Decisione (PESC) 2024/3182 del Consiglio del 16 dicembre 2024 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.
Nelle sue conclusioni del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il suo perdurante sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio europeo ha inoltre espresso la disponibilità dell'Unione a limitare ulteriormente la capacità della Russia di fare la guerra, anche mediante l'imposizione di ulteriori sanzioni e l'adozione di misure per contrastarne l'elusione, anche attraverso paesi terzi.
Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.
In particolare, il Consiglio ritiene che 54 persone e 30 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
In risposta all'aumento dei contenziosi e delle misure di ritorsione in Russia che consentono a talune entità designate e ai loro clienti sottostanti di sequestrare le attività di depositari centrali di titoli nell'Unione detenute in Russia, senza il previo consenso di tali depositari, è opportuno introdurre una deroga in virtù della quale i depositari centrali di titoli, ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2, nell'Unione possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di scongelare i saldi in contante in modo che i depositari centrali di titoli nell'Unione possano utilizzare i saldi in contante che non sono più dovuti a entità designate per adempiere gli obblighi giuridici di tali depositari nei confronti dei loro partecipanti.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 2, il paragrafo 29 è sostituito dal seguente: «29. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell'allegato, dopo aver accertato che: a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione; e b) il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.» ;
2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «33. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo dei saldi in contante congelati da un depositario centrale di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e attribuibili all'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato della presente decisione o a un'altra entità di cui a tale rubrica, dopo aver accertato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il depositario centrale di titoli interessato mantiene uno o più conti con l'entità elencata sotto la voce 101 alla rubrica “Entità” nell'allegato della presente decisione; b) l'entità elencata sotto la voce 101 alla rubrica “Entità” nell'allegato della presente decisione o un'altra entità elencata in tale rubrica mantiene uno o più conti con il depositario centrale di titoli che detiene il saldo in contante da svincolare; c) l'entità elencata sotto la voce 101 alla rubrica “Entità” nell'allegato della presente decisione ha addebitato un importo dal conto o dai conti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in forza di una legge, di un decreto, di un regolamento, di una decisione giudiziaria o amministrativa o di qualsiasi altra misura, direttamente o indirettamente attribuibile alla Federazione russa, senza il previo consenso del depositario centrale di titoli interessato; d) il saldo in contante svincolato deve essere utilizzato dal depositario centrale di titoli interessato per adempiere i suoi obblighi giuridici nei confronti dei suoi partecipanti e non supera l'importo addebitato di cui alla lettera c) del presente paragrafo; e e) il saldo in contante svincolato non è messo a disposizione in violazione del paragrafo 2 del presente articolo.» ;
3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024 Per il Consiglio La presidente K. Kallas