Decisione di esecuzione (UE) 2025/126 della Commissione del 24 gennaio 2025 che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 per quanto riguarda la determinazione dei valori di riferimento per taluni produttori e importatori per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 [notificata con il numero C(2025) 390] (I testi in lingua estone, italiana e polacca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/20141, in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione2 determina i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi durante il periodo di riferimento, in conformità del regolamento (UE) 2024/573.
È necessario rettificare la decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 al fine di correggere gli errori riguardanti alcuni importatori e produttori. In primo luogo è opportuno correggere l’indirizzo di due imprese. In secondo luogo, due imprese non avrebbero dovuto ricevere un valore di riferimento perché al momento dell’adozione della suddetta decisione di esecuzione non erano validamente registrate nel portale F-Gas; è pertanto opportuno eliminarle dalla decisione di esecuzione. In terzo luogo, due imprese che hanno ricevuto valori di riferimento individuali si sono fuse in un’unica impresa prima dell’adozione della decisione di esecuzione; solo l’impresa unica dovrebbe perciò figurare nella decisione di esecuzione e il loro valore di riferimento dovrebbe essere adattato in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Da ultimo, un’impresa avrebbe dovuto ricevere un valore di riferimento ed è pertanto opportuno aggiungerla alla decisione di esecuzione.
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. Le rettifiche introdotte con la presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2024/573,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Rettifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2767
1. All’articolo 3 la riga 634 è sostituita come segue: «(634) 54469 QUZHOU JUSHARE CHEMICAL CO., LTD rappresentata da NAVIS INTERNATIONAL TRADE AND CONSULTING OÜ Pärnu mnt 113 11312 Harju maakond, Kesklinna linnaosa Tallinn ESTONIA»
2. All’articolo 3 la riga 836 seguente è soppressa: «(836) 41211 NEW GAS DI LARA GOLDONI Via Roma 4 42019 Scandiano ITALIA»
3. All’articolo 3 la riga 842 seguente è soppressa: «(842) 9973 NIPPON GASES REFRIGERANTS S.R.L. Via Benigno Crespi 19 20159 Milano ITALIA»
4. All’articolo 3 la riga 1127 seguente è soppressa: «(1127) 34808 BESTCOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Podwisłocze 21/IIIP/2 35-309 Rzeszów POLONIA»
5. All’articolo 3 la riga 1401 è sostituita come segue: «(1401) 33788 TLENSPAW S.C. ul. Hallera 12 63-300 Pleszew POLONIA»
6. All’articolo 3 è aggiunta la riga 1542 seguente: «(1542) 41147 TLEN SPAW Sławomir Pacholczyk ul. Stawiszyńska 177 62-800 Kalisz POLONIA»
7. L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 è rettificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2 Data di applicazione
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Art. 3 Destinatari
Sono destinatari della presente decisione:
| (1) | 54469 | QUZHOU JUSHARE CHEMICAL CO., LTD rappresentata da NAVIS INTERNATIONAL TRADE AND CONSULTING OÜ Pärnu mnt 113 11312 Harju maakond, Kesklinna linnaosa Tallinn ESTONIA |
| (2) | 41211 | NEW GAS DI LARA GOLDONI Via Roma 4 42019 Scandiano ITALIA |
| (3) | 9973 | NIPPON GASES REFRIGERANTS S.R.L. Via Benigno Crespi 19 20159 Milano ITALIA |
| (4) | 20846 | NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L. Via Benigno Crespi 19 20159 Milano ITALIA |
| (5) | 34808 | BESTCOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Podwisłocze 21/IIIP/2 35-309 Rzeszów POLONIA |
| (6) | 33788 | TLENSPAW S.C. ul. Hallera 12 63-300 Pleszew POLONIA |
| (7) | 41147 | TLEN SPAW Sławomir Pacholczyk ul. Stawiszyńska 177 62-800 Kalisz POLONIA |
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2025 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione