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Decisione (UE) 2025/93 del Consiglio del 10 gennaio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche di tale accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell’Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Attualmente l’articolo 6 dell’accordo prevede il divieto di erogare aiuti legati o crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per gli impianti di generazione di elettricità dal carbone che non hanno un efficace sistema di cattura e stoccaggio del carbonio, tranne nei casi in cui gli aiuti legati o i crediti all’esportazione sono usati per fornire attrezzature volte a ridurre l’inquinamento che non determinano un prolungamento della vita utile di tale impianto.

In conformità dell’articolo 6 dell’accordo, i partecipanti all’accordo («partecipanti») erano tenuti a riesaminare detto articolo entro il 31 dicembre 2022 per rafforzarne ulteriormente i termini e le condizioni al fine di contribuire all’obiettivo comune di affrontare i cambiamenti climatici.

Nelle conclusioni del 15 marzo 2022 il Consiglio aveva annunciato l’intenzione degli Stati membri di fissare nelle rispettive politiche nazionali, entro la fine del 2023, scadenze basate su dati scientifici per porre fine ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per i progetti nel settore dell’energia basata sui combustibili fossili, salvo in circostanze limitate e chiaramente definite coerenti con l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 oC e con gli obiettivi contenuti nell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici2.

I partecipanti hanno convenuto di adottare mediante procedura scritta una decisione che introduce un nuovo articolo e che modifica l’articolo 6. La decisione prevista imporrebbe al segretariato dell’OCSE di redigere una relazione pubblica sulle operazioni nel settore dell’energia a cadenza annuale.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti relativa alle modifiche dell’accordo, poiché tale decisione prevista vincolerà l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere la decisione relativa alle modifiche dell’accordo, sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche dell’accordo consiste nel sostenere detta decisione sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione3.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Szłapka