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Decisione della Commissione del 20 dicembre 2024 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia C/2025/1257

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione2, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione3 stabilisce le disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività.

Con decisione del 29 giugno 20214, la Commissione ha ordinato all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il Belgio ha comunicato alla Commissione, con lettere del 5 e del 6 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Bulgaria ha comunicato alla Commissione, con lettere del 16 ottobre e del 21 novembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Danimarca ha comunicato alla Commissione, con lettera del 6 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Germania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 4 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Estonia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 5 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Irlanda ha comunicato alla Commissione, con lettera del 4 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Spagna ha comunicato alla Commissione, con lettere del 2 e del 5 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Francia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 4 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Italia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 3 dicembre 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Ungheria ha comunicato alla Commissione, con lettera del 4 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, con lettera del 25 novembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Austria ha comunicato alla Commissione, con lettera del 3 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Polonia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 5 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il Portogallo ha comunicato alla Commissione, con lettera del 15 novembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Romania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 3 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Slovenia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 29 ottobre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Finlandia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 5 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Svezia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 5 dicembre 2024, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.

Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione.

È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale di inserire le modifiche nel registro dell’Unione,

DECIDE:

Art. unico

Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia, che figurano nell’allegato.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2024 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione