Decisione (PESC) 2025/488 del Consiglio dell’11 marzo 2025 che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/4721, che ha istituito un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).
Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/6532, che ha prorogato EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2025.
Nel contesto della revisione strategica dell’operazione, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di dover prorogare EUNAVFOR MED IRINI fino al 31 marzo 2027.
Il CPS ha inoltre convenuto che dovrebbe essere aggiunto un nuovo compito al mandato di UNAVFOR MED IRINI al fine di migliorare la conoscenza situazionale marittima nel teatro dell’operazione e nell’area di operazioni interforze dell’operazione, raccogliendo informazioni sulle attività potenzialmente illegali che non rientrano già nell’attuale mandato e raccogliendo informazioni utili per la protezione delle infrastrutture marittime critiche e la pianificazione di contingenza.
Il CPS ha convenuto inoltre di estendere tale sviluppo delle capacità e la formazione includendo, oltre alla guardia costiera e alla marina libiche, anche le pertinenti istituzioni libiche responsabili delle operazioni di contrasto e di ricerca e soccorso in mare.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/472,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:
1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis Contributo alla conoscenza situazionale marittima in merito ad altre attività illecite 1. Quale compito secondario, nonché nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, EUNAVFOR MED IRINI svolge attività di controllo e sorveglianza e raccoglie informazioni sulle attività illecite diverse dal traffico di armi e materiale connesso e dalle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, nonché informazioni utili alla protezione delle infrastrutture marittime critiche e alla pianificazione di contingenza, contribuendo ulteriormente alla conoscenza situazionale marittima nel teatro dell’operazione e nell’area di operazioni interforze. 2. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere conservate e fornite alle pertinenti autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell’Unione.» ;
2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quale ulteriore compito secondario, EUNAVFOR MED IRINI assiste le pertinenti istituzioni libiche responsabili delle operazioni di contrasto e di ricerca e soccorso in mare, segnatamente la guardia costiera e la marina libiche, nello sviluppo delle capacità e alla formazione in materia di operazioni di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.» ;
3) all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Per il periodo dal 1o aprile 2025 al 31 marzo 2027 l’importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16350000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 5 % in pagamenti.» ;
4) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2027.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente A. Domański