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Decisione (PESC) 2025/781 del Consiglio del 14 aprile 2025 a sostegno del piano d’azione di Siem Reap-Angkor per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti. Il sostegno all’attuazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») contribuisce a una maggiore sicurezza delle persone, come previsto dalla strategia globale.

La convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione è entrata in vigore il 1o marzo 1999. Essa costituisce l’unico strumento internazionale che fornisce una risposta globale per porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona, anche vietandone l’impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio e il trasferimento e assicurandone la distruzione, nonché assicurando l’assistenza alle vittime delle medesime.

Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla posizione dell’UE sul rafforzamento del divieto di mine antipersona in vista della quinta conferenza di revisione della convenzione per la messa al bando delle mine antipersona.

L’Unione ha contribuito all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione attraverso l’azione comune 2008/487/PESC del Consiglio1, la decisione 2012/700/PESC del Consiglio2, la decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio3 (modificata dalla decisione (PESC) 2020/905 del Consiglio4) e la decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio5.

Alla quinta conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Siem Reap (Cambogia) nel 2024, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029. Il piano d’azione di Siem Reap-Angkor fornisce agli Stati parte una tabella di marcia per l’attuazione e l’universalizzazione della convenzione, sulla base dei risultati dei precedenti piani d’azione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L’Unione continua a contribuire all’attuazione e all’universalizzazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») attraverso un’azione operativa a sostegno del piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2. Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 consistono nel sostenere:

  1. a) una più ampia attuazione dell’articolo 5 della convenzione;

  2. b) una più ampia attuazione di un approccio basato sui diritti in materia di «assistenza alle vittime» (articolo 6, paragrafo 3, della convenzione);

  3. c) la promozione della convenzione e delle sue norme e l’adesione alla stessa;

  4. d) l’osservanza dell’articolo 3 della convenzione, anche attraverso la promozione della cooperazione e dell’assistenza;

  5. e) la promozione dell’attuazione della legislazione nazionale a norma dell’articolo 9 della convenzione; nonché

  6. f) la dimostrazione dell’impegno dell’Unione e degli Stati membri a favore della convenzione.

3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni garantiscono un approccio inclusivo a tutti i livelli.

4. L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’attuazione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1 è affidata all’unità di supporto all’attuazione (ISU), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD).

3. L’ISU svolge i compiti di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 2700000,00 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’ISU deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

5. L’ISU attua l’azione di cui all’articolo 1 conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L’ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’ISU. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas