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Decisione (PESC) 2025/976 del Consiglio del 20 maggio 2025 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

Testo vigente

Art. 5 Finanziamento

1.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato («spese») nel periodo dal 2 giugno 2025 al 31 maggio 2026 è pari a 1368570,22 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese nel periodo dal 1o giugno 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 2754227,42 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Art. 6 Composizione della squadra dell’RSUE

1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro d’origine, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere distaccati presso la squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato.

4. La squadra dell’RSUE è ubicata presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele e l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e dei membri della squadra dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie relativi all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio2.

Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE.

Art. 10 Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale impiegato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

  1. a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, comprendente le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

  2. b) assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell’area di competenza;

  3. c) assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbia ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del suo arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

  4. d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sulla loro attuazione e su altre questioni di sicurezza nell’ambito di relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato di cui all’articolo 15.

Art. 11 Relazioni

L’RSUE presenta relazioni periodiche all’alto rappresentante. L’RSUE riferisce periodicamente al CPS e, se necessario, ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Il SEAE è pienamente e costantemente informato. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato nell’informare il Parlamento europeo.

Art. 12 Accesso ai documenti e protezione dei dati

1. L’RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e le pertinenti norme di attuazione adottate dall’alto rappresentante.

2. L’RSUE protegge le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e alle pertinenti norme di attuazione adottate dall’alto rappresentante.

Art. 13 Coordinamento

1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Se del caso, si cercano contatti con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle del SEAE e dei servizi della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le delegazioni dell’Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, compresi l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA) e la delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i competenti capi delle missioni degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell’Unione e i capi delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione europea presso lo Stato d’Israele e l’ufficio del rappresentante dell’Unione europea (Cisgiordania e Striscia di Gaza, UNRWA), fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Art. 14 Assistenza in relazione ai reclami

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE forniscono assistenza nel rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti pertinenti per tali finalità.

Art. 15 Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2027.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas