Decisione (PESC) 2025/396 del Consiglio
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2661.
Il 6 ottobre 2022, in risposta all’annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia da parte della Federazione russa, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/19082. Tale decisione ha modificato il titolo della decisione (PESC) 2022/266 e ha esteso l’ambito di applicazione geografico delle restrizioni a tutte le zone dell’Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.
Nelle sue conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell’Unione a continuare a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.
L’Unione non riconosce e continua a respingere e condannare l’annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. L’Unione resta impegnata ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.
Tenuto conto della gravità della situazione e del perdurare delle azioni illegali della Federazione russa che violano le norme fondamentali del diritto internazionale, compreso in particolare il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e in violazione delle norme fondamentali del diritto internazionale umanitario, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.
L’Unione resta determinata a utilizzare tutti gli strumenti diplomatici, economici e giuridici a sua disposizione al fine di evitare il consolidamento dell’occupazione illegale delle zone dell’Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia («zone non controllate dal governo») da parte della Russia, nonché a sostenere il completo ripristino della sovranità dell’Ucraina sul suo intero territorio riconosciuto a livello internazionale. Al fine di evitare l’integrazione economica, finanziaria e giuridica delle zone non controllate dal governo nella Federazione russa, oltre che di evitare l’elusione, da parte della Federazione russa attraverso le zone non controllate dal governo, delle misure restrittive dell’Unione, di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio3, è opportuno ampliare le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2022/266.
In particolare è opportuno imporre restrizioni ai servizi che potrebbero agevolare l’occupazione illegale da parte della Russia e che consentono agli attori economici di integrarsi nel sistema giuridico e finanziario della Russia, in particolar modo per quanto riguarda la prestazione nelle zone non controllate dal governo di servizi di contabilità, auditing, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale, pubbliche relazioni, costruzione, architettura, ingegneria, consulenza giuridica, consulenza informatica, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, prove e analisi tecniche e pubblicità.
Al fine di impedire pratiche di elusione, è opportuno imporre divieti relativamente alla fornitura nelle zone non controllate dal governo di determinati tipi di software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali, così come dei connessi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali.
È altresì opportuno vietare la fornitura nelle zone non controllate dal governo di banconote denominate nelle valute ufficiali degli Stati membri.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, è opportuno limitate l’esportazione nelle zone non controllate dal governo di determinati beni e tecnologie che sono soggetti a restrizioni anche nella decisione 2014/512/PESC del Consiglio.
Ai fini della conformità all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-72/114 è opportuno modificare la disposizione che vieta l’elusione al fine di precisare che gli elementi della conoscenza e della volontà sussistono non soltanto quando la persona persegue deliberatamente l’obiettivo o il risultato di elusione delle misure restrittive, ma anche quando la persona che partecipa a un’attività avente l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività potrebbe avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/266,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata:
1) gli articoli 3e 4 sono soppressi;
2) all’articolo 5, il paragrafo 3 è soppresso;
3) l’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno dell’Unione, a) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1; o b) per l’utilizzo nelle zone non controllate dal governo di cui all’articolo 1, nei seguenti settori: i) trasporti; ii) telecomunicazioni; iii) energia; e iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.» ;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
4) l’articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.» ;
b) dopo il paragrafo 1 sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 -bis. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo. 1 -ter. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo. 1 -quater. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo. 1 -quinquies. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione direttamente relativi a infrastrutture nelle zone non controllate dal governo nei settori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie; b) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo; c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo; d) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 1 -quater e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nelle zone non controllate dal governo o per un uso nelle zone non controllate dal governo. 1 -sexies. I paragrafi 1 e 1 -bis non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 1 -septies. I paragrafi 1 e 1 -bis non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC del Consiglio5. 1 -octies. I paragrafi 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 1 -nonies. In deroga al paragrafo 1 -quater, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini ucraini a progetti di open source internazionali. 1 -decies. In deroga ai paragrafi da 1 a 1 -quinquies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui a detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nelle zone non controllate dal governo; c) il funzionamento delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati nelle zone non controllate dal governo; d) l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente; f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Ucraina, nell’Unione, tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione. 1 -undecies. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 -nonies e 1 -decies entro due settimane dal rilascio.
c) nell’introduzione del paragrafo 1 bis, la frase «I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:» è sostituita dalla frase «I divieti di cui ai paragrafi da 1 a 1 -quinquies non si applicano a:»;
d) al paragrafo 1 ter, i termini «Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 bis» sono sostituiti da «Nei casi non contemplati dai paragrafi da 1 bis a 1 -quinquies»;
e) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
5) all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sia necessaria per scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale situate nelle zone non controllate dal governo; o» ;
6) all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro nelle zone non controllate dal governo o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nelle zone non controllate dal governo o per un uso nelle zone non controllate dal governo. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano nelle zone non controllate dal governo o dei loro familiari diretti che le accompagnano; b) gli scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali nelle zone non controllate dal governo che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o c) le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nelle zone non controllate dal governo e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o da paesi elencati nell’allegato. Articolo 9 ter È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che la partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità. Articolo 9 quater 1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato della decisione 2014/145/PESC; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, la cui violazione dei divieti previsti dalla presente decisione sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale; c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all’esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell’articolo 1; d) qualsiasi persona, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo; e) qualsiasi persona russa, entità russa o organismo russo; f) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo. 2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.» ;
8) è aggiunto un allegato in conformità dell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas