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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 30, paragrafo 8,

La direttiva (UE) 2018/2001 amplia il ruolo dei sistemi volontari includendo la certificazione della conformità dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la certificazione della conformità dei carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

Per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato sono conformi alla direttiva (UE) 2018/2001 è indispensabile che i sistemi volontari funzionino correttamente e in modo armonizzato. È pertanto opportuno stabilire norme armonizzate che valgano per tutto il sistema di certificazione e offrano la necessaria certezza del diritto in merito alle norme applicabili agli operatori economici e ai sistemi volontari.

Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le modalità di esecuzione dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per assicurare che la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e ad altri obblighi sia verificata in modo adeguato e armonizzato che eviti il più possibile il rischio di frode. Le modalità di esecuzione non dovrebbero pertanto essere considerate una norma esaustiva bensì obblighi minimi. I sistemi volontari possono di conseguenza integrarle con altre disposizioni che ritengano opportune.

Gli operatori economici possono decidere in qualsiasi momento di aderire a un sistema volontario diverso. Per evitare che l’operatore economico risultato non conforme in seguito a controllo in un sistema possa presentare immediatamente domanda di certificazione in un altro sistema, tutti i sistemi che ricevono una domanda dovrebbero esigere che l’operatore economico segnali se non ha superato un controllo nei cinque anni precedenti. Quest’obbligo dovrebbe valere anche per le situazioni in cui l’operatore economico ha una nuova personalità giuridica che non ne muta la sostanza ma apporta solo modifiche minime o puramente formali, ad esempio alla struttura di governo o alla portata delle attività, ragion per cui pur nella sua nuova veste non è esonerato dal suddetto obbligo.

Il sistema di equilibrio di massa è inteso a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dall’obbligo di dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra consentendo di miscelare materie prime e combustibili con caratteristiche di sostenibilità diverse e di riattribuire in modo flessibile le caratteristiche di sostenibilità alle partite ritirate dalla miscela. A fini di trasparenza la miscela nel sistema di equilibrio di massa è possibile se, ad esempio, le materie prime appartengono allo stesso gruppo di prodotti. Un gruppo di prodotti può comprendere, ad esempio, diversi tipi di materie cellulosiche di origine non alimentare con caratteristiche fisiche e chimiche simili, potere calorifico e/o fattori di conversione simili o i tipi di materie ligno-cellulosiche di cui all’allegato IX, parte A, lettera q), della direttiva (UE) 2018/2001. Gli oli vegetali vergini utilizzati per la produzione di biocarburanti e bioliquidi possono appartenere allo stesso gruppo di prodotti. Le materie prime che possono essere usate per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soggetti a norme diverse in funzione del contributo al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile non dovrebbero tuttavia essere considerate parte dello stesso gruppo di prodotti per non rischiare di compromettere gli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001, che applica un trattamento differenziato di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sulla base delle materie prime da cui sono prodotti. Per quanto concerne i combustibili gassosi, la rete interconnessa dell’UE è considerata un unico sistema di equilibrio di massa. I combustibili gassosi prodotti e consumati fuori dalla rete o attraverso reti di distribuzione locali isolate devono essere considerati sistemi separati di equilibrio di massa. L’esportazione dei combustibili verso paesi terzi che non applicano il sistema di equilibrio di massa richiede misure precauzionali che garantiscano la coerenza delle asserzioni di sostenibilità. A tal fine è opportuno che il sistema di equilibrio di massa includa anche le informazioni sui quantitativi di combustibili per i quali non sono state determinate le caratteristiche di sostenibilità e tenga conto delle forniture di combustibili agli operatori non certificati, in base alla natura fisica dei combustibili forniti.

Nella preparazione del controllo in loco iniziale e durante i controlli successivi di sorveglianza o ricertificazione, l’esecutore del controllo dovrebbe effettuare un’analisi adeguata del profilo di rischio globale dell’operatore economico. In base alle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e alle informazioni presentate dall’operatore economico, l’analisi dovrebbe tenere conto non solo del livello di rischio dell’operatore economico ma anche della catena di approvvigionamento (ad esempio, per gli operatori economici che trattano materiali di cui all’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001). Per garantire un grado adeguato di fiducia nella veridicità delle informazioni fornite dagli operatori economici, attenuando i rischi di inesattezze rilevanti, l’intensità del controllo, il suo ambito di applicazione o entrambi dovrebbero essere adattati al livello del rischio globale individuato.

Nei controlli di gruppo, in cui i controlli in loco sono sostituiti da controlli documentali, i sistemi volontari e gli organismi di certificazione dovrebbero poter fornire lo stesso livello di garanzia fornito da un controllo in loco (ad esempio, disponibilità di immagini satellitari di alta qualità, dati su zone e torbiere protette che offrono informazioni sull’orizzonte temporale).

Il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione2 riconosce che in determinate circostanze è possibile evitare gli effetti del cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (ILUC, indirect land-use change) dovuti a biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa considerati ad alto rischio ILUC. Affinché il processo di certificazione del basso rischio ILUC sia attuato dai sistemi volontari in condizioni di parità, è necessario stabilire obblighi specifici per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC. I biocarburanti, i bioliquidi o i combustibili da biomassa certificati a basso rischio ILUC dovrebbero essere esentati dai limiti e dalla riduzione graduale stabiliti per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a elevato rischio ILUC, a condizione che soddisfino i pertinenti criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

Gli operatori economici che chiedono la certificazione del basso rischio ILUC possono avere già ottenuto da un sistema volontario la certificazione per altri aspetti o possono chiedere la certificazione del basso rischio ILUC contemporaneamente alla domanda di certificazione di altri aspetti certificabili da un sistema volontario. I richiedenti possono essere un’azienda agricola, un gruppo di agricoltori, un primo punto di raccolta o il responsabile che agisce per conto di un gruppo di agricoltori. Se le misure sono applicate alle colture perenni, l’inizio del periodo di validità decennale della certificazione del basso rischio ILUC può essere posticipato a causa dell’intervallo tra il momento in cui la misura è applicata e quello in cui si osserva l’aumento delle rese.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui all’articolo 34, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Introduzione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici:

  1. a) soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001;

  2. b) forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;

  3. c) soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «sistema volontario»: organizzazione che certifica la conformità degli operatori economici ai criteri e alle norme, compresi, ma non solo, i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nel regolamento delegato (UE) 2019/807;

  2. 2) «sistema volontario riconosciuto»: sistema volontario riconosciuto in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;

  3. 3) «sistema nazionale riconosciuto»: sistema nazionale riconosciuto in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001;

  4. 4) «certificato»: dichiarazione di conformità rilasciata dall’organismo di certificazione in un sistema volontario attestante che l’operatore economico ottempera alle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001;

  5. 5) «certificato sospeso»: certificato temporaneamente non valido per non conformità riscontrate dall’organismo di certificazione o su richiesta spontanea dell’operatore economico;

  6. 6) «certificato revocato»: certificato annullato definitivamente dall’organismo di certificazione o dal sistema volontario;

  7. 7) «certificato interrotto»: certificato annullato volontariamente mentre è in corso di validità;

  8. 8) «certificato scaduto»: certificato non più valido;

  9. 9) «caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra»: serie di informazioni che descrivono la partita di materie prime o di combustibili, necessarie per dimostrare la conformità della partita ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa o agli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabili ai carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato;

  10. 10) «miscela di materie prime a fini di ulteriore trattamento»: miscela fisica di materie prime al solo scopo di produrre biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa;

  11. 11) «operatore economico»: produttore di materie prime, raccoglitore di rifiuti e residui, gestore di impianti che trasformano le materie prime in combustibili finali o prodotti intermedi, gestore di impianti che producono energia (energia elettrica, riscaldamento o raffrescamento) o qualsiasi altro gestore, compreso il gestore di impianti di stoccaggio o il commerciante che detiene concretamente le materie prime o i combustibili, a condizione che tratti le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tali materie prime o combustibili;

  12. 12) «primo punto di raccolta»: impianto di stoccaggio o di trattamento gestito direttamente dall’operatore economico, o da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola, biomassa forestale, rifiuti e residui o, nel caso dei carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica, dall’impianto che li produce;

  13. 13) «controllo di certificazione»: controllo iniziale prima dell’adesione a un sistema volontario ai fini del rilascio del certificato;

  14. 14) «organismo di certificazione»: organismo indipendente accreditato di valutazione della conformità che stipula un accordo con un sistema volontario o nazionale riconosciuto dalla Commissione europea conformemente all’articolo 30, paragrafi da 4 a 6, della direttiva (UE) 2018/2001, per fornire servizi di certificazione delle materie prime o dei combustibili svolgendo controlli degli operatori economici e rilasciando certificati per conto dei sistemi volontari o nazionali con l’ausilio del sistema di certificazione del sistema volontario o nazionale;

  15. 15) «non conformità»: mancato rispetto, da parte dell’operatore economico o dell’organismo di certificazione, delle norme e delle procedure stabilite dal sistema volontario a cui aderisce o nel quale opera;

  16. 16) «controllo di sorveglianza»: controllo intermedio a cadenza trimestrale, semestrale o annuale dei certificati rilasciati dall’organismo di certificazione in un sistema volontario dopo la certificazione e prima del controllo di ricertificazione;

  17. 17) «controllo di ricertificazione»: controllo per il rinnovo del certificato rilasciato dall’organismo di certificazione in un sistema volontario;

  18. 18) «infrastruttura interconnessa»: sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali GNL e impianti di stoccaggio, adibite al trasporto di gas costituiti principalmente di metano e comprendenti biogas e gas da biomassa, in particolare biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati e trasportati, senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, nel sistema di gasdotti per il gas naturale, nei sistemi dell’idrogeno nonché nelle reti di condotte e nelle infrastrutture di trasmissione e distribuzione per i combustibili liquidi;

  19. 19) «sistema dell’idrogeno»: sistema di infrastrutture, tra cui reti dell’idrogeno, impianti di stoccaggio dell’idrogeno e terminali dell’idrogeno, contenenti idrogeno a elevato grado di purezza;

  20. 20) «predecessore in diritto»: operatore economico legalmente sostituito da un nuovo operatore senza modifiche sostanziali o con sole modifiche lievi di proprietà, composizione della dirigenza, metodi di lavoro o ambito d’attività;

  21. 21) «gruppo di prodotti»: materie prime, biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa non gassosi con caratteristiche fisiche e chimiche simili e potere calorifico simile o combustibili da biomassa gassosi e GNL con caratteristiche chimiche simili, tutti soggetti alle stesse norme di cui agli articoli 7, 26 e 27 della direttiva (UE) 2018/2001 per determinare il contributo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile;

  22. 22) «sito»: ubicazione geografica, strutture logistiche, infrastrutture di trasmissione o di distribuzione con confini precisi entro cui i prodotti possono essere miscelati;

  23. 23) «prova della sostenibilità»: dichiarazione dell’operatore economico, stilata in base al certificato rilasciato dall’organismo di certificazione in un sistema volontario, attestante la conformità di una determinata quantità di materie prime o combustibili ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

  24. 24) «materia prima»: sostanza non ancora trasformata in combustibile né in prodotto intermedio;

  25. 25) «combustibili»: combustibili pronti per il consumo, tra cui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato;

  26. 26) «prova dell’attrattiva finanziaria»: calcolo del valore attuale netto (VAN) di un investimento, basato su misure di addizionalità nel contesto della certificazione della biomassa a basso rischio ILUC;

  27. 27) «prova degli ostacoli non finanziari»: valutazione degli altri ostacoli potenziali che prevedibilmente impediscono all’operatore economico di attuare misure di addizionalità nel contesto della certificazione della biomassa a basso rischio ILUC;

  28. 28) «banca dati dell’Unione»: la banca dati di cui all’articolo 28, punto 2, della direttiva (UE) 2018/2001;

  29. 29) «terreni erbosi»: terreni erbosi ai sensi dell’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione3.

Capo II. Principi generali su governo, monitoraggio interno, procedura di reclamo e trasparenza dei sistemi volontari

Art. 3 Struttura di governance del sistema volontario

1. I sistemi volontari istituiscono una struttura di governo per dotarsi della capacità giuridica e tecnica, dell’imparzialità e dell’indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti. In funzione del proprio ambito di applicazione, il sistema volontario istituisce un comitato tecnico o un sistema equivalente di assistenza tecnica specialistica, che in casi particolari consente anche di ricorrere a esperti esterni indipendenti per ottenere consulenza su questioni tecniche.

2. Nella struttura di governo e nel processo decisionale i sistemi volontari includono, per quanto possibile, un’ampia varietà di rappresentanti dei gruppi di portatori di interessi, quali associazioni di agricoltori o silvicoltori, organizzazioni ambientaliste non governative, comunità indigene e locali potenzialmente interessate dal sistema, mondo accademico e produttori di combustibili. Nessun portatore di interessi o gruppo di portatori di interessi ha una posizione dominante nel processo decisionale. Le decisioni sono prese solo se è raggiunto il quorum della maggioranza dei portatori di interessi.

3. I sistemi volontari stabiliscono modalità e procedure per evitare conflitti di interesse nel processo decisionale. Come minimo applicano un insieme di pesi e contrappesi affinché nessun singolo portatore di interessi possa esercitare un’influenza determinante sull’esito di una decisione in cui abbia un interesse personale.

4. Gli organismi di certificazione stabiliscono modalità e procedure d’integrità per assicurare la completa indipendenza dagli operatori economici che aderiscono al sistema. I sistemi volontari esigono che gli organismi di certificazione che operano per loro conto siano accreditati in base alla norma 17065 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

5. Il sistema di governance dell’organismo di certificazione è inteso ad assicurare che il giudizio degli esecutori del controllo sia il più possibile indipendente applicando principi di rotazione degli esecutori del controllo o altre migliori pratiche vigenti nel settore.

6. Chiunque abbia un conflitto potenziale di interessi è escluso dal processo decisionale, sia nel sistema volontario sia nell’organismo di certificazione. Per individuare e documentare tali casi il sistema volontario predispone procedure adeguate e una pista di controllo, che riesamina periodicamente nell’ambito del sistema di monitoraggio interno.

Art. 4 Non conformità degli operatori economici nel sistema

1. I sistemi volontari istituiscono un dispositivo generale per trattare le non conformità degli operatori economici. Come minimo il dispositivo prevede una classificazione chiara delle non conformità, in base al grado di gravità conformemente ai requisiti dell’articolo 10. Per ciascun tipo di non conformità è stabilita una serie trasparente di modalità e procedure per assicurare l’applicazione tempestiva delle misure correttive e sanzioni del caso, compresa la sospensione. Le procedure di applicazione delle misure correttive e sanzioni sono avviate senza ritardo, in funzione della gravità delle non conformità e dell’urgenza delle misure correttive.

2. Gli operatori economici i cui certificati sono sospesi non possono fare asserzioni di sostenibilità fino alla revoca della sospensione. Gli operatori sospesi non possono aderire a un altro sistema volontario durante il periodo di sospensione. Se l’adesione dell’operatore economico, o dei suoi predecessori in diritto, a un sistema volontario è sospesa o interrotta dalla revoca del suo certificato in esito a un controllo che ha confermato la non conformità critica, altri sistemi volontari possono rifiutare di ammettere l’operatore per almeno due anni dopo la sospensione o l’interruzione dell’adesione.

3. Se l’operatore economico già risultato in condizione di non conformità critica o grave chiede la ricertificazione, l’esecutore del controllo mette a parte della situazione tutti i sistemi volontari ai quali l’operatore economico aderisce al momento o ai quali ha chiesto la ricertificazione.

Art. 5 Monitoraggio interno, procedura di reclamo e sistema di gestione della documentazione

1. I sistemi volontari istituiscono il monitoraggio interno per verificare che gli operatori economici osservino le modalità e le procedure da esso applicate e per garantire la qualità del lavoro svolto dagli esecutori del controllo degli organismi di certificazione. Il monitoraggio interno è effettuato almeno una volta all’anno in base al territorio e alle materie prime coperti dal sistema volontario, nonché al livello di rischio delle attività svolte dagli operatori economici. Nel processo di monitoraggio il sistema volontario esige che gli organismi di certificazione presentino tutte le relazioni di controllo e, se del caso, i calcoli dei valori reali delle emissioni di gas a effetto serra. Le attività di monitoraggio riguardano un campione casuale, basato sul rischio, delle relazioni di controllo di ciascun organismo di certificazione.

2. I sistemi volontari stabiliscono modalità e procedure intese ad assicurare il seguito effettivo dei risultati del monitoraggio interno e, se necessario, l’applicazione di sanzioni. Sulla base dei risultati del monitoraggio interno sono adottate misure correttive a livello della struttura di governance o del processo di monitoraggio interno del sistema volontario al fine di migliorarne il funzionamento. I risultati delle attività di monitoraggio annuale del sistema volontario sono sintetizzati nella relazione annuale di attività presentata alla Commissione.

3. I sistemi volontari stabiliscono procedure per presentare reclamo nei confronti degli operatori economici o degli organismi di certificazione. La procedura di reclamo è accessibile sul sito web del sistema volontario e consente di inviare i reclami per via elettronica o per posta. La procedura assicura la protezione delle persone che segnalano violazioni o introducono reclami in buona fede conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Il sito web indica perlomeno tutte le informazioni seguenti:

  1. a) le informazioni e gli elementi di prova da fornire per presentare un reclamo, nonché l’indirizzo postale o di posta elettronica a cui deve essere inviato;

  2. b) orientamenti sul tipo di reclami ammissibili;

  3. c) un riepilogo schematico della modalità di trattamento dei reclami, dal ricevimento iniziale alla risoluzione, con il calendario delle varie tappe;

  4. d) il processo decisionale per i reclami e il processo di impugnazione delle decisioni;

  5. e) le conseguenze della constatazione di non conformità da parte del sistema volontario a seguito di un reclamo.

4. I sistemi volontari tengono un registro di tutti i reclami e forniscono alla Commissione una sintesi dei reclami nella relazione annuale di attività. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, forniscono tutti i documenti relativi a un reclamo e al suo trattamento.

5.

I sistemi volontari e gli organismi di certificazione istituiscono un sistema di gestione della documentazione che contempla tutti gli elementi seguenti:

  1. a) la documentazione generale del sistema di gestione (ad esempio manuali, politiche, definizione delle responsabilità);

  2. b) il controllo dei documenti e delle scritture;

  3. c) revisione del sistema di gestione da parte della dirigenza;

  4. d) il controllo interno/monitoraggio interno;

  5. e) le procedure per individuare e gestire le non conformità; e

  6. f) le procedure per adottare le misure preventive intese a eliminare le cause di potenziali non conformità.

La documentazione è conservata per almeno cinque anni, o più a lungo se così prescrive l’autorità nazionale competente.

Art. 6 Pubblicazione di informazioni a cura dei sistemi volontari

I sistemi volontari mettono gratuitamente a disposizione del pubblico su un sito web le informazioni seguenti:

  1. a) la loro struttura di governo, con descrizione del ruolo di tutti gli organi pertinenti, i dettagli dell’assetto proprietario, la composizione e l’esperienza del consiglio di amministrazione, del segretariato e del comitato tecnico, o equivalente, nonché l’elenco dei membri con diritto di voto o dei partecipanti al sistema, se del caso;

  2. b) l’elenco degli operatori economici che partecipano al sistema, il loro stato di certificazione, con la rispettiva data di rilascio, sospensione, revoca, interruzione o scadenza dei certificati, nonché i certificati o le relazioni sintetiche di controllo redatti conformemente all’allegato II. Se dai controlli emergono non conformità critiche o gravi, i sistemi volontari pubblicano un elenco aggregato delle non conformità, insieme al piano d’azione e al calendario per la loro correzione concordati con gli operatori economici interessati. Informazioni specifiche contenute nei certificati o nelle relazioni sintetiche di controllo possono essere espunte per rispettare la legislazione in materia di protezione dei dati personali. Gli operatori economici i cui certificati sono revocati, interrotti o scaduti figurano in un elenco sul sito web per almeno 24 mesi dopo la data di revoca, interruzione o scadenza. Il cambio di stato di certificazione degli operatori economici è reso pubblico immediatamente;

  3. c) l’ultima versione della documentazione relativa al sistema e le linee guida per i controlli. I documenti recano la data e il numero della versione e, se del caso, il riepilogo dei cambiamenti rispetto alla versione precedente;

  4. d) i recapiti del sistema, compresi il numero di telefono, l’indirizzo postale e di posta elettronica;

  5. e) l’elenco degli organismi di certificazione che svolgono controlli indipendenti nel sistema, indicando per ciascuno di essi l’autorità o l’ente pubblico nazionale che lo ha accreditato o riconosciuto e l’autorità o l’ente pubblico nazionale dello Stato membro che esercita la vigilanza, a norma dell’articolo 30, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli organismi di certificazione che non sono più abilitati a svolgere controlli indipendenti nel sistema sono elencati per almeno 12 mesi dopo l’ultimo controllo, con un’indicazione al riguardo;

  6. f) i risultati delle attività di monitoraggio annuale del sistema volontario sintetizzati nella relazione annuale di attività.

Art. 7 Cambio di sistema da parte degli operatori economici

1. I sistemi volontari impongono all’operatore economico di comunicare nella domanda di certificazione:

  1. a) se l’operatore economico o il suo predecessore in diritto partecipa al momento a un altro sistema volontario o ha partecipato a un altro sistema volontario negli ultimi cinque anni;

  2. b) tutte le informazioni pertinenti, compresi i dati relativi all’equilibrio di massa e le relazioni di controllo e, se del caso, qualsiasi decisione di sospensione o revoca del certificato negli ultimi cinque anni;

  3. c) se l’operatore economico si è ritirato da un sistema prima del primo controllo di sorveglianza.

2. I sistemi volontari escludono l’operatore economico dal sistema nei seguenti casi:

  1. a) l’operatore economico non comunica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

  2. b) l’operatore economico o il suo predecessore in diritto non ha superato il controllo iniziale in un altro sistema, a meno che tale controllo iniziale non abbia avuto luogo più di tre anni prima della domanda o se l’operatore economico non ha potuto ripresentare la domanda perché nel frattempo l’altro sistema ha cessato le attività di certificazione. Se il sistema volontario accetta la giustificazione dell’operatore economico e decide di valutarne la domanda, l’ambito d’applicazione del controllo iniziale è adattato in modo da vertere su tutte le questioni pertinenti e concentrarsi in particolare sulle carenze individuate nel controllo iniziale che non è stato superato nell’altro sistema;

  3. c) l’operatore economico o il suo predecessore in diritto si è ritirato da un altro regime prima del primo controllo di sorveglianza, a meno che l’operatore possa dimostrare di aver avuto un motivo valido per ritirarsi. Se il sistema volontario accetta la giustificazione fornita dall’operatore economico, l’ambito di applicazione del controllo iniziale è adattato in modo da vertere su tutte le questioni pertinenti del controllo di sorveglianza.

Art. 8 Riconoscimento di altri sistemi volontari

Se parte della catena di approvvigionamento dipende da altri sistemi volontari, sono accettate le prove dei sistemi volontari riconosciuti a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, solo entro i limiti del loro riconoscimento.

Art. 9 Riconoscimento dei sistemi nazionali

I sistemi volontari non negano il riconoscimento dei sistemi nazionali riconosciuti per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, alle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della medesima direttiva e ai criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.

Capo III. Processo di controllo, ambito d’applicazione del controllo, qualifiche degli esecutori del controllo e vigilanza dell’attività di controllo

Art. 10 Processo di controllo e livelli di garanzia

1. I sistemi volontari esigono che gli operatori economici superino un controllo iniziale prima di ammetterli nel sistema. Il controllo iniziale di un nuovo partecipante del sistema o la ricertificazione, a norma di un quadro normativo riveduto, di un operatore che già partecipa al sistema si svolge sempre in loco e fornisce almeno una garanzia ragionevole dell’efficacia dei suoi processi interni. In funzione del profilo di rischio dell’operatore economico, è possibile applicare alla veridicità delle sue dichiarazioni un livello di garanzia limitato. Sulla base dei risultati del controllo iniziale, gli operatori economici considerati a basso rischio possono essere sottoposti successivamente a controlli ridotti di garanzia.

2. I sistemi volontari possono autorizzare un organismo di certificazione a verificare la conformità a diversi regimi di certificazione durante lo stesso processo di controllo, a condizione che l’organismo certifichi che gli operatori economici soddisfano i requisiti in linea con l’articolo 1. I sistemi volontari che ammettono una certificazione di durata superiore a un anno si assicurano che tutti gli operatori economici che partecipano al sistema siano sottoposti a controllo annuale di sorveglianza. Nel caso di controlli di gruppo, il controllo annuale può tuttavia riguardare un campione dei membri del gruppo conformemente all’articolo 12. La frequenza dei controlli di sorveglianza è intensificata in funzione del livello di rischio globale legato al profilo dell’operatore economico, alla catena di approvvigionamento e ai risultati di controlli precedenti. La convalida dei risultati dei controlli di sorveglianza è compito del revisore tecnico. I sistemi volontari stabiliscono procedure dettagliate che definiscono le modalità di pianificazione e svolgimento dei controlli e le modalità di stesura delle relazioni di controllo. I sistemi volontari assicurano che gli organismi di certificazione svolgano i controlli conformemente alla norma ISO 19011 o equivalente. I sistemi volontari si scambiano, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni utili per il controllo al fine di agevolare la preparazione e lo svolgimento efficaci del controllo. Il controllo include almeno gli elementi seguenti:

  1. a) identificazione delle attività svolte dall’operatore economico inerenti ai criteri del sistema;

  2. b) identificazione dei sistemi dell’operatore economico e della sua organizzazione generale rispetto ai criteri del sistema e verifiche dell’attuazione effettiva dei sistemi pertinenti di controllo;

  3. c) analisi dei rischi che potrebbero determinare inesattezze rilevanti, sulla base delle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e delle informazioni presentate dall’operatore economico. L’analisi considera il profilo di rischio globale delle attività, in funzione del livello di rischio dell’operatore economico e della catena di approvvigionamento, soprattutto nelle fasi immediatamente a monte e a valle, ad esempio per gli operatori economici che trattano materiali di cui all’allegato IX. L’intensità o l’ambito di applicazione del controllo, o entrambi, sono adeguati al livello di rischio globale individuato, anche in base ai controlli di plausibilità della capacità di produzione di un impianto e delle quantità dichiarate di combustibili prodotti;

  4. d) un piano di verifica che corrisponda all’analisi dei rischi, all’ambito e alla complessità delle attività dell’operatore economico e che definisca i metodi di campionamento da usare per le attività dell’operatore;

  5. e) attuazione del piano di verifica raccogliendo le prove su cui il verificatore baserà la conclusione della verifica, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse, conformemente ai metodi di campionamento definiti;

  6. f) richiesta all’operatore di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di controllo, una spiegazione delle variazioni o la revisione delle asserzioni o dei calcoli, prima di giungere a una conclusione finale della verifica;

  7. g) verifica dell’accuratezza dei dati registrati dagli operatori economici o dai loro rappresentanti nella banca dati dell’Unione.

3.

Le non conformità individuate nel corso di un controllo sono classificate come critiche, gravi e minori ai sensi del secondo, terzo e quarto comma.

Si considera non conformità critica la violazione intenzionale delle norme di un sistema volontario come la frode, una non conformità irreversibile o una violazione che compromette l’integrità del sistema volontario. Tra le non conformità critiche figurano:

  1. a) mancato rispetto di un obbligo della direttiva (UE) 2018/2001, come la conversione di terreni in violazione dell’articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva;

  2. b) emissione fraudolenta di una prova di sostenibilità o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione intenzionale di una prova di sostenibilità per ottenere un beneficio finanziario;

  3. c) inesattezze deliberate nella descrizione delle materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui, ad esempio modifica deliberata di un processo di produzione per generare materiale residuo in più, o contaminazione deliberata di un materiale con l’intento di classificarlo come rifiuto.

Si considera non conformità grave il mancato rispetto di un obbligo della direttiva (UE) 2018/2001 potenzialmente reversibile, ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con altre non conformità, possono determinare un fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformità gravi figurano:

  1. a) problemi sistematici con i dati comunicati relativi all’equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10 % delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontra documentazione errata;

  2. b) omissione da parte dell’operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad altri sistemi volontari durante il processo di certificazione;

  3. c) mancata fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad esempio dati sull’equilibrio di massa e relazioni di controllo.

La non conformità è considerata minore se ha un impatto limitato, costituisce un’inosservanza isolata o temporanea, non è sistematica e, anche se non è rettificata, non determina un fallimento sostanziale.

4. Le conseguenze delle non conformità per gli operatori economici sono:

  1. a) in caso di non conformità critiche, agli operatori economici che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. Gli operatori economici possono presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un lasso di tempo prestabilito, determinato dal sistema volontario. Le non conformità critiche individuate durante i controlli di sorveglianza o di ricertificazione o attraverso il monitoraggio interno del sistema volontario o la procedura di reclamo comportano la revoca immediata del certificato dell’operatore economico;

  2. b) in caso di non conformità gravi, agli operatori economici che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. Le non conformità gravi individuate durante i controlli di sorveglianza o di ricertificazione o attraverso il monitoraggio interno del sistema volontario o la procedura di reclamo comportano la sospensione immediata del certificato dell’operatore economico. Se gli operatori economici non pongono rimedio alle non conformità gravi entro 90 giorni dalla notifica, il certificato è revocato;

  3. c) in caso di non conformità minori, i sistemi volontari possono stabilire il periodo di tempo per la loro risoluzione, che non superi 12 mesi dalla notifica e che non superi la data del controllo successivo di sorveglianza o ricertificazione.

5. I sistemi volontari certificano l’operatore economico solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

  1. a) dispone di un sistema di gestione della documentazione;

  2. b) dispone di un sistema verificabile per la custodia e l’esame di tutte le prove relative alle asserzioni fatte o su cui si basa;

  3. c) conserva tutte le prove necessarie per conformarsi al presente regolamento e alla direttiva (UE) 2018/2001 per almeno cinque anni, o più a lungo se così prescrive l’autorità nazionale competente;

  4. d) accetta il compito di preparare qualsiasi informazione legata al controllo di tali prove.

6. Le relazioni di controllo e le relazioni sintetiche di controllo o i certificati redatti o rilasciati dall’organismo di certificazione nel sistema volontario contengono almeno gli elementi di cui all’allegato II.

Art. 11 Obblighi degli organismi di certificazione e degli esecutori del controllo

1.

Gli organismi di certificazione sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065.

Gli organismi di certificazione che svolgono attività di verifica, avvalendosi di risorse interne o di altre risorse sotto il loro controllo diretto, rispettano inoltre i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Gli organismi di certificazione si avvalgono di altre risorse per le attività di verifica solo se provenienti da organismi accreditati che rispettano i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065.

L’accreditamento di un organismo di certificazione è effettuato da un organismo nazionale di accreditamento in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 e riguarda lo specifico ambito di applicazione della certificazione del sistema volontario o nazionale disciplinato dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Nel quadro della valutazione dei sistemi volontari o nazionali a norma dell’articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione valuta anche, previa consultazione della Cooperazione europea per l’accreditamento, se le metodologie, le regole e i protocolli adottati dai sistemi volontari o nazionali sono idonei all’accreditamento ai fini del presente articolo. La conclusione della valutazione dell’idoneità all’accreditamento dei sistemi volontari e nazionali è inclusa nelle relazioni di valutazione tecnica elaborate dalla Commissione e presentate agli Stati membri nell’ambito del processo di riconoscimento dei sistemi volontari e nazionali a norma dell’articolo 30, paragrafi 4 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001.

Le metodologie, le regole e i protocolli adottati dai sistemi volontari e nazionali che sono stati riconosciuti dalla Commissione prima o in corrispondenza del 24 febbraio 2025 sono valutati dalla Commissione entro il 31 dicembre 2025, previa consultazione della Cooperazione europea per l’accreditamento, per verificarne l’idoneità all’accreditamento a norma del presente paragrafo.

2. Il gruppo incaricato del controllo ha le competenze, l’esperienza e le abilità generiche e specifiche necessarie per eseguirlo, tenuto conto del suo ambito di applicazione. Se vi è un solo esecutore del controllo, questi ha anche le competenze per svolgere le funzioni di responsabile di gruppo incaricato del controllo applicabili al controllo in causa. L’organismo di certificazione assicura che la decisione di certificazione è presa da un revisore tecnico che non faceva parte del gruppo incaricato del controllo.

3. Gli esecutori del controllo:

  1. a) sono indipendenti dall’attività oggetto del controllo, ad eccezione dei controlli relativi all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, per i quali il controllo interno o esterno può essere effettuato fino al primo punto di raccolta;

  2. b) sono esenti da conflitti di interesse;

  3. c) possiedono le abilità specifiche necessarie a svolgere il controllo rispetto ai criteri del sistema, tra cui:

    1. i) per i criteri relativi alla destinazione d’uso dei terreni di cui all’articolo 29, punti da 2 a 9, della direttiva (UE) 2018/2001 e per la metodologia di certificazione del basso rischio ILUC di cui al capo V e all’allegato VIII del presente regolamento di esecuzione: esperienza in agricoltura, agronomia, ecologia, scienze naturali, silvicoltura, scienze forestali o in un settore connesso, comprese abilità tecniche specifiche necessarie per verificare la conformità ai criteri per i terreni erbosi a elevata biodiversità e per le foreste a elevata biodiversità;

    2. ii) per i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 o per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti da carbonio riciclato e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica conformemente alla metodologia di cui all’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001: un’esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita dei combustibili e dei carburanti e un’esperienza specifica nel controllo dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra conformemente alla metodologia di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001, che sia pertinente per il tipo di controlli che il singolo esecutore deve effettuare. In funzione dell’ambito specifico del controllo, questa esperienza è integrata da esperienze nei settori dell’agricoltura, dell’agronomia, dell’ecologia, della silvicoltura, delle scienze naturali, delle scienze forestali, dell’ingegneria, della gestione dell’energia o di un settore correlato. Se nell’ambito di applicazione del controllo rientra la verifica dei livelli di carbonio organico nel suolo, ai fini dell’applicazione del credito di riduzione delle emissioni per l’accumulo di carbonio nel suolo sono necessarie anche conoscenze tecniche in pedologia;

    3. iii) per i criteri della catena di custodia di cui all’articolo 30, paragrafi 1e 2, della direttiva (UE) 2018/2001: esperienza in sistemi di equilibrio di massa, logistica della catena di approvvigionamento, contabilità, tracciabilità e gestione dei dati o in un settore correlato;

    4. iv) per i controlli di gruppo: esperienza nella conduzione di controlli di gruppo.

4. I sistemi volontari istituiscono corsi di formazione per gli esecutori del controllo, che coprono tutti gli aspetti dell’ambito di applicazione del sistema. I corsi comprendono un esame volto a dimostrare la conformità dei partecipanti ai requisiti di formazione nel o nei settori tecnici in cui operano. Gli esecutori del controllo partecipano ai corsi di formazione prima di effettuare controlli per conto del sistema volontario.

5. Gli esecutori del controllo svolgono regolarmente corsi d’aggiornamento. I sistemi volontari attuano un dispositivo di monitoraggio del livello formativo degli esecutori del controllo in attività. I sistemi volontari forniscono anche orientamenti agli organismi di certificazione, se necessario, sugli aspetti inerenti il processo di certificazione. Gli orientamenti possono includere gli aggiornamenti del quadro normativo o le risultanze del processo di monitoraggio interno del sistema volontario.