del gruppo e nomina uno o più membri incaricati di dirigerne i lavori.
7. In caso di impedimento di uno o più membri della Commissione, il presidente nomina i rispettivi supplenti scegliendoli tra gli altri membri della Commissione e adotta le disposizioni di attuazione di tale decisione.
8. Un membro della Commissione rassegna le proprie dimissioni se il presidente glielo chiede9.
9. Il presidente garantisce la corretta applicazione del codice di condotta dei membri della Commissione10.
Art. 4 Membri della Commissione
1. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, sotto l'autorità del presidente. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo11. Si dedicano pienamente all'adempimento del loro mandato nell'interesse dell'Unione.
2. Fatto salvo il principio di collegialità, ciascun membro della Commissione si assume la responsabilità delle iniziative nel settore di attività assegnatogli.
3. I membri della Commissione agiscono secondo i più elevati standard professionali e deontologici, e in particolare secondo il codice di condotta dei membri della Commissione.
4. Ogni membro della Commissione dispone di un gabinetto incaricato di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Le norme relative alla composizione e al funzionamento dei singoli gabinetti sono stabilite mediante decisione del presidente.
Art. 5 Priorità, programma di lavoro e bilancio
1. La Commissione fissa le proprie priorità conformemente agli orientamenti politici definiti dal presidente. Integra tali priorità nel programma di lavoro e nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea, che adotta annualmente.
2. Ogni anno il presidente fa il punto della situazione per l'anno in corso e fissa le priorità della Commissione per il futuro nel discorso sullo stato dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo12.
3. Per chiarire e organizzare l'attuazione delle priorità, la Commissione acclude al suo programma di lavoro un elenco delle principali iniziative che intende adottare nel corso dell'anno in questione. La Commissione può aggiornare il programma di lavoro nel corso dell'anno.
4. Su iniziativa del presidente, la Commissione organizza dibattiti orientativi per chiarire le proprie linee politiche e discutere di temi politicamente sensibili e/o importanti o di sviluppi politici generali.
5. Le modalità di convalida della programmazione delle iniziative della Commissione sono stabilite dal presidente.
Capo III. Procedure decisionali
Art. 6 Tipi di procedure decisionali
1. La Commissione adotta le iniziative che rivestono una delle forme giuridiche previste dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altra iniziativa di sua competenza (di seguito "atti"):
(a) tramite procedura orale, durante le riunioni della Commissione, conformemente alla sezione 1 del presente capo;
(b) tramite procedura scritta, conformemente alla sezione 2 del presente capo;
(c) tramite procedura di abilitazione, conformemente alla sezione 3 del presente capo;
(d) tramite procedura di delega, conformemente alla sezione 4 del presente capo.
2. Tutti i progetti di atti adottati dalla Commissione secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1 sono preliminarmente inseriti nel sistema informatico istituito a tal fine, salvo espressa decisione contraria del segretario generale.
Sezione 1. Riunioni della Commissione e procedura orale
Art. 7 Riunioni della Commissione
1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal presidente.
2. Di norma, la Commissione si riunisce una volta alla settimana (riunioni "ordinarie"). Si riunisce inoltre ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario (riunioni "straordinarie").
3. Qualora alcuni o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.
4. Gli atti possono essere adottati tramite procedura orale nel corso di riunioni ordinarie o straordinarie. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni, nonché le norme procedurali, sono stabilite agli articoli da 8 a 16.
5. Su iniziativa del presidente, la Commissione può anche organizzare dibattiti orientativi, seminari, riunioni informali o riunioni di lavoro su argomenti specifici.
Art. 8 Definizione dell'ordine del giorno
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno per ciascuna riunione ordinaria e straordinaria della Commissione.
2. Al fine di facilitare la programmazione dei lavori della Commissione e per tener conto della strategia di comunicazione della Commissione, il segretario generale, sotto l'autorità del presidente, stabilisce l'elenco dei punti che si prevede di iscrivere all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione.
3. Oltre ai punti ricorrenti automaticamente iscritti all'ordine del giorno di ciascuna riunione della Commissione, come l'approvazione dei verbali, le relazioni interistituzionali, il coordinamento dell'azione esterna o le questioni amministrative e di bilancio, sono di norma iscritti all'ordine del giorno le questioni e i progetti di atti politicamente sensibili e/o importanti, in particolare quelli legati alle priorità della Commissione.
4. Al fine di garantire l'effettivo esercizio della collegialità, un punto iscritto all'ordine del giorno di una riunione della Commissione è rinviato a una riunione successiva se:
(a) i documenti pertinenti non sono messi a disposizione dei membri della Commissione entro i termini di cui all'articolo 11, paragrafo 3, salvo diversa decisione del presidente;
(b) mancano una (o più) versioni linguistiche prescritte dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), a meno che il presidente non decida di chiedere alla Commissione un'approvazione "in linea di principio", accompagnata da un'abilitazione ad hoc allo scopo di adottare il progetto di atto non appena la versione o le versioni linguistiche divengano disponibili.
5. La Commissione può, su proposta del presidente, discutere questioni che non figurano all'ordine del giorno.
Art. 9 Condizioni per l'iscrizione di punti all'ordine del giorno
1. Fatto salvo il paragrafo 4, quando è presentata una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di un progetto di atto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, devono essere disponibili le informazioni seguenti:
(a) il titolo del progetto di atto e una breve descrizione del relativo obiettivo;
(b) i motivi per cui viene presentato, anche in relazione alla scelta del momento della presentazione;
(c) il collegamento tra il progetto di atto e gli orientamenti politici definiti dal presidente, le priorità fissate dalla Commissione e il programma di lavoro della Commissione e la sua strategia di comunicazione;
(d) lo stato di preparazione del fascicolo, anche per quanto riguarda i requisiti per legiferare meglio e la consultazione interservizi;
(e) l'accordo esplicito del membro della Commissione responsabile del bilancio se la proposta comporta conseguenze finanziarie significative.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle richieste di iscrizione all'ordine del giorno di progetti di atti di portata generale presentati nell'ambito di questioni varie di carattere amministrativo e di bilancio.
3. Gli articoli 29, 36 e 41 si applicano alle richieste di iscrizione all'ordine del giorno di progetti di atti presentati tramite le procedure di abilitazione e di delega.
4. Salvo diversa decisione del presidente, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano:
(a) ai documenti di riflessione richiesti dal presidente per strutturare i dibattiti orientativi;
(b) alle note informative con cui i membri della Commissione informano succintamente la Commissione in merito a questioni di loro competenza senza chiederle di adottare una posizione, che impegnano unicamente i loro autori e la cui iscrizione all'ordine del giorno è stata specificamente autorizzata dal presidente.
5. Le richieste di iscrizione di un punto all'ordine del giorno di una riunione della Commissione devono essere presentate da uno o più membri della Commissione al presidente almeno nove giorni lavorativi prima della riunione della Commissione in questione. In circostanze eccezionali, il presidente può accettare una richiesta tardiva di iscrizione di un punto all'ordine del giorno. Il segretario generale deve essere informato di ogni richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.
Art. 10 Preparazione dei punti all'ordine del giorno
1. I punti iscritti all'ordine del giorno di una riunione ordinaria o straordinaria della Commissione sono preparati durante la riunione settimanale dei capi di gabinetto presieduta dal segretario generale.
2. Su iniziativa del presidente, sono organizzate riunioni speciali dei membri del gabinetto per una discussione preliminare riguardante questioni o fascicoli specifici. Tali riunioni sono presiedute da un membro del gabinetto del presidente. Si svolgono di norma nella settimana che precede quella in cui si tiene la riunione della Commissione.
3. Il gruppo per le relazioni interistituzionali13 esamina le posizioni che la Commissione deve adottare in relazione alle questioni interistituzionali, in particolare i fascicoli all'esame del Parlamento europeo e/o del Consiglio.
4. Il gruppo per il coordinamento esterno14 esamina le posizioni che la Commissione deve adottare nel settore delle relazioni esterne e assicura la coerenza tra gli aspetti esterni e interni dei lavori della Commissione.
5. In linea di principio, nessuna questione sulla quale sia stato raggiunto un accordo in una delle riunioni preparatorie di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere riaperta in una fase successiva.
6. Se nel corso di una riunione settimanale dei capi di gabinetto è raggiunto un accordo su un punto dell'ordine del giorno e tale punto è mantenuto all'ordine del giorno, l'atto in questione può essere adottato senza dibattito durante la riunione della Commissione.
7. Se nel corso di una riunione settimanale dei capi di gabinetto o durante la riunione della Commissione è raggiunto un accordo, l'atto in questione può essere adottato, su proposta del presidente, tramite procedura scritta di finalizzazione, a norma dell'articolo 22.
8. In tutte le riunioni preparatorie di cui ai paragrafi da 1 a 4, i membri del gabinetto intervengono a nome del membro della Commissione che rappresentano sulla base di un mandato chiaro.
Art. 11 Messa a disposizione dell'ordine del giorno e di altri documenti
1. Il segretario generale mette a disposizione dei membri della Commissione un progetto di ordine del giorno al più tardi il giorno lavorativo precedente la riunione settimanale dei capi di gabinetto.
2. Il segretario generale mette a disposizione dei membri della Commissione l'ordine del giorno fissato dal presidente al più tardi il giorno precedente le riunioni ordinarie o straordinarie della Commissione. L'ordine del giorno è reso pubblico conformemente all'articolo 63.
3.
I documenti necessari per la discussione di ogni punto all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei membri della Commissione al più tardi il giorno lavorativo precedente la riunione settimanale dei capi di gabinetto.
Salvo deroga concessa dal presidente sulla base di una richiesta scritta debitamente motivata, i documenti destinati ad essere discussi nel corso di una riunione speciale dei membri del gabinetto sono messi a disposizione dei membri della Commissione almeno 48 ore prima della riunione. Nel caso di documenti molto lunghi, il segretario generale, d'intesa con il presidente, può concedere più tempo.
I documenti sono messi a disposizione subordinatamente all'avvio della procedura di adozione da parte del segretario generale previa verifica, in particolare, dell'accordo del membro della Commissione responsabile e, se del caso, dei membri della Commissione congiuntamente responsabili o associati.