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Decisione (UE) 2024/3212 del Consiglio del 12 dicembre 2024 che fissa la data per la soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo1,

L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in ciascuno di tali Stati membri solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tali Stati membri.

Con la decisione (UE) 2024/2102, il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti necessari, ha reso applicabili alla Bulgaria e alla Romania, a decorrere dal 31 marzo 2024, le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, quali figurano nell’allegato di tale decisione, e, per ragioni tecniche e operative, come prima misura, ha soppresso i controlli sulle persone alle frontiere aeree e marittime interne con e tra la Bulgaria e la Romania a decorrere dalla medesima data.

Un’ulteriore decisione dovrebbe essere adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 al fine di fissare una data per la soppressione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Bulgaria e la Romania.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen3 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE del Consiglio4.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen5 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B, C, D e F, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio8,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

A decorrere dal 1o gennaio 2025 sono soppressi i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra la Bulgaria e la Romania.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Pintér S.