Decisione di esecuzione (UE) 2024/3207 del Consiglio del 12 dicembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
La decisione 2006/42/CE del Consiglio2 ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio3, al fine di designare il destinatario quale soggetto tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla fornitura di legname o sulla prestazione di servizi connessi fino al 31 dicembre 2009. Con decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio4, in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è stata autorizzata a continuare a designare il destinatario di legnale o servizi connessi quale soggetto debitore dell’IVA nell’ambito di operazioni relative al legname fino al 31 dicembre 2012 («misura speciale»). La misura speciale è stata successivamente prorogata con le decisioni di esecuzione 2013/55/UE5, (UE) 2015/23966, (UE) 2018/20067 e (UE) 2022/81 del Consiglio8 e scade il 31 dicembre 2024.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2024, la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale («domanda»). Tale domanda era corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale.
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda a 25 Stati membri con lettera del 3 settembre 2024, e all’Italia il 4 settembre 2024. Con lettera del 5 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all’IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all’IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso, le autorità fiscali lettoni hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell’IVA nelle operazioni relative al legname, che si è dimostrato molto efficace e ha ridotto notevolmente le frodi in tale mercato.
Generalmente le misure speciali sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se tali misure speciali siano idonee ed efficaci. Le misure speciali concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell’IVA e la conformità dei soggetti passivi tali da affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura speciale, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una misura speciale, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode.
Pertanto, prima della scadenza della proroga della misura speciale ai sensi della presente decisione di esecuzione, la Lettonia dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale.
La Lettonia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale soltanto fino al 31 dicembre 2026.
La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Pintér S.