Decisione di esecuzione (UE) 2025/461 della Commissione del 10 marzo 2025 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione2, fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento.
L’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 («approvazione») scadrà il 30 giugno 2025. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 febbraio 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione («domanda»).
Il 16 giugno 2020 l’autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 gennaio 2026.
Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 fatte salve le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 è posticipata al 31 gennaio 2026.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen