Decisione (UE) 2025/800 del Consiglio del 14 aprile 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica riguardo all’adozione di una decisione che aggiunge all’allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell’Unione di recente adozione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica2 («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor3, che costituisce parte integrante dell’accordo di recesso, al comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo medesimo («comitato misto») è conferito il potere di adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro di Windsor aggiungendovi gli atti dell’Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell’Unione elencati nei suoi allegati.
Gli articoli da 103 a 107 e l’articolo 109 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio4 si applicano in virtù dell’articolo 13, paragrafo 3, del Quadro di Windsor. Le altre disposizioni del medesimo regolamento che prevedono condizioni e specifiche tecniche per l’immissione sul mercato di prodotti o riguardano la prestazione di servizi in grado d’incidere sulla libera circolazione dei prodotti sono disposizioni di un atto dell’Unione di recente adozione che rientra nell’ambito di applicazione del Quadro di Windsor, il quale dovrebbe essere aggiunto all’allegato 2 del Quadro di Windsor. Questo non si applica agli articoli 102, 108 e 110 del regolamento (UE) 2024/1689.
È opportuno che nella prossima riunione il comitato misto adotti una decisione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor che aggiunga al suo allegato 2 l’atto dell’Unione di recente adozione menzionato, ad eccezione degli articoli 102, 108 e 110, limitatamente alle disposizioni che prevedono condizioni e specifiche tecniche per l’immissione sul mercato di prodotti o riguardano la prestazione di servizi in grado d’incidere sulla libera circolazione dei prodotti.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo all’adozione di una decisione che aggiunge all’allegato 2 del Quadro di Windsor l’atto dell’Unione di recente adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («comitato misto») figura nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas