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Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 (programma d'azione) riconosce che le emissioni di inquinanti nell'aria sono state ridotte in misura significativa negli ultimi decenni, ma al tempo stesso i livelli di inquinamento dell'aria sono ancora critici in molte parti d'Europa e i cittadini dell'Unione continuano a essere esposti agli inquinanti atmosferici, potenzialmente nocivi per la loro salute e il loro benessere. Secondo il programma d'azione, gli ecosistemi sono tutt'ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo associati a emissioni originate dal settore dei trasporti, da pratiche agricole non sostenibili e dalla produzione di energia elettrica. In molte zone dell'Unione i livelli di inquinamento dell'aria rimangono ancora al di sopra dei limiti fissati dall'Unione e gli standard di qualità dell'aria dell'Unione non rispettano nemmeno gli obiettivi individuati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Al fine di garantire un ambiente sano per tutti, il programma d'azione prevede che gli interventi a livello locale siano integrati da politiche adeguate sia a livello nazionale che dell'Unione. Esso prevede in particolare il rafforzamento dell'impegno per raggiungere la piena conformità alla normativa dell'Unione sulla qualità dell'aria e la definizione di obiettivi e azioni strategiche oltre il 2020.

Le valutazioni scientifiche indicano che la perdita in termini di durata di vita media dei cittadini dell'Unione imputabile all'inquinamento atmosferico è di otto mesi.

In generale, le emissioni di inquinanti originate dalla combustione di combustibile negli impianti medi non sono disciplinate a livello dell'Unione, sebbene contribuiscano in misura sempre maggiore all'inquinamento atmosferico, in particolare a causa di un più ampio ricorso alla biomassa, indotto dalla politica climatica ed energetica.

La combustione di combustibile in determinate attrezzature e determinati impianti di combustione di piccole dimensioni è disciplinata dalle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5. Vi è l'urgente necessità di ulteriori misure ai sensi della direttiva 2009/125/CE al fine di colmare il vuoto normativo che permane. Dal 7 gennaio 2013 la combustione di combustibile nei grandi impianti di combustione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6, mentre la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 continuerà ad applicarsi ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE fino al 31 dicembre 2015.

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 17 maggio 2013 sui riesami effettuati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, e dell'articolo 73 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e volta ad affrontare il problema delle emissioni provenienti da allevamenti intensivi e da impianti di combustione, la Commissione ha concluso che per la combustione di combustibili in impianti medi è stata dimostrata l'esistenza di un chiaro potenziale di abbattimento economicamente vantaggioso delle emissioni nell'atmosfera.

Gli impegni assunti dall'UE a livello internazionale in materia di inquinamento atmosferico, destinati a ridurre l'acidificazione, l'eutrofizzazione, l'ozono troposferico e le emissioni di particolato sono stati concordati nell'ambito del protocollo di Göteborg della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, modificato nel 2012 per rafforzare gli impegni assunti in precedenza per la riduzione dell'anidride solforosa, degli ossidi di azoto, dell'ammoniaca e dei composti organici volatili e per introdurre nuovi impegni relativi alla riduzione del particolato sottile (PM 2.5), da raggiungere a partire dal 2020.

Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 dicembre 2013, dal titolo «Programma Aria pulita per l'Europa», la Commissione esorta ad adottare misure di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti per l'atmosfera originate da impianti di combustione medi e a completare, in tal modo, il quadro normativo per il settore della combustione. Il programma «Aria pulita» completa il programma di riduzione dell'inquinamento per il 2020 definito nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 settembre 2005, dal titolo «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico» e sviluppa obiettivi di riduzione dell'impatto per il periodo fino al 2030. Per conseguire tutti quegli obiettivi strategici è opportuno stabilire un programma di regolamentazione che comprenda misure per il controllo delle emissioni originate dagli impianti di combustione medi.

Gli impianti di combustione medi dovrebbero essere sviluppati e funzionare in modo tale da promuovere l'efficienza energetica. È opportuno tenere particolarmente conto di siffatte considerazioni, così come di quelle a carattere economico, delle possibilità tecniche e del ciclo di vita degli impianti di combustione medi esistenti in caso di interventi di ammodernamento di tali impianti o di decisioni su investimenti importanti.

Al fine di assicurare che il funzionamento di un impianto di combustione medio non comporti un deterioramento della qualità dell'aria, le misure adottate per limitare le emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri non dovrebbero comportare l'aumento delle emissioni di altri inquinanti, quali il monossido di carbonio.

Gli impianti di combustione medi che sono già soggetti alle prescrizioni minime a livello di Unione, come gli impianti ai quali si applica una norma di aggregazione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE, o gli impianti che inceneriscono o coinceneriscono rifiuti solidi o liquidi e sono pertanto disciplinati dal capo IV della direttiva in parola, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

È auspicabile inoltre che taluni altri impianti di combustione medi siano esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, sulla base delle loro caratteristiche tecniche o del loro uso per particolari attività.

Poiché gli impianti di combustione medi alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas e le caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno sono soggetti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT) indicati nelle conclusioni sulle BAT già elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a tali impianti.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi agli impianti di combustione, inclusi gli insiemi formati da due o più nuovi impianti di combustione medi, aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW. I singoli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale inferiore a 1 MW non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale di un insieme di impianti di combustione. Allo scopo di evitare un vuoto normativo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi la cui potenza termica nominale totale è pari o superiore a 50 MW, fatto salvo il capo III della direttiva 2010/75/UE.

Onde garantire il controllo delle emissioni nell'aria di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri è opportuno che ogni impianto di combustione medio sia operativo solo se autorizzato o registrato dall'autorità competente, sulla base delle informazioni presentate dal gestore.

Ai fini del controllo delle emissioni nell'aria originate da impianti di combustione medi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori limite di emissione e requisiti in materia di monitoraggio.

Non è opportuno che i valori limite di emissione fissati all'allegato II si applichino agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, in considerazione dei problemi tecnici e logistici associati all'ubicazione isolata di tali impianti. Gli Stati membri interessati dovrebbero fissare i valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

Per concedere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che i valori limite di emissione si applichino a tali impianti dopo un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva.

Per tenere conto di talune circostanze particolari in cui l'applicazione dei valori limite di emissione comporterebbe costi sproporzionatamente elevati rispetto ai benefici ambientali, è opportuno che gli Stati membri possano esonerare gli impianti di combustione medi utilizzati in caso di emergenza e attivi per limitati periodi di tempo dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

In considerazione dei limiti infrastrutturali cui devono far fronte gli impianti di combustione medi esistenti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati nonché della necessità di agevolare la loro interconnessione, è opportuno concedere ai predetti impianti maggior tempo per adeguarsi ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

Alla luce dei benefici complessivi del teleriscaldamento in termini di contributo alla riduzione del consumo domestico di combustibili responsabili di elevati livelli di inquinamento atmosferico e in termini di migliore efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO2, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere maggior tempo agli impianti di combustione medi esistenti che forniscono una parte cospicua della loro produzione di calore utile a una rete pubblica di teleriscaldamento per adeguarsi ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

In considerazione dei recenti investimenti in impianti a biomassa volti ad aumentare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, e che hanno già portato a una riduzione delle emissione di inquinanti, e onde tenere conto dei relativi cicli d'investimento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli impianti in parola maggior tempo per adeguarsi ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.

Alla luce del ruolo essenziale delle stazioni di compressione di gas ai fini dell'affidabilità e della sicurezza del funzionamento delle reti nazionali di trasporto del gas nonché dei vincoli specifici relativi al loro ammodernamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli impianti di combustione medi che fanno funzionare tali stazioni maggior tempo per adeguarsi ai valori limite di emissione di ossidi di azoto stabiliti nella presente direttiva.

Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali misure possono risultare necessarie ad esempio nelle zone non conformi ai valori limite di qualità dell'aria. In tali casi gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di applicare valori limite di emissione più restrittivi rispetto ai requisiti stabiliti nella presente direttiva nel quadro dell'elaborazione di piani di qualità dell'aria a norma della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8. Tali valutazioni dovrebbero tenere conto dell'esito di uno scambio di informazioni sulle migliori prestazioni in materia di riduzione delle emissioni realizzabili con le migliori tecnologie disponibili e quelle emergenti. La Commissione dovrebbe organizzare un simile scambio di opinioni con gli Stati membri, i settori interessati, ivi compresi i gestori e i fornitori di tecnologie, nonché le organizzazioni non governative, tra cui quelle che promuovono la tutela dell'ambiente.

È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché il gestore di un impianto di combustione medio adotti le misure necessarie in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema per accertare la conformità degli impianti di combustione medi ai requisiti della presente direttiva.

Al fine di garantire l'efficace attuazione ed esecuzione della presente direttiva, le ispezioni dovrebbero, ove possibile, essere coordinate con quelle prescritte da altri atti legislativi dell'Unione, a seconda dei casi.

Le disposizioni della presente direttiva concernenti l'accesso alle informazioni relative alla sua attuazione dovrebbero applicarsi in modo tale da assicurare la piena efficacia della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Al fine di limitare l'onere per le piccole e medie imprese che gestiscono impianti di combustione medi, è auspicabile che gli obblighi amministrativi relativi alla fornitura di informazione, monitoraggio e comunicazione imposti ai gestori siano proporzionati ed evitino una duplicazione, pur consentendo un'effettiva verifica della conformità da parte dell'autorità competente.

Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull'attuazione della presente direttiva e di promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente, sviluppi uno strumento elettronico di comunicazione disponibile anche per uso interno da parte degli Stati membri per fini nazionali di comunicazione e di gestione dei dati.

La Commissione dovrebbe valutare la necessità di modificare i valori limite di emissione fissati all'allegato II per i nuovi impianti di combustione, sulla base delle tecnologie più avanzate. In tale contesto, è opportuno che la Commissione valuti altresì la necessità di stabilire valori limite di emissione specifici per altri inquinanti, quali il monossido di carbonio, ed eventuali norme minime in materia di efficienza energetica.

Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, è auspicabile che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per adeguare le disposizioni in materia di valutazione della conformità di cui all'allegato III, parte 2, punto 2, sia delegato alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e semplificare e snellire gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla precisazione dei formati tecnici per la comunicazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della qualità ambientale e della salute umana, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, la presente direttiva mira a garantire l'applicazione dell'articolo 37 della Carta relativo alla tutela dell'ambiente.

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi11, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni.

La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO).

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW («impianti di combustione medi»), indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

2. La presente direttiva si applica inoltre a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all'articolo 4, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme non costituisca un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE.

3. La presente direttiva non si applica:

  1. a) agli impianti di combustione disciplinati dal capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE;

  2. b) agli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12;

  3. c) agli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio13, come combustibile;

  4. d) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali;

  5. e) agli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono impiegati per il riscaldamento a gas diretto utilizzato per riscaldare gli spazi interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro;

  6. f) agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi industriali mediante combustione che non sono gestiti come impianti di combustione indipendenti;

  7. g) a qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o di un aeromobile;

  8. h) alle turbine a gas e ai motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore;

  9. i) ai dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;

  10. j) ai dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

  11. k) ai reattori utilizzati nell'industria chimica;

  12. l) alla batteria di forni per il coke;

  13. m) ai cowpers degli altiforni;

  14. n) agli impianti di cremazione;

  15. o) agli impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;

  16. p) alle caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.

4. La presente direttiva non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alle attività di sperimentazione relative agli impianti di combustione medi. Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'applicazione del presente paragrafo.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «emissione», lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;

  2. 2) «valore limite di emissione», la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo;

  3. 3) «ossidi di azoto» (NOx), l'ossido nitrico e il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2);

  4. 4) «polveri», particelle, di qualsiasi forma, struttura o densità, disperse in fase gassosa alle condizioni del punto di campionamento che possono essere raccolte mediante filtrazione in determinate condizioni dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da analizzare, e che restano a monte del filtro e sul filtro dopo essiccazione in determinate condizioni;

  5. 5) «impianto di combustione», qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

  6. 6) «impianto di combustione esistente», un impianto di combustione messo in funzione prima del 20 dicembre 2018 o per il quale è stata concessa un'autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 conformemente alla legislazione nazionale, a condizione che l'impianto sia messo in funzione non oltre il 20 dicembre 2018;

  7. 7) «nuovo impianto di combustione», un impianto diverso da un impianto di combustione esistente;

  8. 8) «motore», un motore a gas, diesel o a doppia alimentazione;

  9. 9) «motore a gas», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;

  10. 10) «motore diesel», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;

  11. 11) «motore a doppia alimentazione», un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;

  12. 12) «turbina a gas», qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, tutte con o senza bruciatore supplementare;

  13. 13) «piccolo sistema isolato», un piccolo sistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 26, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14;

  14. 14) «microsistema isolato», un microsistema isolato quale definito all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE;

  15. 15) «combustibile», qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa;

  16. 16) «combustibile di raffineria», materiale combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio, incluso gas di raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;

  17. 17) «rifiuto», rifiuto definito tale all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15;

  18. 18) «biomassa»:

    1. a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;

    2. b) i seguenti rifiuti:

      1. i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

      2. ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se è recuperata l'energia termica;

      3. iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;

      4. iv) rifiuti di sughero;

      5. v) rifiuti di legno a eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

  19. 19) «gasolio»:

    1. a) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 27101925, 27101929, 27101947, 27101948, 27102017 o 27102019; o

    2. b) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;

  20. 20) «gas naturale», metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti e altri costituenti;

  21. 21) «olio combustibile pesante»:

    1. a) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da 27101951 a 27101968, 27102031, 27102035, o 27102039; o

    2. b) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui al punto 19, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti;

  22. 22) «ore operative», il tempo, espresso in ore, durante il quale un impianto di combustione è in funzione e scarica emissioni nell'aria, esclusi i periodi di avvio e di arresto;

  23. 23) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'impianto di combustione o, se previsto dalla normativa nazionale, a cui sia stato delegato un potere economico determinante sul funzionamento tecnico dell'impianto;

  24. 24) «zona», parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria, come stabilito nella direttiva 2008/50/CE.

Art. 4 Aggregazione

L'insieme formato da due o più nuovi impianti di combustione medi è considerato un unico impianto di combustione medio ai fini della presente direttiva e la loro potenza termica nominale è sommata ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale dell'impianto se:

gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi sono emessi attraverso un camino comune, o

tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, gli scarichi gassosi di tali impianti di combustione medi potrebbero, a giudizio dell'autorità competente, essere emessi attraverso un camino comune.

Art. 5 Autorizzazioni e registrazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1o gennaio 2024 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1o gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato.

3. Gli Stati membri specificano la procedura per la concessione di un'autorizzazione o per la registrazione degli impianti di combustione medi. Tali procedure comprendono almeno l'obbligo per il gestore di informare l'autorità competente del funzionamento o dell'intenzione di mettere in funzione un impianto di combustione medio e di fornire almeno le informazioni elencate nell'allegato I.

4. L'autorità competente procede alla registrazione dell'impianto di combustione medio o avvia la procedura per la concessione dell'autorizzazione entro un mese dalla presentazione da parte del gestore delle informazioni di cui al paragrafo 3. L'autorità competente informa il gestore in merito a detta registrazione o all'avvio della procedura per la concessione dell'autorizzazione.

5. L'autorità competente tiene un registro con le informazioni relative a ciascun impianto di combustione medio comprese le informazioni elencate nell'allegato I e le informazioni ottenute a norma dell'articolo 9. Gli impianti di combustione medi esistenti sono inclusi nel registro a partire dalla data di registrazione o dalla data di autorizzazione conformemente alla presente direttiva. L'autorità competente rende disponibile al pubblico, anche via Internet, le informazioni contenute nel registro, conformemente alla direttiva 2003/4/CE.

6. Fatto salvo l'obbligo per gli impianti di combustione medi di essere in possesso di un'autorizzazione o di essere registrati, gli Stati membri possono inserire requisiti per talune categorie di impianti di combustione medi sotto forma di disposizioni generali vincolanti. Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione o la registrazione può contenere semplicemente un riferimento alle disposizioni stesse.

7. Per gli impianti di combustione medi che sono parte di un'installazione contemplata dal capo II della direttiva 2010/75/UE, le prescrizioni del presente articolo si ritengono rispettate conformandosi a tale direttiva.

8. Qualsiasi autorizzazione concessa o registrazione effettuata conformemente a un'altra normativa nazionale o dell'Unione può essere combinata con l'autorizzazione o la registrazione richiesta a norma del paragrafo 1 per formare un'unica autorizzazione o registrazione purché questa contenga le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Art. 6 Valori limite di emissione

1.

