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Decisione (UE) 2024/3226 del Consiglio del 16 dicembre 2024 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno di Norvegia per un accordo che stabilisce le regole per la partecipazione del Regno di Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell’Unione e al programma dell’Unione per una connettività sicura, e per l’accesso ai servizi governativi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

L’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio1 prevede la partecipazione alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell’Unione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), soggetti a un accordo da concludere conformemente all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696 prevede che i paesi terzi possano avere accesso ai servizi GOVSATCOM purché concludano un accordo conformemente all’articolo 218 TFUE e rispettino l’articolo 43 di tale regolamento.

L’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio2 prevedono la partecipazione al programma di connettività di sicurezza dell’Unione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, soggetti a un accordo da concludere conformemente all’articolo 218 TFUE. L’articolo 40 del regolamento (UE) 2023/588 prevede che i paesi terzi possano avere accesso ai servizi governativi purché concludano un accordo, conformemente all’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso ai servizi governativi e rispettino l’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.

La decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio3 stabilisce le competenze che devono essere esercitate dal Consiglio e dall’alto rappresentante per evitare una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e ad attenuare gravi danni agli interessi essenziali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivanti dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito di GOVSATCOM, come componente del programma spaziale dell’Unione, e del programma di connettività sicura dell’Unione, o in caso di minaccia al funzionamento di uno qualsiasi di tali sistemi o alla fornitura di tali servizi.

Esiste una cooperazione di lunga data tra l’Unione e il Regno di Norvegia («Norvegia») per quanto riguarda lo spazio. La Norvegia partecipa al programma spaziale dell’Unione;

L’accordo tra la Norvegia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate4 è entrato in vigore il 1o dicembre 2004.

È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con la Norvegia che stabilisce le regole per la partecipazione della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma dell’Unione per una connettività sicura e al programma spaziale dell’Unione, e per l’accesso ai rispettivi servizi governativi dell’Unione e della Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, per un accordo con il Regno di Norvegia («Norvegia») che fissa le regole per la partecipazione della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell’Unione e al programma dell’Unione per una connettività sicura, e per l’accesso ai rispettivi servizi governativi dell’Unione e degli Stati membri e della Norvegia.

2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.

Art. 2

La Commissione è designata negoziatore dell’Unione.

Art. 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Spazio» del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, e conformemente alle direttive contenute nell’addendum alla presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

Art. 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Lantos C.