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Decisione (PESC) 2025/144 del Consiglio del 27 gennaio 2025 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33, in combinato disposto con l’articolo 31 paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 2 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/4891, con cui ha nominato il sig. Miroslav LAJČÁK rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali. Il Consiglio ha prorogato tale mandato con le decisioni (PESC) 2021/4702, (PESC) 2022/12403 e (PESC) 2024/20854. Il mandato giungerà a scadenza il 31 gennaio 2025.

Dovrebbe essere nominato un RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina per il periodo dal 1o febbraio 2025 al 28 febbraio 2026.

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea

1. Il. sig. Peter SØRENSEN è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina dal 1o febbraio 2025 al 28 febbraio 2026.

2. Il mandato del sig. Peter SØRENSEN quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina è prorogato fino al 29 febbraio 2028.

3. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE (“mandato”) cessi in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”).

Art. 2 Obiettivi strategici

Il mandato si basa sui seguenti obiettivi strategici dell’Unione ed è in linea con le politiche consolidate dell’Unione:

  1. a) conseguire una generale normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo5, che è fondamentale per i loro rispettivi percorsi europei;

  2. b) rafforzare la visibilità e l’efficacia dell’Unione attraverso la diplomazia pubblica;

  3. c) contribuire, a seconda dei casi, all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione.

Art. 3 Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all’articolo 2, il mandato consiste in quanto segue:

  1. a) facilitare, per conto dell’alto rappresentante, il dialogo Belgrado-Pristina in stretto coordinamento con gli Stati membri, lavorare alla generale normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo mediante la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante che affronti tutte le questioni in sospeso tra le parti in conformità del diritto internazionale e contribuisca alla stabilità regionale, e monitorare e assistere, ove necessario, il lavoro delle parti sull’attuazione dei precedenti accordi raggiunti nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE, in particolare l’accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia e il relativo allegato di esecuzione adottati nel febbraio e nel marzo 2023;

  2. b) impegnarsi attivamente per rafforzare l’efficacia e la visibilità dell’Unione attraverso la diplomazia pubblica;

  3. c) lavorare in modo coordinato e coerente con tutte le iniziative dell’Unione e con le politiche generali dell’Unione per quanto riguarda la regione dei Balcani occidentali e in particolare con il capo dell’ufficio/RSUE in Kosovo e con il capo delegazione in Serbia, e di mantenere stretti contatti con gli Stati membri;

  4. d) sostenere il lavoro dell’alto rappresentante e le attività dell’Unione nella regione.

Art. 4 Esecuzione del mandato

1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’alto rappresentante.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto in seno al Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE orientamento strategico e direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.

3. L’RSUE opera in stretto coordinamento e in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti. Il capo dell’ufficio/RSUE in Kosovo e il capo della delegazione in Serbia sostiene l’RSUE, ogniqualvolta richiesto, ivi compreso rendendo disponibili esperti su qualsiasi specifica questione rilevante per l’esecuzione del mandato.

Art. 5 Finanziamento

1.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato («spese») nel periodo dal 1o febbraio 2025 al 28 febbraio 2026 è pari a 2320997,62 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 4541621,22 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile delle spese dinanzi alla Commissione.

Art. 6 Composizione della squadra dell’RSUE

1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE tiene informati senza ritardo il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale affinché operi nella squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro che procede al distacco o dell’istituzione dell’Unione o del SEAE a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere distaccati presso la squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che procede al distacco, dell’istituzione dell’Unione che procede al distacco o del SEAE d e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e al personale dell’RSUE che è necessario per il compimento e il regolare svolgimento del mandato sono convenuti, se del caso, con le parti ospitanti. Gli Stati membri e il SEAE prestano tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio6.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni e gli uffici dell’Unione, e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e al personale dell’RSUE.

Art. 10 Accesso ai documenti e protezione dei dati

1. L’RSUE applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio7. L’alto rappresentante adotta le modalità di attuazione pertinenti relative all’RSUE.

2. L’RSUE tutela le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8. L’alto rappresentante adotta le modalità di attuazione pertinenti relative all’RSUE.

Art. 11 Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

  1. a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che comprenda le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, e la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché stabilendo un piano di emergenza e di evacuazione per la missione;

  2. b) provvedendo affinché tutto il personale da impiegare al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalla situazione nell’area di competenza;

  3. c) provvedendo affinché tutto il personale dell’RSUE da impiegare al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbia ricevuto un’adeguata formazione sulle questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

  4. d) provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 15 della presente decisione.