Decisione della Commissione del 24 marzo 2025 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia C/2025/2755
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
Il regolamento delegato (UE) 2019/331 stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione3 stabilisce le disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività.
Con decisione 2021/C 302/014, la Commissione ha ordinato all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 5 marzo 2025 il Belgio ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 6 marzo 2025 la Danimarca ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 6 marzo 2025 la Germania ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 27 febbraio 2025 l’Irlanda ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettere dell’11 febbraio e del 6 marzo 2025 la Spagna ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 6 marzo 2025 la Francia ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 26 febbraio 2025 la Croazia ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 4 marzo 2025 l’Italia ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 10 febbraio 2025 il Lussemburgo ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 6 marzo 2025 l’Ungheria ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettere del 30 gennaio, 3 febbraio, 24 febbraio e 4 marzo 2025 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 25 febbraio 2025 l’Austria ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettere del 26 febbraio e del 6 marzo 2025 la Polonia ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 4 marzo 2025 la Romania ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 6 marzo 2025 la Finlandia ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, con lettera del 6 marzo 2025 la Svezia ha comunicato alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito agli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.
È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale di inserire le correzioni nel registro dell’Unione,
DECIDE:
Art. unico
Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia come indicato nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione