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Decisione (UE) 2024/3244 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione dell'atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva 1999/105/CE del Consiglio3 si applica, tra l'altro, alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l'Unione o in parte di essa.

La decisione 2008/971/CE del Consiglio4 determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati», prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I di tale decisione, per quanto riguarda l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base. I paesi terzi interessati hanno attuato il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale («sistema OCSE per sementi e piante forestali»).

Il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato nel 2013 per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati» in aggiunta alle categorie di materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati», che fanno parte di tale sistema dal 2011.

Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione («norme nazionali») in Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia («paesi terzi specificati») prevedono che un'ispezione ufficiale sia effettuata in campo durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime.

Secondo le norme nazionali dei paesi terzi specificati, i sistemi per l'ammissione e la registrazione dei materiali di base e la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione da tali materiali di base devono rispettare il sistema OCSE per sementi e piante forestali. Tali norme nazionali dispongono inoltre che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati», «qualificati» e «controllati» siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali.

In assenza di una decisione a livello dell'Unione in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la decisione di esecuzione (UE) 2021/7735 della Commissione ha autorizzato temporaneamente, fino al 31 dicembre 2024, gli Stati membri a decidere in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati» prodotti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2008/971/CE, che comprendono i paesi terzi specificati. Tale autorizzazione era necessaria per evitare qualsiasi rischio di perturbazione delle importazioni di materiali forestali di moltiplicazione negli Stati membri.

Da un esame delle norme nazionali dei paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria «controllati» emerge che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base sono considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime.

I nomi e gli indirizzi di talune autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione 2008/971/CE, sono cambiati e devono pertanto essere aggiornati.

È possibile fare ricorso alla modificazione genetica per la produzione di sementi o postime della categoria «controllati». Al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore dovrebbero pertanto indicare se sia stato fatto ricorso o meno a tale tipo di modificazione nella produzione dei materiali di base per detta categoria, come avviene attualmente con la categoria «qualificati».

In vista dell'aggiunta della categoria «controllati» nell'allegato II della decisione 2008/971/CE, è opportuno aggiungere a tale decisione un nuovo allegato con una tabella che indichi le categorie nell'ambito delle quali possono essere importati nell'Unione i materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai diversi tipi di materiali di base al fine di garantire chiarezza e la corretta applicazione di tale decisione. Tale aggiunta è necessaria per garantire la chiarezza giuridica, la coerenza con la direttiva 1999/105/CE, nonché la corretta applicazione di tali norme e il compimento di scelte informate da parte degli operatori che applicano tale decisione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.

Considerata l'urgenza di garantire che la presente decisione entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773 il 31 dicembre 2024, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia estendere alla categoria «controllati» il regime di d'equivalenza per l'importazione di materiali forestali di moltiplicazione istituito dalla decisione 2008/971/CE, non può essere conseguito dagli Stati membri ma può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che entri in vigore prima della scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2021/773.

Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2021/773 scade il 31 dicembre 2024, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2025 al fine di garantire la chiarezza giuridica e la continuità delle rispettive norme,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione 2008/971/CE

La decisione 2008/971/CE è così modificata:

  1. 1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione determina le condizioni di importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati”, “qualificati” e “controllati” prodotti in un paese terzo figurante nell'allegato I.» ;

  2. 2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sementi e postime appartenenti alle categorie “identificati alla fonte”, “selezionati”, “qualificati” e “controllati” delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell'allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché siano rispettate le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione.» ;

  3. 3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2 Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente Bóka J.