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Decisione di esecuzione (UE) 2024/3176 della Commissione del 19 dicembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/602 per quanto riguarda il riconoscimento del sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification — ISCC EU» per la biomassa forestale, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 30, paragrafo 4,

Il 17 dicembre 2020 il sistema volontario «International Sustainability &Carbon Certification – ISCC EU» («sistema ISCC») ha presentato una richiesta di riconoscimento alla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 23 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato e la Commissione ha concluso che il sistema contemplava adeguatamente i criteri di sostenibilità relativi alla biomassa agricola, di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001, conteneva dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva e applicava un metodo di equilibrio di massa conformemente ai requisiti di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva. Con decisione di esecuzione (UE) 2022/602 della Commissione2 il sistema ISCC è stato pertanto riconosciuto per dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, che riguardano i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola e quelli prodotti a partire da rifiuti e residui. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno precisare quali disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/602 si applicano alla biomassa agricola e quali alla biomassa forestale.

Poiché, in base alla decisione di esecuzione (UE) 2022/602, il sistema ISCC non contemplava adeguatamente i criteri di sostenibilità relativi alla biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001, il sistema ha apportato ulteriori modifiche affinché anche i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativi alla biomassa forestale di cui all’articolo 29, paragrafi 6, 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 fossero adeguatamente contemplati. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 30 novembre 2023 sono risultati opportunamente modificati tutti gli elementi in sospeso precedentemente individuati e la Commissione ha concluso che ora il sistema ISCC dimostra che le partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001 e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della medesima direttiva. La Commissione ha concluso inoltre che il sistema ISCC applica per la biomassa forestale un metodo di equilibrio di massa conformemente ai requisiti di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva.

Analogamente, il sistema ISCC non contemplava i requisiti per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui all’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione3. Il sistema non forniva neppure dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell’articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 e in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione4. Il 12 settembre 2023 il sistema ISCC ha dunque presentato alla Commissione un’altra richiesta di riconoscimento per quanto riguarda la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di carburanti derivanti da carbonio riciclato. La Commissione ha valutato il sistema concludendo tuttavia che erano necessarie ulteriori modifiche perché potesse essere considerato conforme alle pertinenti norme in materia di combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il 22 luglio 2024 il sistema ha ripresentato la documentazione dopo aver opportunamente modificato gli elementi individuati. La Commissione ha constatato che ora il sistema ISCC contempla adeguatamente le norme di cui all’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184 per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica e fornisce dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell’articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 e in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185.

Poiché ora contempla anche la biomassa forestale, oltre alle materie prime per le quali è stato riconosciuto con la decisione di esecuzione (UE) 2022/602, il sistema copre tutti i tipi di combustibili prodotti dalla biomassa. Il sistema copre inoltre i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Ha una copertura geografica mondiale e comprende l’intera catena di custodia.

Il sistema ISCC è ora conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione5 anche per quanto riguarda i combustibili ottenuti da biomassa forestale.

Il sistema ISCC è conforme alle norme del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione6 per quanto riguarda i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

Dall’esame del sistema ISCC è emerso che esso rispetta gli adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e che rispetta i requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001, per quanto riguarda i combustibili ottenuti da biomassa forestale, e le disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2023/1184 e (UE) 2023/1185, per quanto riguarda i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato.

I nuovi elementi del sistema ISCC che, dopo essere stati valutati dalla Commissione a seguito delle nuove richieste di riconoscimento del 30 novembre 2023 e del 22 luglio 2024, vengono riconosciuti nella presente decisione dovrebbero avere un periodo di validità pari a cinque anni.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/602.

Le informazioni sul riconoscimento del sistema ISCC anche per quanto riguarda la biomassa forestale, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/602 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 1 è così modificato:

    1. a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa agricola di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;»;

    2. b) sono aggiunti i tre commi seguenti: «Alla luce della richiesta di riconoscimento del 30 novembre 2023, il sistema dimostra inoltre la conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 e ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della medesima direttiva. Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema dimostra anche la conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001. Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema fornisce dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell’articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.»;

  2. (2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «La presente decisione è valida: a) fino al 13 aprile 2027 per quanto riguarda gli elementi di cui all’articolo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma; b) fino al 21 dicembre 2029 per quanto riguarda gli elementi di cui all’articolo 1, terzo, quarto e quinto comma. Le modifiche eventualmente apportate al sistema ISCC, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento, che possono avere un’incidenza sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema stesso. I servizi della Commissione esaminano le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen