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Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Nel corso degli anni, l’Unione ha istituito regimi di qualità relativi a prodotti con caratteristiche specifiche riconoscibili che contemplano le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.

Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2019, ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e più rispettoso dell’ambiente che sia accessibile a tutti («Dal produttore al consumatore») tra le politiche volte a trasformare l’economia dell’Unione per un futuro sostenibile.

Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell’economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo.

La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», che invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invitava inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche e a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare. L’attenzione dovrebbe essere rivolta ai piccoli produttori, in particolare a quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali.

Nella comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE — Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE» la Commissione si è impegnata a esaminare modalità per rafforzare, modernizzare, razionalizzare e applicare meglio le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose.

La qualità e la varietà della produzione agricola, alimentare e di vini e bevande spiritose dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni e la varietà delle identità culturali nell’ambito del patrimonio dell’Unione, pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell’Unione un simbolo di qualità.

I cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono sempre più spesso prodotti di qualità, tradizionali e accessibili, che presentano qualità e caratteristiche specifiche attribuibili sia alla loro origine che al loro modo di produzione. Essi si preoccupano inoltre per il mantenimento della varietà e della sicurezza dell’approvvigionamento della produzione agricola e alimentare nell’Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi prodotti alimentari, con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l’origine geografica. I cittadini e i consumatori sono sempre più consapevoli delle condizioni di produzione che hanno forgiato la reputazione e l’identità di tali prodotti.

I prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse dell’Unione, sia per la sua economia che per la sua identità culturale. Tali prodotti, la più forte rappresentazione del marchio «made in the EU», riconoscibile in tutto il mondo, generano crescita e tutelano il patrimonio dell’Unione. I vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, sono una risorsa dell’Unione che deve essere ulteriormente rafforzata e protetta.

I cittadini e i consumatori si aspettano che qualsiasi indicazione geografica e regime di qualità sia sostenuto da un robusto sistema di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall’Unione o da un paese terzo.

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti deve essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione.

In linea di principio e al fine di ridurre al minimo l’esposizione dei dati personali, i documenti da presentare nel corso delle procedure pertinenti non dovrebbero contenere dati personali. Qualora ciò non sia possibile, le informazioni che potrebbero contenere dati personali, quali i recapiti delle persone fisiche, dovrebbero essere presentate in documenti specifici distinti.

Ai fini del presente regolamento, il nome e i cognomi delle persone fisiche e i relativi recapiti potrebbero figurare nei documenti trattati dalla Commissione e dagli Stati membri nel corso delle procedure stabilite dal presente regolamento. Dati personali potrebbero figurare, seppur raramente, nelle procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Ciò può verificarsi sia a livello di Stati membri che a livello di Commissione, qualora il nome del gruppo di produttori interessato o dell’opponente contenga il nome di una persona fisica. Dati personali potrebbero inoltre figurare come parti dei nomi di gruppi di produttori riconosciuti. Tali dati sono trattati in relazione alla designazione di tali gruppi e all’inclusione dei loro nomi nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Dati personali possono figurare anche come parti dei nomi degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali. Tali dati sono trattati nel contesto delle procedure di controllo relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, sia a livello di Stati membri che di Commissione. D’altra parte, è più probabile che dati personali figurino come parti dei nomi degli operatori cui è stato concesso un periodo transitorio nella procedura di registrazione o modifica di un’indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, sia a livello di Stato membro che di Commissione. Dati personali potrebbero anche figurare come parti dei nomi dei produttori inclusi nell’elenco degli operatori e nello strumento che rilascia l’attestazione del rispetto del disciplinare, trattati dagli Stati membri nelle procedure di controllo relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite. La Commissione e gli Stati membri potrebbero pertanto essere obbligati a trattare informazioni che contengono dati personali, in particolare i nomi di persone fisiche e relativi recapiti.

Ogniqualvolta la Commissione e gli Stati membri ritengano necessario trattare dati personali conformemente al presente regolamento, tale trattamento è giustificato dall’interesse pubblico. Lo svolgimento corretto delle procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite e delle procedure di controllo nel quadro del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1308/20136 e (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio7 è necessario per il corretto funzionamento del sistema ai fini della protezione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Tali procedure hanno natura pubblica. Le informazioni sui soggetti interessati sono necessarie per individuare le loro responsabilità nelle procedure e per garantire una concorrenza leale e condizioni di parità tra gli operatori. Inoltre, in alcuni casi, il trattamento dei nomi dei produttori e dei gruppi di produttori è indispensabile affinché essi possano perseguire i loro interessi o godere dei loro diritti. Il trattamento dei dati personali può avvenire in relazione alla concessione di un periodo transitorio, da parte degli Stati membri o della Commissione, nel corso di una procedura di registrazione o modifica di un’indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, alla designazione dei gruppi di produttori riconosciuti e all’inclusione dei loro nomi nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, alla compilazione dell’elenco di produttori dei prodotti designati da un’indicazione geografica tenuto dagli Stati membri e alla predisposizione e al funzionamento del sistema che rilascia l’attestazione del rispetto del disciplinare. In tutte queste situazioni il trattamento dei dati personali è effettuato nell’interesse pubblico e, in alcuni casi, anche nell’interesse dell’interessato.

In generale, conformemente al presente regolamento, le informazioni che possono contenere dati personali sono di norma trattate sotto forma di documenti digitali o cartacei che possono essere scambiati tra gli Stati membri e la Commissione o tra gli Stati membri e i produttori o le persone in questione, ovvero archiviati. Tali informazioni non sono né divulgate a terzi né pubblicate. Tuttavia, in caso di procedure di opposizione, al fine di mettere in contatto il richiedente e l’opponente in vista dell’avvio delle consultazioni e della conclusione di un accordo, la Commissione invia a entrambi i reciproci recapiti. Qualora il richiedente o l’opponente risultino identificati con un nome che contiene il nome di una persona fisica, il nome e i recapiti sono dati personali che devono essere comunicati a terzi. Inoltre, ai fini del corretto conseguimento degli obiettivi della procedura di opposizione, il richiedente dovrebbe essere informato di tutte le informazioni inviate dall’opponente per giustificare la sua opposizione alla registrazione, alla modifica o alla cancellazione. Sono altresì pubblicati o resi pubblici i nomi dei richiedenti di una modifica, delle persone che presentano richiesta di cancellazione, dei gruppi di produttori, dei singoli produttori e dei beneficiari di un periodo transitorio. Qualora tali nomi comprendano dati personali, è opportuno che anche questi ultimi siano pubblicati. In caso di procedure di approvazione di una modifica dell’Unione, il nome del richiedente dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di consentire al potenziale opponente di contestare il suo interesse a presentare domanda di modifica dell’Unione. In caso di procedure di cancellazione nelle quali la cancellazione sia richiesta da una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo, il nome della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione dovrebbe essere pubblicato per identificare le persone che hanno attivato la procedura di cancellazione e per consentire a un potenziale opponente di contestare il loro interesse legittimo a presentare richiesta di cancellazione.In caso di procedure di modifica ordinaria nelle quali la modifica ordinaria sia comunicata da una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo, il nome di tale persona dovrebbe essere pubblicato o reso pubblico. Al momento dell’iscrizione delle informazioni nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, il nome del gruppo di produttori riconosciuto dovrebbe essere reso pubblico in tale registro per motivi di trasparenza e per consentire a tale gruppo di dimostrare il suo status di gruppo di produttori riconosciuto per l’indicazione geografica in questione. In caso di pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei nomi degli organismi delegati e delle persone fisiche cui sono stati delegati compiti relativi ai controlli ufficiali per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite originarie del loro territorio e in caso di pubblicazione, da parte della Commissione, dei nomi degli organismi di certificazione dei prodotti per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi, tali nomi dovrebbero essere resi pubblici per consentire la piena trasparenza delle procedure di controllo. Nel caso di un regolamento della Commissione o un atto nazionale che concede un periodo transitorio a un produttore per consentire l’uso di un’indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, il nome del produttore dovrebbe essere menzionato in tale regolamento della Commissione o atto nazionale e reso pubblico per consentire a detto produttore di esercitare i diritti che gli sono stati concessi e per garantire condizioni di parità. In tale quadro e ai fini della corretta attuazione delle procedure di cui al presente regolamento e conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a comunicare a terzi o pubblicare tali dati personali.

La documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica e di una specialità tradizionale garantita, in formato digitale o cartaceo, dovrebbe essere conservata per un periodo di 10 anni dopo la cancellazione della registrazione, al fine di garantire la conservazione delle informazioni storiche e consentire il confronto con eventuali domande successive riguardanti nomi identici o simili. Qualora tale documentazione comprenda dati personali, è opportuno che anche questi ultimi siano conservati.

Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione è l’autorità presso la quale l’interessato può esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all’uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure di cui è responsabile a norma del presente regolamento, dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente al presente regolamento e ai suddetti regolamenti. Nella gestione e nell’aggiornamento del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO») dovrebbe agire in qualità di responsabile del trattamento. L’EUIPO non dovrebbe disporre di alcun potere discrezionale per influire sulla finalità e sugli elementi essenziali del trattamento dei dati personali.

Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 le autorità competenti degli Stati membri sono le autorità presso le quali l’interessato può esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all’uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri sono considerati titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure di cui sono responsabili a norma del presente regolamento, dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente al presente regolamento e ai suddetti regolamenti.

Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell’intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. È pertanto necessario prevedere nel diritto dell’Unione un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare.

I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. Analogamente, l’organizzazione collettiva dei produttori di un prodotto designato da un’indicazione geografica può garantire meglio un’equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i loro costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità dei loro prodotti. L’uso delle indicazioni geografiche ricompensa i produttori in modo equo per il loro impegno nel produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell’economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni remote, comprese le regioni ultraperiferiche, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le politiche di sostegno del mercato e del reddito della politica agricola comune («PAC»). In particolare, possono contribuire all’evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. Nella sua comunicazione del 30 giugno 2021 intitolata «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», la Commissione ha riconosciuto alle indicazioni geografiche un ruolo chiave tra le iniziative faro che promuovono zone rurali prospere, alla luce del loro contributo alla diversificazione economica delle zone rurali e del forte legame tra un prodotto e la sua origine territoriale. Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l’approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti dal punto di vista dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l’etichettatura e la pubblicità, ad aiutarli a identificare correttamente i propri prodotti sul mercato.

Un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche dovrebbe contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori, sia nell’Unione che nei paesi terzi, riguardo ai simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni che attestano l’adesione ai regimi di qualità dell’Unione e il loro valore aggiunto. Il sistema potrebbe rafforzare e agevolare la promozione, a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8, dei prodotti designati da indicazioni geografiche.

Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati da indicazioni geografiche in tutta l’Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell’esperienza acquisita con l’attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio9, è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare determinate norme e snellire le procedure.

Al fine di disciplinare le indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari, è opportuno definire i prodotti agricoli e alimentari interessati in modo tale da tenere conto del quadro normativo internazionale, segnatamente dell’Accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel rispetto dell’ambito di applicazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Pertanto, è opportuno fare riferimento alla nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio10. I prodotti agricoli e alimentari dovrebbero quindi includere i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata, compresi i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

La politica dell’Unione in materia di qualità dovrebbe contribuire a consentire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili. I produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche dovrebbero essere incoraggiati a rispettare pratiche sostenibili comprendenti obiettivi ambientali, sociali ed economici, che vadano al di là delle norme obbligatorie. Tali pratiche potrebbero essere stabilite nel disciplinare o in un’iniziativa separata. Le pratiche di sostenibilità comprese nel disciplinare dovrebbero essere correlate ad almeno uno dei tre principali tipi di sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

Le pratiche di sostenibilità dovrebbero contribuire a uno o più obiettivi ambientali, sociali o economici. Gli obiettivi ambientali dovrebbero includere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, la conservazione e l’uso sostenibile del suolo, del paesaggio, dell’acqua e delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità, la conservazione di sementi rare, razze animali e varietà vegetali locali, la promozione di filiere corte e la gestione e la promozione del benessere degli animali. Gli obiettivi sociali dovrebbero includere il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, nonché la contrattazione collettiva, la protezione sociale e le norme di sicurezza, la capacità di attrarre e sostenere sia i giovani che i nuovi produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica per facilitare il ricambio generazionale e agevolare la solidarietà e la trasmissione delle conoscenze da una generazione all’altra. Tra gli obiettivi economici dovrebbero figurare la garanzia di un reddito stabile ed equo e di una posizione forte lungo tutta la catena del valore per i produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica, il miglioramento del valore economico dei prodotti designati da un’indicazione geografica e della ridistribuzione del valore aggiunto lungo la catena del valore, il contributo alla diversificazione dell’economia rurale e allo sviluppo locale, compresa l’occupazione nel settore agricolo, e la preservazione delle zone rurali.

Al fine di dare visibilità agli sforzi dei produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche in relazione alla sostenibilità, i gruppi di produttori o i gruppi di produttori riconosciuti possono elaborare relazioni sulla sostenibilità nelle quali comunicano le pratiche sostenibili applicate nella produzione del prodotto in questione. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche dalla Commissione.

Da tempo l’Unione mira a semplificare il quadro normativo della PAC. Le procedure di modifica dei disciplinari relativi ai prodotti designati da un’indicazione geografica sono già state semplificate e rese più efficienti per il vino e i prodotti agroalimentari nell’ambito della revisione della PAC, in particolare attraverso l’estensione del regime delle «modifiche ordinarie», precedentemente applicabile al settore del vino e delle bevande spiritose, anche al settore dei prodotti agricoli. Ciò riduce le fasi di approvazione delle modifiche che non riguardano elementi essenziali del disciplinare né incidono sugli interessi di terzi stabiliti o residenti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine dell’indicazione geografica in questione. Al fine di semplificare ulteriormente le lunghe procedure di registrazione, modifica dell’Unione e cancellazione della registrazione, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica dell’Unione del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell’Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Tuttavia, per quanto riguarda l’approvazione delle modifiche ordinarie, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità esclusiva della gestione della procedura e dell’adozione della decisione finale. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dal gruppo di produttori, valutarla, anche mediante l’espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda alla Commissione.La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l’espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell’adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all’indicazione geografica. È opportuno fissare termini per la presentazione di un’opposizione motivata al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di opposizione senza ritardare la procedura di registrazione. Dovrebbe essere possibile per l’opponente aggiungere ulteriori dettagli ai motivi esposti nell’opposizione motivata nel corso delle consultazioni con il richiedente. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell’Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all’atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche di prodotti originari di paesi terzi.

Per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo di portare all’attenzione della Commissione eventuali errori o informazioni supplementari in relazione a una domanda di registrazione, è opportuno prevedere la possibilità di presentare una notifica di osservazioni.

Al fine di garantire un processo decisionale coerente ed efficiente per quanto riguarda le domande di protezione e le contestazioni in giudizio presentate nell’ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo tempestivo e regolare dell’avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei risultati definitivi di tali procedimenti. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro ritiene che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell’esame di una domanda a livello dell’Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall’obbligo di rispettare il termine per l’esame stabilito nel presente regolamento. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l’esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l’azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

Per consentire agli operatori, i cui interessi sono lesi dalla registrazione di un nome, di continuare ad usare tale nome per un periodo di tempo limitato, nonostante tale nome violi il regime di protezione di cui al presente regolamento, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l’uso dei nomi. Tali periodi dovrebbero anche essere autorizzati per superare difficoltà temporanee e con l’obiettivo a lungo termine di garantire il rispetto del disciplinare da parte di tutti i produttori.

Per garantire la trasparenza e l’uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un unico registro elettronico dell’Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro, regolarmente aggiornato, dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali su tutti i tipi di indicazioni geografiche iscritte nello stesso, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico. L’EUIPO, sulla base della sua esperienza nella gestione di altri registri di diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe gestire e tenere aggiornato il registro dell’Unione per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geografiche.

L’Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli che rafforzano la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti da tali accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all’uso di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni pertinenti relative a una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta registrata. Tali informazioni dovrebbero comprendere, se del caso, le informazioni sull’identità del gruppo di produttori riconosciuto a livello nazionale.

È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro le violazioni, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi a tutti i nomi di dominio accessibili nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento dei pertinenti registri.

Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti designati da un’indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Questi fattori dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l’aspetto fisico o l’impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.

Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’evocazione di un’indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall’indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell’etichettatura o dell’imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto.

Alla luce delle pratiche commerciali e della giurisprudenza dell’Unione è necessaria chiarezza sull’uso di un’indicazione geografica nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato il cui prodotto designato dall’indicazione geografica è un ingrediente. È opportuno garantire che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, svigorisca o pregiudichi la reputazione del prodotto recante l’indicazione geografica. A tal fine, dovrebbero essere aggiunte condizioni relative alle qualità attribuite dall’indicazione geografica in quanto ingrediente ai prodotti alimentari trasformati. Inoltre, i produttori di alimenti preconfezionati dovrebbero informare il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, prima di iniziare a utilizzare l’indicazione geografica nel nome dell’alimento preconfezionato. Tale approccio è in linea con gli obiettivi di rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e di potenziare il ruolo del gruppo di produttori riconosciuti. In vista del conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre norme procedurali nazionali supplementari applicabili alle situazioni interne laddove il produttore di alimenti preconfezionati e il gruppo di produttori riconosciuto siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro, in linea con i trattati e la giurisprudenza e senza ostacolare la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento. Inoltre, nel rispetto del principio della libertà contrattuale, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore di alimenti preconfezionati possono concludere tra loro un accordo su specifici elementi tecnici e visivi relativi alla presentazione dell’indicazione geografica dell’ingrediente nel nome dell’alimento preconfezionato.

È opportuno chiarire le norme che disciplinano la possibilità di continuare a usare termini generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un’indicazione protetta o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.

È opportuno chiarire l’ambito di applicazione della protezione concessa a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le limitazioni alla registrazione di nuovi marchi commerciali di cui alla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e al regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio12 che sono in contrasto con la registrazione delle indicazioni geografiche. Tale chiarimento è necessario anche nel caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi commerciali e ai nomi omonimi registrati come indicazioni geografiche.

È opportuno chiarire la relazione tra marchi commerciali e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l’invalidazione dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.

Le indicazioni geografiche possono anche essere registrate come marchi commerciali qualora ciò non sia in contrasto con il presente regolamento. A tale scopo, il presente regolamento lascia impregiudicate le norme nazionali riguardanti la valutazione contabile di tali marchi e la loro inclusione nel bilancio annuale dei produttori e di gruppi di produttori.

I gruppi di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche e nella gestione delle loro indicazioni geografiche. Possono essere assistite nella preparazione della loro domanda da parti interessate quali autorità regionali e locali. I gruppi di produttori dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. È pertanto opportuno chiarire il ruolo del gruppo di produttori.

Poiché i produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche sono per lo più piccole o medie imprese, essi devono far fronte alla concorrenza di altri operatori lungo la filiera alimentare, il che può creare concorrenza sleale tra i produttori locali e quelli che operano su scala più ampia. In tale contesto, nell’interesse di tutti i produttori coinvolti, è necessario consentire a un unico gruppo di produttori di intraprendere azioni specifiche a nome dei produttori. A tal fine è opportuno stabilire la categoria del gruppo di produttori riconosciuto. Oltre alle norme generali sui gruppi di produttori, che dovrebbero applicarsi di conseguenza anche ai gruppi di produttori riconosciuti, è necessario definire i criteri che servono per ottenere la qualifica di gruppo di produttori riconosciuto e i relativi ulteriori diritti specifici, in particolare allo scopo di fornire ai gruppi di produttori riconosciuti gli strumenti adeguati per far valere meglio i loro diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali e svalorizzanti. A tale riguardo, i gruppi di produttori riconosciuti dovrebbero poter rappresentare tutti i produttori dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche in questione e agire per loro conto. Dovrebbe inoltre essere affidato loro lo svolgimento di determinati compiti specifici elencati nel presente regolamento, soprattutto perché l’effetto o la portata di tali compiti interessano tutti i suddetti produttori. A tal fine, la divisione tra i livelli nazionale, regionale e locale è intesa conformemente alla struttura costituzionale e al diritto nazionale degli Stati membri. Le disposizioni relative ai gruppi di produttori riconosciuti si ispirano ai sistemi consolidati di diversi Stati membri. Tali sistemi esistenti mostrano che il gruppo di produttori riconosciuto è uno strumento prezioso per migliorare la gestione e protezione collettiva delle indicazioni geografiche, che dovrebbe essere mantenuto. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe fornire gli strumenti normativi necessari agli Stati membri che desiderino in qualsiasi momento istituire tali sistemi.

È altresì opportuno riconoscere un unico gruppo di produttori, previo accordo degli Stati membri interessati, nel caso di indicazioni geografiche la cui zona geografica si estende su più di uno Stato membro. Visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica13, lo stesso dovrebbe applicarsi per quanto concerne il territorio dell’Irlanda del Nord.

Dato il prezioso e continuo contributo delle associazioni de gruppi di produttori alla promozione e popolarizzazione del sistema delle indicazioni geografiche, è opportuno disciplinare il ruolo di tali gruppi.

Al fine di migliorare la tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, è opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l’uso corretto dei nomi di dominio. I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie dei registri dei nomi di dominio di primo livello geografico in tutta l’Unione dovrebbero riconoscere le indicazioni geografiche come un diritto da invocare nel corso di tali controversie.

Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni operatore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che gli operatori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

È opportuno proteggere sia nell’Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che identificano un’indicazione geografica registrata nonché i diritti dell’Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti.

L’etichettatura di bevande spiritose e prodotti agricoli dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.

È opportuno rendere obbligatorio l’uso di simboli sull’imballaggio (etichettatura e materiale pubblicitario) dei prodotti agricoli designati da un’indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l’identificazione di tali prodotti sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. Tenuto conto della loro natura specifica, è opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di bevande spiritose. L’uso di simboli o indicazioni dell’Unione dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi per i prodotti agricoli. Le norme in materia di etichettatura delle denominazioni di origine protette («DOP») e delle indicazioni geografiche protette («IGP») nel settore vitivinicolo dovrebbero essere mantenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando che anche le abbreviazioni «DOP» e «IGP» possono essere aggiunte nell’etichetta.

Al fine di dare visibilità ai produttori dei prodotti designati da indicazioni geografiche, dovrebbe essere obbligatorio indicare sull’etichetta il nome del produttore o, nel caso di prodotti agricoli, il nome dell’operatore.

Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull’autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l’uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di sottoporre ad audit gli Stati membri in base a un’analisi del rischio. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, conformemente ai principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio15, tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli.

Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. Per facilitare il compito delle autorità di controllo e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di determinati compiti relativi ai controlli ufficiali a organismi delegati e di certificazione dei prodotti e a persone fisiche. Le informazioni sulle autorità competenti e sugli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e sulle persone fisiche dovrebbero essere rese pubbliche per garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarle.

È opportuno utilizzare le norme europee elaborate dal Comitato europeo di normazione e le norme internazionali elaborate dall’Organizzazione internazionale per la normazione per l’accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L’accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio16.

La tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli e consentire di combattere efficacemente la contraffazione, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un’indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli sul mercato dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori o delle autorità competenti per garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, come la sintesi del disciplinare. Dovrebbero essere adottate misure amministrative e giudiziarie opportune, efficaci e proporzionate per prevenire o bloccare l’uso di nomi su prodotti o servizi che non rispettano o violano le indicazioni geografiche protette.

Inoltre, dato il maggiore ricorso ai servizi intermediari online, merita particolare attenzione l’applicazione della protezione delle indicazioni geografiche nei confronti di nomi di dominio che violano tale protezione. È necessario dotare le autorità nazionali competenti degli strumenti per reagire adeguatamente a una violazione, stabilita ai sensi del presente regolamento, della protezione di un’indicazione geografica da parte di un nome di dominio registrato. Pertanto, nell’esercizio dei loro compiti relativi ai controlli ufficiali, tali autorità dovrebbero poter adottare misure adeguate al fine di disabilitare l’accesso dal territorio dello Stato membro interessato ai nomi di dominio registrati in violazione della protezione delle indicazioni geografiche, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate. Tali misure dovrebbero essere in linea con altre pertinenti normative dell’Unione, come il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati per la vendita di prodotti, compresi quelli designati con indicazioni geografiche, e in alcuni casi potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. Le informazioni relative alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbero essere considerati contenuti illegali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. A tale riguardo, il presente regolamento prevede l’identificazione di tali contenuti illegali e l’adozione di eventuali misure da parte delle autorità nazionali.

Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un’indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilire gli aspetti pratici di tale assistenza amministrativa.

Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori dimostrino rapidamente e agevolmente in diversi contesti di essere autorizzati a usare il nome protetto, ad esempio durante controlli doganali o ispezioni di mercato o su richiesta degli operatori commerciali. A tal fine è opportuno mettere a disposizione dell’operatore un’attestazione del rispetto del disciplinare.

Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine e l’indicazione geografica. È opportuno che le norme e le definizioni delle varietà vegetali e delle razze animali siano chiarite per comprendere meglio la loro relazione con le indicazioni geografiche in caso di conflitto. È opportuno lasciare invariate le norme sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime.

Per le denominazioni di origine protette, il legame tra l’ambiente geografico e la qualità o le caratteristiche specifiche del prodotto, essenzialmente o esclusivamente attribuibili a tale ambiente, è in genere composto da vari elementi. Le modifiche temporanee che sospendono per un periodo di tempo limitato l’obbligo in base al quale una soglia minima del 50 % alimenti per animali debba provenire dalla zona geografica dovrebbero essere adottate solo se non incidono sul legame nella totalità dei suoi elementi, poiché ciò lo farebbe venire meno e consentirebbe la commercializzazione, con il nome protetto, di prodotti del tutto privi della qualità o delle caratteristiche specifiche legate alla zona geografica.

Un prodotto recante un’indicazione geografica dovrebbe soddisfare determinate condizioni stabilite nel disciplinare. Affinché tali informazioni siano facilmente comprensibili anche per le parti interessate, il disciplinare dovrebbe essere sintetizzato in un documento unico.

L’obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell’aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

In assenza di un obbligo generale internazionale per il riconoscimento dei regimi relativi alle specialità tradizionali garantite che potrebbe vigere in paesi terzi, e poiché il presente regolamento è applicabile esclusivamente all’interno dell’Unione, le pratiche tradizionali riguardanti il modo di produzione, la trasformazione o la composizione e gli usi tradizionali delle materie prime o degli ingredienti di un prodotto designato con un nome ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita dovrebbero essere intese in riferimento a tali pratiche o usi all’interno dell’Unione. Ciò dovrebbe applicarsi anche alle domande provenienti da paesi terzi.

Dato il numero esiguo dei nomi registrati, l’attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti. Al fine di garantire la registrazione di nomi di prodotti tradizionali autentici è opportuno adeguare i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome, in particolare eliminando la condizione che le specialità tradizionali garantite debbano avere una specificità.

Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al relativo disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in gruppi dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.

Per garantire la trasparenza, è opportuno che le specialità tradizionali garantite siano iscritte nel registro dell’Unione delle specialità regionali garantite.

Per le specialità tradizionali garantite prodotte all’interno dell’Unione, il simbolo dell’Unione dovrebbe figurare nell’etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all’indicazione «specialità tradizionale garantita». L’uso dei nomi, del simbolo dell’Unione e dell’indicazione dovrebbe essere disciplinato di conseguenza al fine di garantire un approccio uniforme in tutto il mercato interno.

È opportuno che le specialità tradizionali garantite siano efficacemente protette sul mercato affinché i loro produttori siano adeguatamente ricompensati per il loro valore aggiunto e che a coloro che le utilizzano in modo illecito sia impedito di vendere i loro prodotti.

Al fine di evitare di indurre in errore i consumatori le specialità tradizionali registrate garantite dovrebbero essere protette da qualsiasi usurpazione o imitazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore. Perseguendo lo stesso obiettivo è opportuno stabilire norme per gli usi specifici delle specialità tradizionali garantite, in particolare per quanto riguarda l’uso di termini generici nell’Unione, l’etichettatura contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e i marchi commerciali.

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione espletino le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione delle specialità tradizionali garantite originarie dell’Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dal gruppo di produttori, valutarla, anche mediante l’espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’esame della domanda, anche mediante l’espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale, e dell’adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione alle specialità tradizionali garantite. Anche le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all’atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È inoltre opportuno che la Commissione espleti le procedure corrispondenti per le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi.

Il regime delle indicazioni facoltative di qualità è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Si riferisce a caratteristiche orizzontali specifiche di una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in zone specifiche. L’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ha soddisfatto le condizioni previste per le indicazioni facoltative di qualità ed è stata istituita da tale regolamento. Tale indicazione ha fornito ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confondere i consumatori circa la provenienza montana dei prodotti sul mercato. È opportuno mantenere la possibilità per i produttori di utilizzare indicazioni facoltative di qualità, in quanto il regime non ha ancora raggiunto il proprio potenziale negli Stati membri.

Le disposizioni relative alle indicazioni geografiche per i vini di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e per le bevande spiritose di cui al regolamento (UE) 2019/787 devono essere modificate al fine di allinearle alle norme comuni in materia di registrazione, modifica, opposizione, cancellazione, protezionee tutela delle indicazioni geografiche e, per le bevande spiritose, ai controlli di cui al presente regolamento.

Per i vini sono necessarie ulteriori modifiche alla definizione di indicazioni geografiche protette affinché sia in linea con l’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), che non definisce come caso eccezionale un’indicazione geografica con una zona geografica corrispondente all’intero territorio di un paese. Sebbene non sia più necessario giustificare come caso eccezionale un’indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo che copra l’intera zona di un paese, tale denominazione merita comunque un attento esame alla luce delle condizioni di registrazione, in particolare per quanto riguarda le zone molto vaste. L’allineamento alla definizione di indicazione geografica nell’accordo TRIPS non dovrebbe portare alla registrazione di denominazioni fantasiose o fittizie nel settore vitivinicolo. Un nome dovrebbe essere ritenuto ammissibile a beneficiare della registrazione qualora, pur non includendo alcun termine geografico, indichi implicitamente il luogo, la regione o il paese da cui è originario il prodotto.

Il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio18, relativo all’attuazione dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») nell’Unione, deve essere modificato al fine di rafforzare il ruolo del gruppo di produttori riconosciuto nella procedura di registrazione delle indicazioni geografiche dell’Unione nel registro internazionale ai sensi dell’atto di Ginevra. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe inoltre essere adattato per consentire la registrazione, ai sensi dell’atto di Ginevra, delle denominazioni di origine dei sette Stati membri che sono parte dell’accordo di Lisbona in relazione a prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell’articolo 290 TFUE, per: stabilire procedure e termini dettagliati per laprocedura di opposizione; stabilire disposizioni relative alle modifiche da parte dell’Unione dei disciplinari delle indicazioni geografiche, per le quali non è stato pubblicato alcun documento unico, alla ricevibilità delle domande di modifica dell’Unione, alla relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie e alle modifiche ordinarie; stabilire norme supplementari sull’uso delle indicazioni geografiche nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all’uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati; incaricare l’EUIPO di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l’uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme sull’uso delle specialità tradizionali garantite nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all’uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un’indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d’uso; stabilire deroghe all’uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l’applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201619. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Per l’attuazione delle norme di cui al presente regolamento relative alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto dai delegati degli Stati membri.

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno che alla Commissione siano attribuite competenze di esecuzione riguardo a quanto segue:

per quanto riguarda le indicazioni geografiche: specificare la presentazione tecnica della classificazione dei prodotti designati da indicazioni geografiche conformemente alla nomenclatura combinata e l’accesso online alla stessa; specificare il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali; stabilire norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione nella fase a livello di Unione, comprese le domande relative a più di un territorio nazionale; specificare il formato e la presentazione di opposizioni e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali; specificare il formato e la presentazione delle notifiche di osservazioni; concedere un periodo transitorio per consentire l’uso di un nome registrato insieme ad altri nomi che altrimenti sarebbero in contrasto con un nome registrato e prorogare tale periodo transitorio; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un’indicazione geografica qualora non sia stato raggiunto un accordo; registrare le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell’Unione in base a un accordo internazionale del quale l’Unione è parte contraente; specificare il contenuto e la presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione; specificare il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali; stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di modifica dell’Unione e le procedure, la forma e la comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria; cancellare la registrazione di un’indicazione geografica; stabilire norme dettagliate concernenti le procedure e la forma della cancellazione di una registrazione e la presentazione delle richieste di cancellazione; rimuovere dal registro dell’Unione le indicazioni geografiche registrate in violazione delle disposizioni relative ai nomi omonimi; specificare le caratteristiche tecniche dei simboli dell’Unione nonché le norme tecniche relative al loro uso e dell’uso delle indicazioni e delle abbreviazioni sui prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, comprese le versioni linguistiche; specificare le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi; predisporre il monitoraggio e la verifica dell’attività prevista dal disciplinare; precisare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e i metodi per lo scambio di informazioni nell’ambito dell’assistenza reciproca ai fini dei controlli e della tutela; stabilire norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare nonché dell’estratto dell’elenco, le forme in cui devono essere messi a disposizione dagli operatori o dagli importatori a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, e le circostanze e le forme in cui una analoga attestazione è richiesta nel caso di prodotti originari di paesi terzi; stabilire norme concernenti la forma del disciplinare delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli; specificare il formato e la presentazione online del documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali protetti;

per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite: stabilire norme concernenti la forma del disciplinare; specificare il contenuto e la presentazione del registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite; specificare le caratteristiche tecniche dei simboli dell’Unione nonché le norme tecniche relative al loro uso e all’uso delle indicazioni e delle abbreviazioni sui prodotti commercializzati come specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche; stabilire requisiti procedurali per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di registrazione, anche per le domande riguardanti più di un territorio nazionale, e delle domande di modifica di un disciplinare e delle richieste di cancellazione di una registrazione; specificare il formato e la presentazione di opposizioni e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione dei dati personali; concedere i periodi transitori per l’uso delle specialità tradizionali garantite; respingere una domanda di registrazione; decidere in merito alla registrazione di una specialità tradizionale garantita qualora non sia stato raggiunto un accordo; cancellare la registrazione di una specialità tradizionale garantita; specificare le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi per quanto riguarda le autorità competenti e gli organismi di certificazione dei prodotti responsabili dei controlli; stabilire norme dettagliate in merito alla natura e al tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e i metodi per lo scambio di tali informazioni ai fini dei controlli e dell’applicazione; e stabilire norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare nonché dell’estratto dell’elenco, le circostanze e le forme in cui devono essere messi a disposizione dagli operatori o dagli importatori a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, anche nel caso di prodotti originari di paesi terzi;

per quanto riguarda le indicazioni facoltative di qualità: stabilire i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità; e stabilire norme relative a moduli, procedure o altri dettagli tecnici necessari per l’uso delle indicazioni facoltative di qualità;

per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013: la forma del disciplinare, la definizione del formato e della presentazione online del documento unico, e l’esclusione o l’anonimizzazione dei dati personali; le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri, le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari relativi alle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, nonché i controlli e le verifiche del rispetto del disciplinare che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami;

per quanto riguarda per le menzioni tradizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri, le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto della definizione prevista per le menzioni tradizionali e, se del caso, le condizioni d’uso della menzione tradizionale, le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l’uso illegale di menzioni tradizionali protette, nonché i controlli e la verifica della conformità che gli Stati membri sono tenuti a realizzare; la dichiarazione di invalidità e la cancellazione dal registro delle menzioni tradizionali protette delle menzioni tradizionali registrate in violazione del presente regolamento;

per quanto riguarda le bevande spiritose ai sensi del regolamento (UE) 2019/787: la forma del disciplinare, definire il formato e la presentazione online del documento unico e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali;

per quanto riguarda l’applicazione dell’atto di Ginevra nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1753: l’autorizzazione, per uno Stato membro parte dell’accordo di Lisbona che intenda registrare le sue denominazioni di origine ai sensi dell’atto di Ginevra, ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («Ufficio internazionale»).

Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio20.

È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 per quanto riguarda: la registrazione di un nome se non vi è opposizione ricevibile o, in caso di opposizione ricevibile, qualora sia stato raggiunto un accordo per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite e, se necessario, la modifica delle informazioni pubblicate, purché tali modifiche non siano sostanziali; l’istituzione e il mantenimento di un registro elettronico delle indicazioni geografiche accessibile al pubblico e di un registro elettronico delle specialità tradizionali garantite; la concessione di un periodo transitorio per l’uso delle indicazioni geografiche a seguito di un’opposizione presentata nell’ambito della procedura nazionale; e la specificazione dei mezzi attraverso i quali il nome e l’indirizzo delle autorità competenti e degli organismi delegati devono essere resi pubblici per le specialità tradizionali garantite.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e abrogare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1151/2012.

Le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le indicazioni geografiche già registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 dovrebbero continuare a essere protette a norma del presente regolamento e dovrebbero essere automaticamente inserite nel registro interessato.

È opportuno prevedere un meccanismo adeguato per garantire che cessi agevolmente la protezione nazionale delle indicazioni geografiche che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Al contempo, la registrazione di tali indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere agevolata, esentandole dalla fase nazionale della procedura di registrazione. Occorre altresì garantire che tali indicazioni geografiche, qualora siano registrate nell’ambito dell’accordo di Lisbona, possano essere registrate ai sensi dell’atto di Ginevra senza perdere i loro diritti di priorità.

È opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina di cui ai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 alla disciplina di cui al presente regolamento.

È opportuno prevedere disposizioni per garantire una transizione armoniosa dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 al regime istituito dal presente regolamento, anche per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione. Tali disposizioni mirano a garantire la certezza del diritto affinché le autorità, i produttori e i gruppi di produttori degli Stati membri, nonché altre persone o altri soggetti interessati, possano accertare in modo inequivocabile i loro diritti e obblighi e agire di conseguenza.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, specie la creazione di una protezione uniforme delle indicazioni geografiche, nonché l’istituzione di un sistema di protezione delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 18 luglio 2022,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti i seguenti regimi di qualità:

  1. a) le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

  2. b) le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità di cui al titolo III, rispettivamente capi 2 e 3, di prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 51.

Ai fini dei titoli I, II e V, ad eccezione del titolo II, capo 5, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «vini», i prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

  2. b) «bevanda spiritosa», una bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;

  3. c) «etichettatura», in relazione a tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’etichettatura come definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

  4. d) «fase di produzione», qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato;

  5. e) «operatore», una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare;

  6. f) «prodotto trasformato», un prodotto trasformato quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  7. g) «organismo delegato», un organismo delegato, come definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite;

  8. h) «termine generico», il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto nell’Unione;

  9. i) «denominazione di una varietà vegetale», una designazione di una data varietà in uso comune o ufficialmente accettata in un catalogo nazionale o dell’Unione a norma delle direttive 2002/53/CE2, 2002/55/CE3, 2008/90/CE4 del Consiglio o del regolamento (EC) n. 2100/945 del Consiglio, nella lingua o nelle lingue in cui è utilizzata o elencataalla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;

  10. j) «denominazione di una razza animale», il nome di una razza di cui al regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici. Per le specie non contemplate da tale regolamento, si intende il nome di una razza che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici ai sensi del diritto nazionale. Tale denominazione è nella lingua o nelle lingue in cui è elencata alla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;

  11. k) «nomenclatura combinata», la nomenclatura delle merci istituita dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

2. Ai fini del titolo II si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «disciplinare», il documento di cui:

    1. i) all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

    2. ii) all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

    3. iii) all’articolo 49 del presente regolamento per i prodotti agricoli;

  2. b) «documento unico», un documento riepilogativo del disciplinare a cui si fa riferimento:

    1. i) all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

    2. ii) all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

    3. iii) all’articolo 50 del presente regolamento per i prodotti agricoli.

3. Ai fini del titolo III, capo 2, per «tradizionale» si intende l’uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra. Tale periodo deve essere di almeno 30 anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall’evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti.

Art. 3 Protezione dei dati

1. Gli Stati membri e la Commissione trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo a norma del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787, in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679.

2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma dei regolamenti (UE) 2019/787 e(UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.

3. Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma dei regolamenti (UE) 2019/787, (UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.

4. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un «responsabile del trattamento» ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali legati al registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Titolo II. Indicazioni geografiche

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 4 Obiettivi

Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione, in tal modo:

  1. a) garantendo che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l’indicazione geografica in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato;

  2. b) contribuendo a una concorrenza leale e generando valore aggiunto con l’obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di commercializzazione, al fine di garantire una remunerazione equa per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti, nonché contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo le attività agricole e di trasformazione, preservando il know-how e promuovendo specifici prodotti di qualità dovuti alla zona geografica in cui sono prodotti;

  3. c) garantendo che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l’origine, l’autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all’origine geografica o all’ambiente geografico di tali prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

  4. d) garantendo una registrazione efficiente e agevole delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

  5. e) garantendo controlli, tutela e immissione sul mercato efficaci in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, assicurando in tal modo l’integrità del mercato interno; e

  6. f) contribuendo alla tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tali prodotti nei mercati dei paesi terzi.

Art. 5 Ambito di applicazione

1.

Il presente titolo comprende:

  1. a) i vini, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a);

  2. b) le bevande spiritose, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b); e

  3. c) i prodotti agricoli.

Ai fini del presente titolo, l’espressione «prodotti agricoli» comprende i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del presente regolamento, tranne i vini le bevande spiritose.

2. La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell’Unione, in particolare quelle relative all’immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all’organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

3. La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio7 non si applica al sistema di indicazioni geografiche di cui al presente regolamento.

Art. 6 Classificazione

1. I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro, sei o, qualora uno Stato membro lo decida, otto cifre. Se un’indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna voce è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri, in particolare per le autorità doganali. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a).

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire la presentazione tecnica della classificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l’accesso online alla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Art. 7 Sostenibilità

1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «pratica sostenibile» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:

  1. a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

  2. b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

  3. c) benessere degli animali;

  4. d) reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;

  5. e) mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta;

  6. f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

3. Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica.

Art. 8 Relazione sulla sostenibilità

1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può redigere e aggiornare regolarmente una relazione sulla sostenibilità basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.

2. La Commissione rende pubblica la relazione sulla sostenibilità.

Capo 2. Registrazione delle indicazioni geografiche

Art. 9 Richiedente nella fase nazionale della procedura di registrazione

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un gruppo di produttori richiedente. Un gruppo di produttori richiedente è un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori del medesimo prodotto il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici e altre parti interessate possono assistere nella preparazione della domanda e nella relativa procedura.

2. Ai fini del presente titolo, un’autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un gruppo di produttori richiedente per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un gruppo per motivi legati al numero, all’ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tale caso la domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 2, indica tali motivi.

3. Ai fini del presente titolo, un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se è dimostrato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) tale produttore è l’unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un’indicazione geografica;

  2. b) la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà; e

  3. c) la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.

4. Nel caso di un’indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di produttori richiedenti di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Tale domanda comune è presentata a tutti gli Stati membri interessati.

Art. 10 Fase nazionale della procedura di registrazione

1. La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell’Unione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende:

  1. a) il disciplinare;

  2. b) il documento unico; e

  3. c) la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3. Lo Stato membro interessato esamina la domanda di registrazione al fine di verificare che essa soddisfi le condizioni per la registrazione stabilite nelle rispettive disposizioni relative a vini, bevande spiritose o prodotti agricoli, a seconda dei casi.

4. Nell’ambito dell’esame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato adotta una procedura nazionale di opposizione. La procedura nazionale di opposizione garantisce la pubblicazione della domanda di registrazione, ad eccezione dei documenti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), e prevede un periodo di almeno un mese dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.

5. Lo Stato membro interessato stabilisce le modalità della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell’opposizione, un periodo di consultazione tra il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente e la presentazione di una relazione del gruppo di produttori richiedente sull’esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dal gruppo di produttori richiedente alla domanda di registrazione.

6. Se, dopo l’esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche apportate alla domanda concordate con l’gruppo di produttori richiedente, lo Stato membro interessato ritiene che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, esso può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione di cui all’articolo 13.

7. Lo Stato membro interessato assicura che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro interessato assicura inoltre che la decisione favorevole e il disciplinare corrispondente siano pubblicati e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

8. Nel caso di una domanda comune di cui all’articolo 9, paragrafo 4, la domanda è presentata a tutti gli Stati membri interessati e le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono espletate in tutti questi Stati membri.

Art. 11 Protezione nazionale transitoria

1. Uno Stato membro può, in via temporanea, concedere una protezione transitoria a un nome a livello nazionale a decorrere dalla data in cui una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione.

2. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui entra in vigore l’atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato a norma dell’articolo 21, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

3. Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale transitoria sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno o sugli scambi internazionali.