Decisione di esecuzione (UE) 2025/122 della Commissione del 22 gennaio 2025 che autorizza i metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia e abroga la decisione di esecuzione 2014/38/UE [notificata con il numero C(2025) 249] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 20, primo comma, lettere p) e t),
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all’allegato IV, parte B, di tale regolamento. Ai fini della classificazione delle carcasse di suino l’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione, che sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino e che tali metodi di classificazione sono subordinati alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, punto 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.
La decisione di esecuzione 2014/38/UE3 della Commissione autorizzava l’impiego di sei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia.
L’Italia ha chiesto alla Commissione di revocare l’autorizzazione dei metodi «Fat-O-Meater I (FOM I)» e «AutoFom III».
L’Italia ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare una formula aggiornata per i metodi «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)», «Fat-O-Meater II (FOM II)», «CSB-Image-Meater» e «metodo manuale (ZP)» già autorizzati dalla decisione di esecuzione 2014/38/UE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.
L’Italia ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basano i nuovi metodi, l’esito delle prove di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima della percentuale di carne magra.
Quando si usa il metodo manuale (ZP), le misurazioni possono essere effettuate anche da uno scanner portatile denominato Zoometer. Lo scanner esegue le stesse misurazioni del calibro manuale. L’equazione di previsione è quindi la stessa del metodo manuale (ZP) e la prova svolta ha avuto il solo scopo di verificare l’accuratezza e la precisione del dispositivo elettronico.
Dall’esame delle domande presentate risultano soddisfatte le condizioni e i requisiti minimi per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per i metodi autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. È pertanto opportuno autorizzare i nuovi metodi di classificazione e le nuove formule in Italia.
L’Italia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Salvo esplicita autorizzazione con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche dei metodi o degli apparecchi di classificazione.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre abrogare la decisione di esecuzione 2014/38/UE.
Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici relativi all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o febbraio 2025.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Italia l’impiego dei metodi di classificazione seguenti:
a) l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato;
b) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato;
c) l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato;
d) il «metodo manuale (ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato.
Art. 2
In Italia, fatta salva la presentazione tipo di cui all’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula:
Y = X – X × a %
in cui:
Y= peso della carcassa come previsto all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182;
X= peso della carcassa a caldo con sugna e diaframma;
a= somma di sugna e diaframma (%), equivalente
per il diaframma, allo 0,29 % (peso carcassa da 110,1 a 180 kg) e allo 0,26 % (peso carcassa da 70 a 110 kg),
per la sugna, a:
0,99 % (peso carcassa da 70 a 80,0 kg),
1,29 % (peso carcassa da 80,1 a 90,0 kg),
1,52 % (peso carcassa da 90,1 a 100,0 kg),
2,05 % (peso carcassa da 100,1 a 110 kg),
2,52 % (peso carcassa da 110,1 a 130 kg),
2,62 % (peso carcassa da 130,1 a 140 kg),
2,83 % (peso carcassa da 140,1 a 150 kg),
2,96 % (peso carcassa da 150,1 a 180 kg).
Art. 3
Le modifiche dei metodi di classificazione o dei relativi apparecchi autorizzati di cui all’articolo 1 sono autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Art. 4
La decisione di esecuzione 2014/38/UE è abrogata.
Art. 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2025.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2025 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione