Decisione (PESC) 2025/976 del Consiglio del 20 maggio 2025 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 25 novembre 1996 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente.
Il 28 febbraio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/4431, che ha nominato il sig. Luigi DI MAIO RSUE per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell’RSUE scade il 1o giugno 2025.
La risoluzione del conflitto israelo-palestinese è una priorità strategica per l’Unione e quest’ultima deve rimanere attivamente impegnata fino a quando tale conflitto non sia risolto sulla base della soluzione dei due Stati.
L’Unione si impegna a favore di una pace globale e duratura nell’intera regione del Medio Oriente ed è pronta a collaborare a tal fine con i partner regionali e internazionali.
È opportuno che sia nominato un RSUE per il processo di pace in Medio Oriente per un periodo di 12 mesi.
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione regionale difficile che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il sig. Christophe BIGOT è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente dal 2 giugno 2025 al 31 maggio 2026.
Il mandato del sig. Christophe BIGOT quale RSUE per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 29 febbraio 2028.
Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
Art. 2 Obiettivi politici
1. Il mandato dell’RSUE si basa sull’obiettivo strategico generale di una pace equa, duratura e globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base della soluzione dei due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e richiamando altre pertinenti risoluzioni, tra cui le risoluzioni 2334 (2016) e 2803 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, la tabella di marcia, gli accordi conclusi precedentemente dalle parti, l’iniziativa di pace araba e le raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente del 1o luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce una componente essenziale per una pace globale.
2. Per raggiungere l’obiettivo di cui al paragrafo 1, le priorità politiche sono mantenere la soluzione dei due Stati e rilanciare e sostenere il processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l’Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente. L’Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale e nella regione, e a perseguire attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.
Art. 3 Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici di cui all’articolo 2, il mandato è:
a) fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell’Unione e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui le risoluzioni 2334 (2016) e 2803 (2025), e presentare proposte di azione dell’Unione al riguardo;
b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, in particolare con Israele e l’Autorità palestinese, con i pertinenti attori politici e paesi della regione, e con altri pertinenti paesi, nonché con le Nazioni Unite e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, quali la Lega degli Stati arabi o il Consiglio di cooperazione del Golfo, al fine di cooperare con essi nel rafforzamento del processo di pace;
c) approfittare dell’evoluzione del panorama regionale in Medio Oriente e, in particolare, della normalizzazione delle relazioni tra Israele e una serie di paesi arabi, al fine di far progredire ulteriormente il processo di pace e contribuire così alla stabilità regionale;
d) prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, compresi gli sviluppi relativi al conflitto a Gaza e nella regione a seguito degli attacchi terroristici brutali e indiscriminati di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, al dialogo con i partner arabi e all’attuazione dell’iniziativa di pace araba;
d bis) contribuire all’attuazione del piano globale per porre fine al conflitto a Gaza conformemente alla risoluzione 2803 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
e) fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l’altro presentando proposte a nome dell’Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati;
f) assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali;
g) contribuire alla gestione delle crisi e all’allerta precoce;
h) contribuire all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;
i) contribuire alle iniziative politiche volte a promuovere una soluzione sostenibile per il futuro della Striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese, a sostenere il ritorno dell’Autorità palestinese a Gaza, anche agevolando le discussioni tra Israele e l’Autorità palestinese, e a promuovere gli sforzi umanitari;
j) stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
k) formulare proposte relativamente all’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente compiuti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi e all’Alleanza globale per l’attuazione della soluzione dei due Stati, anche per quanto riguarda gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione;
l) impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare nel Territorio palestinese occupato, tra cui la politica di insediamento e l’istigazione alla violenza e l’incitamento all’odio;
m) contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani in collaborazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sulle donne, la pace e la sicurezza;
n) contribuire alla migliore comprensione e visibilità del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione;
o) aprire un canale di dialogo con i rappresentanti della società civile, comprese le donne e i giovani, nonché con coloro che partecipano a misure volte a creare fiducia tra le parti.
2. L’RSUE sostiene l’operato dell’AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività condotte dall’Unione nella regione connesse al processo di pace in Medio Oriente.
Art. 4 Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’alto rappresentante.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto in seno al Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.
3. L’RSUE assicura un’azione e una cooperazione regolari, sistematiche, approfondite e chiare con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
4. L’RSUE effettuerà visite periodiche nella regione e vi assicurerà uno stretto coordinamento con le pertinenti delegazioni dell’Unione, compresi l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) e la delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele, e, per loro tramite, con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri.
Art. 5 Finanziamento
1.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato («spese») nel periodo dal 2 giugno 2025 al 31 maggio 2026 è pari a 1368570,22 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese nel periodo dal 1o giugno 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 2754227,42 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Art. 6 Composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro d’origine, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere distaccati presso la squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato.
4. La squadra dell’RSUE è ubicata presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele e l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.
Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della squadra dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.
Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE.
Art. 10 Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale impiegato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, comprendente le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;
b) assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell’area di competenza;
c) assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbia ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del suo arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sulla loro attuazione e su altre questioni di sicurezza nell’ambito di relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 15.
Art. 11 Relazioni
L’RSUE presenta relazioni periodiche all’alto rappresentante. L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e, se necessario, ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Il SEAE è pienamente e costantemente informato. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato nell’informare il Parlamento europeo.