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Decisione di esecuzione della Commissione del 14 gennaio 2025 relativa alla pubblicazione di una domanda di registrazione del nome «Miel de Asturias» (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio C/2025/467

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari1, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

Prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio2, la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di registrazione del nome «Miel de Asturias» (IGP) (n. UE: PGI-ES-02777 — 10.6.2021) a norma dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.

Per consentire la presentazione di opposizioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, che si applica alla domanda di registrazione in conformità all’articolo 90, paragrafo 2, di detto regolamento, è quindi opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il nome «Miel de Asturias».

Poiché la domanda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C, C/2024/4791 del 31.7.2024 non conteneva il riferimento corretto alla pubblicazione del disciplinare, la domanda deve essere ripubblicata,

DECIDE:

Art. unico

Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per il nome «Miel de Asturias» (IGP) (n. UE: PGI-ES-02777 — 10.6.2021) sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, il diritto di opporsi alla protezione proposta deve essere esercitato entro tre mesi dalla data di pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C, C/2024/4791 del 31.7.2024 è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2025 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione