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Decisione (UE) 2025/1479 della Commissione del 22 maggio 2025 che specifica i contributi proporzionali all’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030 cui sono tenuti i titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/17241, in particolare l’articolo 23, paragrafo 3,

L’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 dispongono che i soggetti che hanno prodotto gas naturale e petrolio greggio nel territorio dell’Unione tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo a livello dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030, pari a 50 milioni di tonnellate.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735, gli Stati membri erano tenuti a riferire alla Commissione, entro il 30 settembre 2024, i soggetti cui avevano rilasciato un’autorizzazione alla produzione di gas naturale e petrolio greggio e le rispettive quote di produzione nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

Tutti gli Stati membri hanno comunicato informazioni su ogni singola autorizzazione quale definita all’articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 nel proprio territorio, tra cui il titolare o i titolari dell’autorizzazione, la loro quota di produzione nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e la ripartizione di tale quota in caso di autorizzazioni con più titolari. Gli Stati membri si sono avvalsi per la comunicazione di un modulo standardizzato, trasmettendone uno per ciascuna autorizzazione. Inoltre vari Stati membri hanno comunicato i volumi di produzione aggregati per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 per tutti i titolari di almeno un’autorizzazione nel proprio territorio.

La Commissione ha verificato la completezza delle informazioni comunicate e la comparabilità dei dati forniti. Ove necessario, ha chiesto agli Stati membri di integrare eventuali informazioni mancanti e chiarire i dati forniti. Nei casi in cui gli Stati membri hanno trasmesso sia i moduli standardizzati per autorizzazione che la produzione aggregata per soggetto, la Commissione si è basata su quest’ultimo dato. Nei casi in cui gli Stati membri non sono stati in grado di calcolare la produzione per autorizzazione, la Commissione ha convenuto di basarsi esclusivamente sulla produzione aggregata per soggetto. Una volta ottenuti da tutti gli Stati membri i dati pertinenti sulla produzione, la Commissione li ha incrociati con fonti esterne per determinare la produzione totale di petrolio greggio e gas naturale dell’Unione nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

Dopo aver ricevuto le relazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735 e conformemente alle norme stabilite all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1477 della Commissione3, la Commissione è tenuta a specificare l’entità dei contributi dei soggetti obbligati.

È pertanto necessario che la Commissione specifichi l’entità dei contributi all’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030 cui sono tenuti i soggetti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735.

Conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1735, entro il 30 giugno 2025 i titolari di autorizzazione devono presentare alla Commissione un piano che specifica nel dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030. Al fine di dare ai titolari di autorizzazione il tempo di preparare e presentare tale piano entro il 30 giugno 2025, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Sono considerati soggetti obbligati i titolari di autorizzazione la cui produzione combinata di petrolio greggio e gas naturale nell’Unione ha rappresentato il 95 % del volume di petrolio greggio e gas naturale prodotto nell’Unione nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. I soggetti obbligati sono tenuti ai contributi obbligatori di cui all’allegato 1.

Art. 2

Sono considerati soggetti esentati i titolari di autorizzazione i cui volumi di produzione di petrolio greggio e gas naturale hanno rappresentato il 5 % dei volumi cumulativi di produzione nell’Unione di petrolio greggio e gas naturale nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. I soggetti esentati figurano nell’allegato 2.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen