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Decisione di esecuzione (UE) 2025/241 della Commissione del 7 febbraio 2025 che autorizza i metodi di classificazione delle carcasse di suino in Cechia e abroga la decisione di esecuzione 2005/1/CE [notificata con il numero C(2025)745] (Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 20, primo comma, lettere p) e t),

L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all’allegato IV, parte B, di tale regolamento. Ai fini della classificazione delle carcasse di suino l’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione, che sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino e che tali metodi di classificazione sono subordinati alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, punto 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.

La decisione di esecuzione 2005/1/CE3 della Commissione autorizzava l’impiego di sei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Cechia.

La Cechia ha chiesto alla Commissione di autorizzare il nuovo metodo seguente: «Fat-O-Meater II (FOM II)». A tal fine la Cechia ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l’esito delle prove di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima della percentuale di carne magra.

La Cechia ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare una formula aggiornata per tre metodi («Zwei-Punkte-Messverfahren», «Ultra-sound IS-D-05» e «Needle IS-D-15») già autorizzati dalla decisione 2005/1/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.

Dall’esame delle domande presentate risultano soddisfatte le condizioni e i requisiti minimi per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per i metodi autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. È pertanto opportuno autorizzare il nuovo metodo di classificazione e le nuove formule in Cechia.

La Cechia ha chiesto alla Commissione di essere autorizzata a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Salvo esplicita autorizzazione con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche dei metodi o degli apparecchi di classificazione.

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre abrogare la decisione di esecuzione 2005/1/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Cechia l’impiego dei metodi di classificazione seguenti:

  1. a) il metodo di classificazione denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato;

  2. b) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato;

  3. c) l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato;

  4. d) l’apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato;

  5. e) l’apparecchio denominato «Ultra-sound IS-D-05» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato;

  6. f) l’apparecchio denominato «Needle IS-D-15» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VI dell’allegato;

  7. g) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VII dell’allegato.

Il metodo di classificazione «Zwei-Punkte-Messverfahren» può essere applicato esclusivamente nei macelli in cui non sono macellati più di 200 suini alla settimana come media annua.

Art. 2

In Cechia, fatta salva la presentazione tipo di cui all’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino possono essere presentate:

  1. a) senza orecchie, le quali sono rimosse prima che la carcassa venga pesata e classificata. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: peso a caldo della carcassa = peso a caldo della carcassa senza le orecchie + 0,274 kg;

  2. b) senza sugna, la quale è rimossa prima che la carcassa venga pesata e classificata. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: peso a caldo della carcassa = 1,65651 + 0,96139 × peso a caldo della carcassa senza la sugna;

  3. c) senza sugna e senza orecchie, queste ultime rimosse prima che la carcassa venga pesata e classificata. Nel caso di tale presentazione, il peso a caldo registrato è adattato applicando la seguente formula: peso a caldo della carcassa = 1,65651 + 0,96139 × (peso a caldo della carcassa con la sugna e senza le orecchie + 0,274 kg).

Art. 3

Le modifiche dei metodi di classificazione o dei relativi apparecchi autorizzati di cui all’articolo 1 sono autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Art. 4

La decisione di esecuzione 2005/1/CE è abrogata.

Art. 5

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2025 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione