Decisione di esecuzione (UE) 2025/57 della Commissione del 15 gennaio 2025 che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 81] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,
A norma della direttiva (UE) 2015/2193 gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato. Di conseguenza, prima di tale data la disponibilità di dati per gli impianti in questione potrebbe essere limitata.
Ai fini della comunicazione, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031, relazioni con le informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a tale direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.
Gli Stati membri sono altresì tenuti a presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2026, relazioni che contengano una stima delle emissioni totali annue di SO2, NOx e polveri originate da impianti di combustione medi.
I formati tecnici che gli Stati membri devono utilizzare per la relazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193 dovrebbero essere elaborati in modo da agevolare il compito della Commissione di presentare una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione di tale direttiva ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 della stessa. Questi formati tecnici dovrebbero essere attinenti alle disposizioni fondamentali della direttiva (UE) 2015/2193 e consentire la fornitura di dati aggregati, anche per quanto riguarda le categorie di impianti, le emissioni, l’energia in ingresso e la capacità.
Per garantire l’uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 e di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, la Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione finalizzato alle relazioni.
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato I della presente decisione.
2. Per comunicare alla Commissione informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a tale direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato II della presente decisione.
3. Per presentare le informazioni richieste dagli allegati I e II della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2025 Per la Commissione Jessika Roswall Membro della Commissione