Decisione di esecuzione (PESC) 2025/510 del Consiglio del 17 marzo 2025 che attua la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/22312 in risposta all’ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC). La decisione (PESC) 2016/2231 ha modificato la decisione 2010/788/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive.
Il 25 gennaio 2025 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha espresso profonda preoccupazione per la recente escalation del conflitto nella RDC orientale, aggravata dalla rinnovata offensiva del gruppo armato M23 sostenuta dalle Forze di difesa ruandesi (FDR).
La presenza non autorizzata delle FDR nella RDC costituisce una violazione dell’integrità territoriale di tale paese e sostiene il conflitto armato, l’instabilità e l’insicurezza nella regione.
Gli introiti provenienti dall’estrazione e dal traffico illegali di risorse naturali dalla RDC orientale sono utilizzati per finanziare, tra l’altro, il gruppo armato M23 e le sue operazioni e contribuiscono pertanto all’escalation del conflitto.
In considerazione della gravità della situazione nella RDC, nove persone e un’entità dovrebbero essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato II della decisione 2010/788/PESC.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas