Decisione di esecuzione (UE) 2024/3181 della Commissione del 19 dicembre 2024 relativa al riconoscimento del sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i combustibili da biomassa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili1, in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e a fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.
Il 29 giugno 2021 il sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC» ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere.
Il 4 ottobre 2024 il sistema volontario PEFC ha ripresentato la domanda, tenendo conto degli aspetti individuati dalla Commissione. In esito all'analisi della nuova domanda, la Commissione ha concluso che il sistema volontario PEFC contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità per la produzione di combustibili da biomassa a partire da biomassa forestale. Si ritiene inoltre che il sistema contempli adeguatamente i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa.
Il sistema volontario PEFC si applica ai combustibili da biomassa prodotti a partire da i) biomassa forestale e ii) biomassa derivante da rifiuti e residui di industrie connesse alla silvicoltura. Esso ha una copertura geografica mondiale e comprende l'intera filiera forestale.
In esito all'esame del sistema volontario PEFC, la Commissione ha concluso che esso contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001. Ha concluso inoltre che il sistema fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, di tale direttiva e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva.
La Commissione ritiene che il sistema volontario PEFC ottemperi adeguatamente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione2.
Il sistema risulta altresì conforme alle norme del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione3.
Dall'esame del sistema volontario PEFC a opera della Commissione è emerso che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.
Le informazioni sul riconoscimento del sistema volontario PEFC dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.
Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il sistema volontario «Programme for the Endorsement of Forest Certification — PEFC», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 4 ottobre 2024, dimostra la conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001.
Il sistema volontario PEFC fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 in quanto garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.
Art. 2
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario PEFC, quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 4 ottobre 2024, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema.
La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema volontario PEFC continui a contemplare adeguatamente i criteri per i quali è riconosciuto.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica fino al 21 dicembre 2029.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen