DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO del 16 dicembre 2024 che stabilisce la regolamentazione sui dati aperti del Parlamento europeo C/2025/341
Testo vigente
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento,
i dati sono una risorsa strategica e sono necessari per l'innovazione e per consentire l'impiego delle nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale;
le organizzazioni pubbliche mettono sistematicamente a disposizione parte dei loro dati pubblici sotto forma di dati aperti per promuovere la trasparenza e la rendicontabilità, emancipare i cittadini e migliorare i servizi pubblici stimolando l'innovazione;
a sostegno di tale pratica è stata adottata la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati2, il Parlamento ha chiesto misure che consentano un maggiore flusso di dati tra il settore pubblico e le imprese, nonché al loro interno;
la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e la Corte dei conti hanno adottato misure per ufficializzare l'apertura dei loro dati. Nel 2011 la Commissione europea ha adottato la decisione 2011/833/UE3, volta ad agevolare un maggiore riutilizzo delle informazioni pubbliche. Seguendo l'esempio della Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione (UE) 2017/18424 e la Corte dei conti ha adottato la decisione n. 6-20195 sulla politica di apertura dei dati e sulle politiche di riutilizzo dei documenti;
anche i parlamenti nazionali hanno riconosciuto la necessità di migliorare l'accessibilità dei loro dati pubblici. Nel 2022 l'Unione interparlamentare ha condotto uno studio sui dati aperti e ha pubblicato un elenco6 delle camere parlamentari di tutto il mondo che attualmente offrono dati aperti su appositi portali o siti internet;
per il Parlamento, rendere i suoi dati pubblici quanto più facili da trovare e più interoperabili possibile è l'espressione del suo impegno a favore dell'apertura e della rendicontabilità e integra le decisioni adottate per rafforzare l'integrità, l'indipendenza e la rendicontabilità dell'Istituzione. Mettere a disposizione i dati aperti è altresì un modo per stimolare l'innovazione dei servizi per i deputati, migliorare il processo decisionale del Parlamento basato sui dati e rafforzare la sua opera di sensibilizzazione presso i cittadini,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizione
Per «dati aperti» si intendono dati pubblici messi a disposizione in un formato strutturato e leggibile meccanicamente e pubblicati secondo modalità e condizioni che permettono di riutilizzarli e ridistribuirli facilmente.
Art. 2 Ambito di applicazione e obiettivi
1. Il Parlamento si impegna a mettere a disposizione i suoi dati pubblici come dati aperti e stabilisce i principi, le condizioni e le limitazioni che ne disciplinano il riutilizzo.
2. Il Parlamento intende fornire la maggiore quantità possibile di dati pubblici in un formato di dati aperti, privilegiando in tale contesto gli insiemi di dati di elevato interesse pubblico.
Art. 3 Principi generali
Tutti i dati del Parlamento che sono già pubblici possono essere pubblicati come dati aperti.
Per essere considerati «aperti», i dati devono presentare le quattro caratteristiche seguent :
a) «apertura tecnica»: i dati e i relativi metadati sono offerti in formati aperti e leggibili meccanicamente;
b) «apertura giuridica»: i dati sono soggetti a una licenza aperta;
c) «apertura pratica»: i dati sono facilmente reperibili, aggiornati e direttamente accessibili;
d) «apertura sociale»: al fine di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati, le osservazioni degli utenti sono raccolte e prese in considerazione al momento della messa a disposizione dei dati.
Art. 4 Condizioni di riutilizzo
Il riutilizzo dei dati aperti del Parlamento è soggetto alle condizioni stabilite nella licenza internazionale Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)7. I dati grezzi, i metadati o altri documenti di natura comparabile possono in alternativa essere distribuiti dal Parlamento a norma dell'atto Creative Commons Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0)8.
Art. 5 Portale dei dati aperti
1. Con la presente, il Parlamento istituisce e si impegna a gestire un portale dei dati aperti del Parlamento europeo per facilitare l'individuazione dei dati disponibili per il riutilizzo e l'accesso agli stessi.
2. I dati pubblici del Parlamento sono messi a disposizione sul portale dei dati aperti del Parlamento europeo in qualsiasi versione linguistica esistente e in formati aperti, leggibili meccanicamente e che garantiscano che i dati, insieme ai relativi metadati, siano accessibili agli utenti, facilmente reperibili e riutilizzabili.
3. Sia i dati che i relativi metadati sono conformi agli standard aperti applicabili.
Art. 6 Controllo e monitoraggio
Il controllo e il monitoraggio dell'attuazione della presente regolamentazione sono affidati a una specifica entità responsabile in seno al Parlamento.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.