Fatte salve le disposizioni del capo II della direttiva 2010/75/UE, laddove applicabili, i valori limite di emissione fissati nell'allegato II della presente direttiva si applicano agli impianti di combustione medi.

I valori limite di emissione fissati nell'allegato II non si applicano agli impianti di combustione medi ubicati nelle Isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera. Gli Stati membri interessati fissano valori limite di emissione per tali impianti al fine di ridurne le emissioni nell'atmosfera e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente.

2.

A decorrere dal 1o gennaio 2025 le emissioni nell'atmosfera di SO2, NOx e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale superiore a 5 MW non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

A decorrere dal 1o gennaio 2030 le emissioni nell'atmosfera di SO2, NOx e polveri originate da un impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale di 5 MW pari o inferiore non superano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

3.

Gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II.

Gli Stati membri possono estendere il limite di cui al primo comma a 1000 ore operative nei seguenti casi di emergenza o di condizioni straordinarie:

per la produzione di elettricità di emergenza nelle isole connesse in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica principale di un'isola,

per gli impianti di combustione medi utilizzati per la produzione di calore in caso di condizioni metereologiche eccezionalmente fredde.

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, per gli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di emissione per le polveri pari a 200 mg/Nm3.

4. Gli impianti di combustione medi esistenti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato rispettano i valori limite di emissione fissati nelle tabelle 1, 2 e 3 della parte 1 dell'allegato II a decorrere dal 1o gennaio 2030.

5.

Fino al 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nell'allegato II, a condizione che almeno il 50 % della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata in media mobile su un periodo di cinque anni, sia fornito a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dalle autorità competenti sono pari al massimo a 1100 mg/Nm3 per le emissioni di SO2 e a 150 mg/Nm3 per le polveri.

Fino al 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi alimentati principalmente a biomassa solida, situati in zone nelle quali, secondo valutazioni effettuate a norma della direttiva 2008/50/CE, è garantita la conformità ai valori limite di tale direttiva, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per le polveri fissati nell'allegato II della presente direttiva. Qualora tale esonerazione sia concessa, i valori limite di emissione fissati dall'autorità competente sono pari al massimo a 150 mg/Nm3 per le polveri.

L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale.

6. Fino al 1o gennaio 2030, gli Stati membri possono esonerare gli impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW, utilizzati per il funzionamento di stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione per i NOx fissati nella tabella 3 della parte 1 dell'allegato II.

7. Dal 20 dicembre 2018 le emissioni nell'aria di SO2, NOx e polveri originate da un nuovo impianto di combustione medio non superano i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II.

8. Gli Stati membri possono esonerare i nuovi impianti di combustione medi che non funzionano per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione fissati nella parte 2 dell'allegato II. Qualora tale esonerazione sia concessa si applica, agli impianti alimentati a combustibili solidi, un valore limite di emissione per le polveri pari a 100 mg/Nm3.

9. Nelle zone, o parti di esse, che non rispettano i valori limite per la qualità dell'aria di cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri valutano la necessità di applicare, per i singoli impianti di combustione medi delle zone in questione o in parti delle stesse, valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli fissati nella presente direttiva, nel quadro dell'elaborazione di piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo, a condizione che l'applicazione di tali valori limite di emissione contribuisca concretamente a un sensibile miglioramento della qualità dell'aria.

10.

La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri, i settori interessati e le organizzazioni non governative sui livelli di emissione raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili ed emergenti e sui costi correlati.

La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

11.

L'autorità competente può accordare una deroga per un periodo massimo di sei mesi all'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7 relativamente alla SO2 in impianti di combustione medi che normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo, se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite a causa dell'interruzione della fornitura del combustibile summenzionato dovuta a una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese, ogni deroga concessa a norma del primo comma.

12.

L'autorità competente può accordare una deroga all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 7, qualora un impianto di combustione medio che utilizza esclusivamente combustibile gassoso, debba ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo debba essere dotato di un dispositivo di abbattimento secondario. Il periodo per il quale è concessa una deroga non supera i dieci giorni, salvo il caso in cui il gestore dimostri all'autorità competente che è giustificata una proroga.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un mese in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.

