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Decisione (PESC) 2024/3097 del Consiglio del 5 dicembre 2024 intesa a sostenere il programma globale a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'Europa sudorientale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Da vari decenni gli Stati dell'Europa sudorientale si trovano ad affrontare rischi e sfide significativi connessi all'accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e di munizioni convenzionali (CA) illecite. Tali rischi hanno implicazioni negative più ampie per l'Europa nel suo insieme e oltre.

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»).

A livello regionale, la strategia dell'UE sulle SALW impegna l'Unione e i suoi Stati membri a fornire assistenza nel rafforzare le capacità di contrasto al fine di individuare, smantellare e vietare le reti di traffico e di evitare che le armi da fuoco pervengano ai terroristi e ai criminali tramite il mercato illecito.

Come delineato nel documento finale della quarta conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi nel giugno 2024, gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a rafforzare, se del caso, i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli finalizzati a prevenire e combattere il commercio illegale delle SALW.

Nel 2000 gli Stati partecipanti all' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) si sono impegnati a combattere il traffico illecito di SALW in tutti i suoi aspetti. Nel 2020 l'OSCE ha aggiornato la sua guida delle migliori prassi per la disattivazione delle armi leggere e di piccolo calibro, riconoscendo l'importanza di garantire la disattivazione o la distruzione irreversibile delle SALW, sulla base dell'esito della terza conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi.

Il progetto sostenuto dalla presente decisione terrà conto di altre iniziative regionali, in particolare la tabella di marcia per i Balcani occidentali, il lavoro del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)/Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) e le pertinenti attività della Commissione europea nell'Europa sudorientale connesse al controllo delle armi e al traffico illecito di armi.

L'Unione ha precedentemente sostenuto le attività dell'OSCE sulle SALW mediante le decisioni 2012/662/PESC1, (PESC) 2017/14242 e (PESC) 2019/2009 del Consiglio3.

La decisione (PESC) 2021/21334 del Consiglio ha sostenuto la prima fase di un progetto inteso a sostenere il programma globale a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di SALW e CA nell'Europa sudorientale. È ora opportuno sostenere la seconda fase di tale progetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), l'obiettivo della presente decisione è ridurre i rischi di traffico illecito e di diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) all'interno dell'Europa sudorientale, verso l'Europa sudorientale o dall'Europa sudorientale, che compromettono la sicurezza e la protezione impedendo il consolidamento sostenibile della pace e lo sviluppo socioeconomico nonché contribuendo a smantellare l'ordine, alimentando il terrorismo e la violenza criminale o portando alla ripresa dei conflitti.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene azioni, tra l'altro, nei settori prioritari seguenti:

  1. a) assistere le autorità nazionali della Repubblica d'Albania al fine di ridurre il rischio di proliferazione e uso improprio delle SALW;

  2. b) affrontare i rischi in termini di sicurezza e protezione derivanti dalla detenzione illegale, dall'uso improprio e dal traffico di SALW e relative munizioni in Bosnia-Erzegovina;

  3. c) sostenere il rafforzamento della capacità cinofila della polizia del Kosovo5 ai fini dell'individuazione e della confisca di SALW, munizioni ed esplosivi;

  4. d) assistere le autorità nazionali della Repubblica di Macedonia del Nord per ridurre il rischio di proliferazione e di uso improprio delle SALW;

  5. e) rafforzare le capacità del ministero dell'Interno del Montenegro di ridurre, prevenire e combattere con maggiore efficacia il traffico e l'uso illeciti di SALW, munizioni ed esplosivi;

  6. f) affrontare i rischi in termini di sicurezza e protezione connessi alla detenzione, all'uso e al traffico illegali delle SALW e delle loro munizioni in Serbia;

  7. g) rafforzare l'azione dell'OSCE contro la proliferazione illecita e le scorte di munizioni convenzionali — terza fase.

3. I beneficiari del progetto di cui all'allegato («progetto») sono le autorità preposte nell'Europa sudorientale responsabili della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di SALW e CA.

4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica del progetto è affidata al segretariato dell'OSCE.

3. Il segretariato dell'OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il segretariato dell'OSCE.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a 3763170 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con il segretariato dell'OSCE. L'accordo di finanziamento prevede che il segretariato dell'OSCE debba assicurare una visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Art. 4

1. L'AR riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive preparate dal segretariato dell'OSCE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore qualora entro tale termine non sia stato concluso alcun accordo.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Csepreghy N.