Decisione (UE) 2025/9 del Consiglio del 12 dicembre 2024 sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato congiunto di monitoraggio e riesame e le procedure operative per l'arbitrato
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea1 («accordo») è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2023/904 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2023.
Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo, è stato istituito un comitato congiunto di monitoraggio e riesame (Joint Monitoring and Review Committee – JMRC) al fine di agevolare la gestione, il monitoraggio e il riesame dell'accordo, compresa la gestione dell'audit indipendente, e agevolare il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti dell'accordo. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, il JMRC è tenuto a stabilire il proprio regolamento interno.
Conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, dell'accordo, qualora le parti dell'accordo non siano riuscite a risolvere una controversia ricorrendo a consultazioni e, se del caso, mediazione, una delle parti può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. Conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, dell'accordo, il JMRC è tenuto a stabilire le procedure operative per l'arbitrato.
In occasione della prossima riunione, il JMRC adotterà le decisioni che stabiliscono il suo regolamento interno e le procedure operative per l'arbitrato.
È opportuno che l'Unione definisca la posizione da adottare in sede di JMRC in merito all'adozione delle decisioni che stabiliscono il regolamento interno del JMRC e le procedure operative per l'arbitrato.
La posizione dell'Unione in sede di JMRC deve basarsi pertanto sui progetti di decisione acclusi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame (Joint Monitoring and Review Committee – JMRC) istituito dall'ambito dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea si basa sui progetti di decisione del JMRC acclusi alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in seno al JMRC possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione del JMRC senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Pintér S.