13. Qualora un impianto di combustione medio faccia uso simultaneamente di due o più combustibili, il valore limite di emissione relativo a ciascun inquinante è calcolato:

  1. a) considerando il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile di cui all'allegato II;

  2. b) determinando il valore limite di emissione ponderato per combustibile; tale valore si ottiene moltiplicando il singolo valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

  3. c) addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

Art. 7 Obblighi del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il monitoraggio delle emissioni a norma, come minimo, dell'allegato III, parte 1.

2. Per gli impianti di combustione medi che utilizzano combustibili diversi, il monitoraggio delle emissioni è effettuato mentre si fa uso di un combustibile o di una miscela di combustibili che potrebbe originare il massimo livello di emissioni e durante un periodo rappresentativo delle condizioni normali di funzionamento.

3. Il gestore registra ed elabora tutti i risultati del monitoraggio in modo tale da consentire la verifica dell'osservanza dei valori limite di emissione conformemente alle disposizioni dell'allegato III, parte 2.

4. Per gli impianti di combustione medi che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il gestore registra o conserva le informazioni che dimostrano il funzionamento effettivo e continuo di tale dispositivo.

5.

Il gestore di un impianto di combustione medio conserva i documenti seguenti:

  1. a) l'autorizzazione o la prova della registrazione da parte dell'autorità competente e, se del caso, la sua versione aggiornata e le informazioni connesse;

  2. b) i risultati del monitoraggio e le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4;

  3. c) se del caso, un documento in cui è registrato il numero di ore operative di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 8;

  4. d) un documento in cui sono registrati il tipo e il quantitativo di combustibili utilizzati nell'impianto e gli eventuali malfunzionamenti o guasti del dispositivo di abbattimento secondario;

  5. e) un documento in cui figurano i casi di non conformità e le misure adottate, come indicato al paragrafo 7.

I dati e le informazioni di cui alle lettere da b) a e) del primo comma sono conservati per un periodo di almeno sei anni.

6. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, senza indebito ritardo e su richiesta di quest'ultima, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5. L'autorità competente può formulare una tale richiesta allo scopo di verificare l'osservanza dei requisiti della presente direttiva. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 5.

7. In caso di non conformità ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, il gestore adotta le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, fatte salve le misure di cui all'articolo 8. Gli Stati membri stabiliscono norme per quanto riguarda il tipo, la frequenza e il formato delle informazioni relative ai casi di non conformità che i gestori devono fornire all'autorità competente.

8. Il gestore fornisce all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione e visita in loco, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei suoi compiti, ai fini della presente direttiva.

9. Il gestore garantisce che i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione medi siano della durata più breve possibile.

Art. 8 Controlli di conformità

1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori per le emissioni monitorate a norma dell'allegato III non superino i valori limite di emissione fissati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri organizzano un sistema efficace, basato su ispezioni ambientali o altre misure, per accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

3.

In caso di non conformità, oltre alle misure adottate dal gestore a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente imponga al gestore di adottare ogni misura necessaria per assicurare il tempestivo rispristino della conformità.

Se la non conformità comporta un significativo peggioramento della qualità dell'aria locale, il funzionamento dell'impianto di combustione medio è sospeso fino a che la conformità non viene ripristinata.

Art. 9 Modifiche agli impianti di combustione medi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il gestore informi l'autorità competente, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche previste all'impianto di combustione medio che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili.

L'autorità competente aggiorna di conseguenza l'autorizzazione o la registrazione, a seconda del caso.

Art. 10 Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Art. 11 Relazioni

1.

Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1o ottobre 2026 e il 1o ottobre 2031, una relazione con le informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione della presente direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi alla presente direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.

La prima relazione di cui al primo comma comprende una stima delle emissioni totali annue SO2, NOx e polveri originate da impianti di combustione medi, raggruppate per tipo di impianto, tipo di combustibile e classe di capacità.

2. Gli Stati membri presentano altresì alla Commissione, entro il 1o gennaio 2021, una relazione contenente una stima delle emissioni totali annue di CO e qualsiasi informazione disponibile sulla concentrazione delle emissioni di CO originate da impianti di combustione medi, raggruppati per tipo di combustibile e classe di capacità.

3.

Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la comunicazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15.

4. La Commissione, entro dodici mesi dalla data di ricezione delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmesse dagli Stati membri, presenta una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e dell'articolo 6, paragrafo 12.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dei paragrafi 3 e 4, la Commissione è coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente.