Decisione di esecuzione (UE) 2025/650 della Commissione del 26 marzo 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 per quanto riguarda l’aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz [notificata con il numero C(2025)1739] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione2 armonizza le condizioni tecniche per l’utilizzo delle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz da parte di soluzioni di identificazione a radiofrequenza («RFID») tecnicamente avanzate, nonché di applicazioni di «Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati. In tali bande di frequenza l’ambiente di condivisione è diverso da quello applicabile a norma della decisione 2006/771/CE della Commissione3, ed è pertanto necessario un regime normativo specifico.
Le bande di frequenza 873-874,4 MHz e 918-919,4 MHz non sono armonizzate per l’utilizzo da parte del sistema globale di comunicazione mobile per le ferrovie («GSM-R») dal diritto dell’Unione o da una decisione del comitato europeo delle comunicazioni, ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Pertanto, qualora le condizioni tecniche armonizzate non siano sufficienti a proteggere l’utilizzo di tali bande per un’estensione nazionale del GSM-R («E-GSM-R»), gli Stati membri interessati sono autorizzati ad assoggettare l’uso di apparecchiature a corto raggio a requisiti supplementari senza incidere sulle condizioni tecniche armonizzate per l’accesso allo spettro per le apparecchiature a corto raggio all’interno di tali bande. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, dovrebbero fare sì che abbia luogo un coordinamento tra gli utenti dello spettro, che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall’altro.
L’utilizzo armonizzato per la radio mobile ferroviaria delle bande di frequenza accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz, adiacenti alle bande di frequenza 874-874,4 MHz e 916,1-919,4 MHz armonizzate per le apparecchiature a corto raggio dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, è soggetto alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione4. La coesistenza tra le apparecchiature a corto raggio operanti nelle bande di frequenza 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz e la radio mobile ferroviaria operante nelle bande di frequenza adiacenti 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz è stata valutata nella relazione 74 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri hanno il diritto di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Di conseguenza, quando mettono a disposizione le bande di frequenza armonizzate per le apparecchiature a corto raggio interconnesse conformemente alla decisione (UE) 2018/1538, restano liberi di proteggere l’uso attuale e futuro delle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz e delle bande adiacenti per fini militari e altri fini di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
L’8 marzo 2024, in risposta al mandato permanente conferitole nel 2006 conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE e a una lettera di orientamento della Commissione per il nono ciclo di aggiornamenti delle decisioni di esecuzione sulle apparecchiature a corto raggio, la CEPT ha presentato alla Commissione la sua relazione 85. In tale relazione la CEPT ha proposto di estendere le gamme di frequenze armonizzate applicabili ai dispositivi di trasmissione a banda larga da 916,4 MHz a 919,4 MHz (banda n. 2) e quelle applicabili alle apparecchiature a corto raggio non specifiche da 916,1 MHz a 919,4 MHz (banda n. 5).
Sulla base del lavoro svolto dalla CEPT e sfociato nella relazione 85, è possibile concludere che è opportuno estendere le gamme di frequenze armonizzate per i dispositivi di trasmissione a banda larga e per le apparecchiature a corto raggio non specifiche in linea con le proposte della CEPT.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2025 Per la Commissione Henna Virkkunen Vicepresidente esecutiva