Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La trasformazione a zero emissioni nette sta già comportando enormi mutamenti di natura industriale, economica e geopolitica in tutto il mondo, che diventeranno sempre più pronunciati man mano che il pianeta progredirà nei propri sforzi di decarbonizzazione. L'Unione deve rispondere a tali sviluppi attuando nel contempo le transizioni energetica, climatica e ambientale. Una solida base produttiva è un elemento fondamentale per garantire l'accesso alle tecnologie a zero emissioni nette e per mantenere posti di lavoro di qualità nell'Unione. A tal fine è necessario che l'Unione preservi la propria competitività, anche attraverso l'innovazione, in particolare per quanto riguarda le tecnologie pulite.
Dati la complessità e il carattere transnazionale delle tecnologie a zero emissioni nette, misure nazionali non coordinate volte a garantire l'accesso a tali tecnologie rischia di distorcere la concorrenza e frammentare il mercato interno. Tali misure da parte degli Stati membri possono dar luogo all'imposizione di regolamentazioni divergenti agli operatori del mercato, a livelli di accesso all'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette diversi da uno Stato membro all'altro, compresi livelli di sostegno differenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, e a norme divergenti e a forme non coordinate di procedure di appalto come pure a processi e durate divergenti in relazione alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, creando così ostacoli negli scambi transfrontalieri tra Stati membri e intralciando il corretto funzionamento del mercato interno. Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno occorre pertanto istituire un quadro giuridico comune dell'Unione al fine di affrontare collettivamente tale sfida cruciale, aumentando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.
L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia e a promuovere l'ambiziosa diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di conseguire la neutralità climatica, ovvero l'azzeramento delle emissioni nette, o delle emissioni al netto degli assorbimenti, entro il 2050. Tale obiettivo è al centro del Green Deal europeo, definito nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» ed è in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi4. Allo scopo di conseguire l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce un obiettivo climatico vincolante per l'Unione al fine di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto «Pronti per il 55 %», proposto nella comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021 dal titolo «“Pronti per il 55 %”: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica», mira a conseguire l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e rivede e aggiorna il diritto dell'Unione a tale riguardo.
Inoltre, il piano industriale del Green Deal, definito nella comunicazione della Commissione del 1o febbraio 2023 definisce un approccio globale a sostegno dell'incremento delle tecnologie energetiche pulite sulla base di quattro pilastri. Il primo pilastro mira a creare un contesto normativo volto a semplificare e razionalizzare procedure di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione e di assemblaggio di tecnologie a zero emissioni nette e ad agevolare il potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Il secondo pilastro mira a stimolare gli investimenti e i finanziamenti a favore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette attraverso il quadro temporaneo di crisi e transizione riveduto per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, istituito dalla comunicazione della Commissione del 17 marzo 2023, e la creazione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio6, al fine di preservare il vantaggio competitivo dell'Unione in relazione alle tecnologie critiche ed emergenti rilevanti per le transizioni verde e digitale. Il terzo pilastro riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la realizzazione della transizione e l'aumento del numero dei lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie energetiche pulite. Il quarto pilastro è incentrato sul commercio e sulla diversificazione della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e comprende la creazione di un club per le materie prime critiche, la collaborazione con partner che condividono gli stessi principi per rafforzare collettivamente le catene di approvvigionamento e la diversificazione dell'approvvigionamento dei fattori produttivi critici per ridurre le dipendenze da singoli fornitori. Il presente regolamento rientra tra queste misure e contribuisce ad aumentare l'interesse commerciale della decarbonizzazione industriale nell'Unione.
Il mercato interno offre il contesto adeguato per consentire l'accesso, nella misura e al ritmo opportuni, alle tecnologie necessarie per conseguire le ambizioni dell'Unione in materia di clima ed energia nonché l'obiettivo del Green Deal europeo di trasformare la decarbonizzazione in competitività sostenibile. Il percorso verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e a zero emissioni nette genera grandi opportunità di potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, sfruttando la forza del mercato interno attraverso la promozione degli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette nonché nelle pertinenti catene di approvvigionamento. Tali tecnologie sono necessarie per conseguire gli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio7, contribuiscono alla resilienza e alla competitività dell'industria dell'Unione e consentono la decarbonizzazione dei settori economici dell'Unione, dall'approvvigionamento energetico ai trasporti, all'edilizia e all'industria. Una solida industria a zero emissioni nette nell'Unione può contribuire in misura significativa all'efficace conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e al sostegno di altri obiettivi del Green Deal europeo, promuovendo una base industriale e generando così posti di lavoro di qualità e crescita.
Per adempiere ai suddetti impegni, l'Unione deve accelerare il ritmo della sua transizione verso un'economia a zero emissioni nette, anche aumentando la quota di energia pulita nel suo mix energetico, nonché l'efficienza energetica e la quota di fonti energetiche rinnovabili. Ciò contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali per il 2030, che costituisce il contributo della Commissione all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg nel 2017 («pilastro»).
L'aumento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione militare ingiustificata e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina ha dato un forte impulso all'attuazione del Green Deal europeo e al rafforzamento della resilienza dell'Unione dell'energia disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1999, accelerando la transizione verso l'energia pulita e ponendo fine a ogni dipendenza dai combustibili fossili esportati dalla Russia. Il piano REPowerEU, definito nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU», svolge un ruolo fondamentale nel rispondere alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tale piano mira ad accelerare la transizione energetica nell'Unione, al fine di ridurre il consumo di gas e di elettricità dell'Unione e di stimolare gli investimenti nella diffusione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio.
Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia occorre dare priorità all'efficienza energetica. Risparmiare energia è il modo più economico, sicuro e pulito per raggiungere tali obiettivi. «L'efficienza energetica al primo posto» è un principio generale della politica energetica dell'Unione ed è importante sia per le sue applicazioni pratiche che nelle decisioni politiche e di investimento. È pertanto essenziale incrementare la capacità di produzione dell'Unione relativa a tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, come le pompe di calore, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento nonché le tecnologie di rete intelligenti che aiutano l'Unione a ridurre e controllare il proprio consumo di energia.
Gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la digitalizzazione del sistema energetico e l'elettrificazione della domanda, ad esempio per quanto riguarda la mobilità e la necessità di punti di ricarica supplementari e più rapidi, richiedono un enorme potenziamento delle reti elettriche nell'Unione, sia a livello di trasmissione che a livello di distribuzione. A livello di trasmissione sono necessari, tra l'altro, sistemi a corrente continua ad alta tensione per connettere le energie rinnovabili offshore, mentre a livello di distribuzione la connessione dei fornitori di energia elettrica e la gestione della flessibilità sul versante della domanda si basano su investimenti in tecnologie di rete innovative, quali la ricarica intelligente dei veicoli elettrici, l'automazione e i controlli intelligenti per l'efficienza energetica nell'edilizia e nell'industria, l'infrastruttura dei contatori avanzati e i sistemi di gestione dell'energia domestica. La rete elettrica deve interagire con numerosi soggetti o dispositivi sulla base di un livello dettagliato di osservabilità e quindi di disponibilità dei dati per garantire flessibilità, la ricarica intelligente e gli edifici intelligenti dotati di reti elettriche intelligenti e servizi di flessibilità su piccola scala, il che consentirà la gestione della domanda dei consumatori e l'adozione delle energie rinnovabili. Per collegare le tecnologie a zero emissioni nette alla rete dell'Unione è necessario incrementare sensibilmente la capacità di produzione per le reti elettriche in settori quali i cavi offshore e onshore, le sottostazioni e i trasformatori.
Sono pertanto necessari ulteriori sforzi politici affinché l'Unione disponga di forti potenzialità tese a una rapida espansione della capacità di produzione, al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di clima per il 2030 migliorando le condizioni del mercato per le tecnologie disponibili in commercio nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, riducendo la frammentazione del mercato e salvaguardando o rafforzando la resilienza e la competitività complessive del sistema energetico dell'Unione. A tal fine occorre garantire, tra l'altro, l'accesso a una fonte sicura e sostenibile di combustibili della migliore qualità, come indicato nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione8.
Il presente regolamento dovrebbe integrare il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio9 concentrandosi sulla produzione di tecnologie a zero emissioni nette in termini di prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici utilizzati principalmente per la loro produzione. Il regolamento (UE) 2024/1252 si concentra invece sulla parte a monte della catena di approvvigionamento, in particolare sulle materie prime critiche e sulla loro estrazione, trasformazione e riciclaggio. Tali tecnologie sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette, l'industria digitale e i settori aerospaziale e della difesa. Spinti entrambi dalla logica di sostenere una giustificazione economica, aggiornare e fornire competenze adeguate nonché favorire gli investimenti, il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1252 si integrano a vicenda per creare sinergie di sostegno normativo lungo l'intera catena di approvvigionamento della produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Il presente regolamento riguarda anche il materiale trasformato che è un componente essenziale delle tecnologie a zero emissioni nette, ad eccezione delle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252.
I prodotti finali e i componenti specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero figurare in un allegato in modo non esaustivo. Sono compresi i prodotti finali e i loro componenti che sono prodotti e commercializzati da un'impresa, compresi i materiali trasformati, ma escluse le materie prime previste dal regolamento (UE) 2024/1252. L'obiettivo di tale allegato è individuare, per quanto possibile, i prodotti finali e i componenti specifici che sono essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e in relazione ai quali si può ragionevolmente ritenere che siano sempre principalmente utilizzati per tutte le tecnologie a zero emissioni nette che figurano nel presente regolamento. I componenti specifici e i macchinari specifici che non figurano in tale allegato possono comunque rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento qualora, sulla base di prove fornite a un'autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare, ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take, che i componenti specifici o i macchinari specifici sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, ad eccezione delle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252.
Alcuni componenti specifici della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette sono prodotti attraverso processi di produzione ad alta intensità energetica, in particolare nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici di base, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti nonché della polpa di cellulosa e della carta. Molti di tali processi sono caratterizzati da un'elevata intensità di energia e di carbonio, il che solitamente rende le loro emissioni di CO2 difficili da abbattere. Allo stesso tempo, il regolamento (UE) 2021/1119 richiede una rapida decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. Alla luce del fatto che nel 2019 le industrie ad alta intensità energetica rappresentavano il 17 % delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'Unione, la loro decarbonizzazione è indispensabile per conseguire la neutralità climatica nell'Unione. Ciò significa che la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione di componenti specifici utilizzati per le tecnologie a zero emissioni nette dipende anche dall'intensificazione degli sforzi di decarbonizzazione nelle industrie ad alta intensità energetica. Gli impianti industriali ad alta intensità energetica rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento se gli impianti interessati producono componenti specifici utilizzati principalmente nelle tecnologie a zero emissioni nette. Data la necessità di decarbonizzare tali settori nel loro insieme e al fine di garantire la disponibilità di componenti specifici da essi prodotti utilizzati nelle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette, a differenza di altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette cui si applica il presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi anche ai progetti delle industrie ad alta intensità energetica che producono componenti specifici utilizzati, quantunque non esclusivamente, nelle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette. L'inclusione, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di tali impianti che presentano emissioni difficili da abbattere dovrebbe essere subordinata a un progetto comprendente la costruzione o la conversione di tali impianti in modo da ottenere una riduzione significativa delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di produzione. Sostenere tali settori in modo mirato a norma del presente regolamento contribuisce a garantire l'accesso a un approvvigionamento sostenibile delle tecnologie a zero emissioni nette nel mercato interno, aumenta la certezza degli investimenti e crea un'attrazione sul lato della domanda per le tecnologie trasformative e di decarbonizzazione a zero emissioni nette.
L'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette stabilisce le tecnologie essenziali per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e per il miglioramento del funzionamento del mercato interno. L'elenco comprende le tecnologie che non tutti gli Stati membri accettano come fonte di energia pulita e sicura. Ciò è in linea con il loro diritto di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico nonché la loro politica industriale. Per salvaguardare tali diritti, l'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette lascia impregiudicata l'assegnazione dei finanziamenti a titolo dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in particolare in termini di criteri di assegnazione, ammissibilità e aggiudicazione in relazione a tecnologie energetiche nell'ambito di fondi dell'Unione, compresi quelli finanziati mediante quote del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) o che ricevono sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI). Uno Stato membro non dovrebbe inoltre essere obbligato a riconoscere come strategici i progetti che sostengono una catena di approvvigionamento di una tecnologia che non accetta nell'ambito del proprio mix energetico.
Per garantire la resilienza del futuro sistema energetico dell'Unione, l'intera catena di approvvigionamento delle tecnologie in questione dovrebbe essere potenziata, in piena coerenza e complementarità con i regolamenti (UE) 2024/1252 e (UE) 2023/178110 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per rispondere ai problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, contribuendo nel contempo a sostenere la resilienza del sistema energetico dell'Unione e gli sforzi di decarbonizzazione e modernizzazione, è necessario incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. L'Unione deve garantire che il contesto normativo per i produttori di tecnologie fotovoltaiche consenta loro di aumentare il proprio vantaggio competitivo e migliorare le prospettive della sicurezza dell'approvvigionamento, mirando a raggiungere entro il 2030 una capacità operativa di produzione di energia fotovoltaica di almeno 30 gigawatt lungo l'intera catena del valore del fotovoltaico, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, sostenuta nell'ambito della strategia dell'UE per l'energia solare istituita dalla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022. L'Unione deve garantire che il contesto normativo per i produttori di tecnologie eoliche e di pompe di calore consenta loro di consolidare il proprio vantaggio competitivo e mantenere o espandere le proprie quote di mercato attuali nell'arco degli anni 2020, in linea con le proiezioni dell'Unione sulla diffusione delle tecnologie che consentono il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030. Ciò si traduce per l'Unione in una capacità di produzione di almeno 36 GW per l'energia eolica e di almeno 31 GW per le pompe di calore entro il 2030. I produttori di batterie ed elettrolizzatori dell'Unione devono trovare un contesto normativo che consenta loro di consolidare la propria leadership tecnologica e contribuire attivamente a plasmare tali mercati. Per quanto riguarda le tecnologie delle batterie, ciò significherebbe contribuire agli obiettivi dell'alleanza europea per le batterie e mirare a soddisfare quasi il 90 % della domanda annua di batterie dell'Unione attraverso i produttori di batterie dell'UE, il che si tradurrebbe in una capacità di produzione dell'Unione pari ad almeno 550 GWh entro il 2030. Per i produttori di elettrolizzatori dell'Unione, il piano REPowerEU prevede entro il 2030 una produzione interna di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile e l'importazione di un massimo di 10 milioni di tonnellate.Per garantire che la leadership tecnologica dell'Unione si traduca in una leadership commerciale, obiettivo sostenuto dalla dichiarazione congiunta sugli elettrolizzatori della Commissione e dell'alleanza europea per l'idrogeno pulito, i produttori di elettrolizzatori dell'Unione dovrebbero poter incrementare ulteriormente la loro capacità, in modo che la capacità totale di elettrolizzatori installati in fase operativa raggiunga almeno 100 GW di idrogeno entro il 2030. Il piano REPowerEU fissa inoltre l'obiettivo di incrementare la produzione di biometano sostenibile portandola a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030. Dal momento che la sua catena di approvvigionamento è attualmente per lo più situata in Europa, il biometano apporta già un contributo alla resilienza dell'Unione e dovrebbe essere ulteriormente promosso. I produttori dell'Unione di combustibili per il settore marittimo e dell'aviazione devono ulteriormente sviluppare, produrre e diffondere i combustibili alternativi sostenibili al fine di contribuire in modo significativo alla riduzione del 90 % delle emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti entro il 2050, nonché rispettare gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e dal regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio12. Tale riduzione è sostenuta con forza dall'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'Unione deve fare in modo che il contesto normativo e il quadro di sostegno per i produttori di tecnologie di combustibili alternativi sostenibili per il settore marittimo e dell'aviazione consentano a tali produttori di aumentare le loro capacità di produzione lungo l'intera catena del valore dei combustibili, dalla raccolta e fornitura delle materie prime fino alla miscelazione, comprese le capacità di conversione e raffinazione.
Considerando congiuntamente tali obiettivi e tenendo conto anche della bassa capacità di produzione di alcuni elementi della catena di approvvigionamento nell'Unione, come gli invertitori, nonché le celle solari, i wafer e i lingotti per il fotovoltaico o i catodi e gli anodi per batterie, nonché al fine di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in merito alla dipendenza dalle importazioni e alla vulnerabilità e di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, dovrebbe essere fissato un parametro di riferimento generale per la capacità di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, adoperandosi altresì per conseguire un parametro di riferimento analogo per le tecnologie a zero emissioni nette. L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere entro il 2030 una capacità annua di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che si approssimi o equivalga a un parametro di riferimento annuo complessivo pari almeno al 40 % del fabbisogno annuo per quanto riguarda la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette considerate nel loro insieme.
Allo stesso tempo, i prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette contribuiranno alla resilienza e alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia pulita nell'Unione. L'approvvigionamento sicuro di energia pulita è un presupposto dello sviluppo economico, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici. I prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette apporteranno vantaggi anche in altri settori economici di importanza strategica, come l'agricoltura e la produzione alimentare, garantendo l'accesso a energia e a macchinari puliti a prezzi competitivi, contribuendo così in modo sostenibile alla sicurezza alimentare dell'Unione e a offrire alle alternative di origine biologica crescenti possibilità di sbocco attraverso l'economia circolare. Allo stesso modo, il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima genererà sia crescita economica che benessere sociale.
Il mercato mondiale delle principali tecnologie dell'energia pulita prodotte su larga scala varrà circa 650 miliardi di USD all'anno entro il 2030, ovvero oltre il triplo del livello attuale. A livello mondiale, l'industria a zero emissioni nette si sta sviluppando a un ritmo crescente. L'industria dell'Unione è in grado di garantire prosperità ai propri cittadini solo se è competitiva e aperta al mercato mondiale. Un settore delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione competitivo a livello mondiale fornirà sostegno allo sviluppo di una forte capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Inoltre, le industrie dell'Unione competitive a livello mondiale in segmenti delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette contribuiranno alla resilienza complessiva delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione e miglioreranno l'accesso di quest'ultima alle tecnologie a zero emissioni nette.
La produzione di tecnologie a zero emissioni nette dipende da catene del valore complesse e interconnesse a livello globale. Al fine di mantenere la competitività e ridurre le attuali dipendenze strategiche dalle importazioni dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, evitando nel contempo la formazione di nuove dipendenze, l'Unione deve continuare a rafforzare la propria base industriale a zero emissioni nette e diventare più competitiva e aperta all'innovazione. Insieme ad altre misure volte a rafforzare la competitività dell'Unione, le misure per aumentare la capacità di produzione nell'Unione dovrebbero inoltre garantire che l'Unione svolga un ruolo dominante in parti strategiche della catena del valore globale, compresi i prodotti finali, per assicurare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di cui l'Unione ha bisogno per conseguire i propri obiettivi in materia di clima ed energia. È pertanto opportuno stabilire un secondo parametro di riferimento generale. La capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione dovrebbe mirare a conquistare una quota maggiore della produzione mondiale, al fine di raggiungere il 15 % della produzione mondiale in termini di valore entro il 2040, sulla base del monitoraggio previsto dal presente regolamento. Questo secondo parametro di riferimento non dovrebbe applicarsi quando l'aumento della capacità di produzione dell'Unione sarebbe notevolmente superiore al fabbisogno dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.
Per poter realizzare o ampliare il più rapidamente possibile i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di tali tecnologie, è importante garantire efficienza nella certezza della pianificazione e degli investimenti, limitando al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. Per questo motivo è opportuno razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, garantendo che tali progetti siano sicuri, sostenibili sotto il profilo ambientale e conformi alle prescrizioni ambientali, sociali e di sicurezza. La normativa ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente. Il riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette non dovrebbe pregiudicare le condizioni applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti, tra cui quelle previste nelle direttive 2000/60/CE13, 2004/35/CE14, 2010/75/UE15, 2011/92/UE16 e 2012/18/UE17 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio18.
Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere, alla luce della loro organizzazione interna, se istituire o designare i loro punti di contatto unici a livello locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Inoltre le pertinenti autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste dal promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il punto di contatto unico dovrebbe essere responsabile della comunicazione di tali informazioni al promotore del progetto. Il punto di contatto unico dovrebbe, nel suo ruolo di coordinatore, agevolare la comunicazione di informazioni alle autorità competenti, in particolare per evitare la duplicazione di qualsiasi richiesta di procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tali richieste potrebbero includere studi, permessi o autorizzazioni.
Al fine di ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni, i promotori di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i promotori di progetti strategici, dovrebbero poter interagire con un punto di contatto unico incaricato di agevolare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare uno o più punti di contatto unici, garantendo nel contempo che i promotori di progetti debbano interagire con un unico punto di contatto. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se un punto di contatto unico sia anche un'autorità che prende decisioni in merito alle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero dotare i propri punti di contatto unici, così come qualsiasi autorità coinvolta nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, di personale e risorse sufficienti affinché possano assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.
Al fine di consentire alle imprese e ai promotori di progetti, compresi i progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio19, che ha istituito lo sportello digitale unico, stabilisce norme generali per la disponibilità online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Le informazioni che occorre presentare a tutte le autorità pertinenti tramite il punto di contatto unico interessato nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma del presente regolamento sono incluse nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724, e le procedure correlate sono incluse nell'allegato II di tale regolamento per garantire che i promotori di progetti possano avvalersi di procedure interamente online e dei servizi del sistema tecnico una tantum. I punti di contatto unici istituiti o designati a norma del presente regolamento sono inclusi nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1724.
I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette sono soggetti a procedure di rilascio delle autorizzazioni lunghe e complesse di rilascio delle autorizzazioni che possono durare da due a sette anni a seconda della tecnologia e del segmento della catena del valore dello Stato membro. Data l'entità degli investimenti necessari, in particolare per i progetti che richiedono la creazione di gigafabbriche (gigafactory) per poter realizzare le economie di scala previste, l'inadeguatezza della procedura di rilascio delle autorizzazioni comporta un ulteriore ostacolo, che spesso pregiudica l'aumento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Al fine di garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per tali progetti non si protragga oltre i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 12 mesi per gli impianti con una produzione annua pari o superiore a 1 GW, nove mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW, o 18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito strategico di stoccaggio di CO2 e per la diffusione della relativa cattura di CO2 e per progetti di trasporto di CO2. Per quanto riguarda i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 18 mesi per gli impianti con una produzione annua pari o superiore a 1 GW e 12 mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Alle tecnologie a zero emissioni nette per le quali i GW non costituiscono l'unità di misura pertinente, come le reti e le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) o le tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2, dovrebbero applicarsi i termini più lunghi di cui sopra. Tuttavia, la prima fase della valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, che consiste nella preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, è spesso effettuata prevalentemente dal promotore del progetto. Tale fase non dovrebbe pertanto rientrare nelle tempistiche da cui sono vincolati gli Stati membri quali indicate nella procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, il punto di contatto unico dovrebbe notificare la data entro la quale il promotore del progetto deve presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, e il periodo che intercorre tra tale data notificata e l'effettiva presentazione del rapporto non dovrebbe essere conteggiato ai fini di dette tempistiche. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi quando, dopo le opportune consultazioni, il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari per completare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. In casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare le tempistiche. Tali casi eccezionali potrebbero includere circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali relative al progetto o ritardi dovuti alle procedure di esproprio, laddove necessarie.
Alcuni progetti specifici di produzione di tecnologie a zero emissioni nette possono essere riconosciuti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Essi apportano vantaggi aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle dipendenze dell'Unione o il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in materia di clima. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette possono contribuire a rafforzare la resilienza tecnologica e industriale dell'Unione aumentando la capacità di produzione per un segmento chiave di una catena di approvvigionamento. In particolare, l'aggiunta di capacità di produzione per settori in cui la capacità di produzione dell'Unione rappresenta una quota significativa della produzione mondiale e che svolgono un ruolo cruciale nella resilienza dell'Unione consente di rafforzare la posizione dell'Unione nella catena di approvvigionamento globale di produzione a zero emissioni nette e contribuisce ad affrontare le preoccupazioni di vulnerabilità per quanto concerne le importazioni. Inoltre, tali progetti possono apportare ulteriori benefici in termini di sviluppo delle competenze e di competitività e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione attraverso l'attuazione di pratiche di produzione circolari e sostenibili. Alla luce di tali vantaggi aggiuntivi, tali progetti dovrebbero essere selezionati come progetti strategici dagli Stati membri e beneficiare di un quadro che ne consenta un'attuazione più rapida, in particolare attraverso lo status prioritario e termini più brevi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni. I promotori di progetti che desiderano ottenere lo status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette devono farne richiesta formale allo Stato membro pertinente conformemente ai criteri per la domanda e il riconoscimento stabiliti nel presente regolamento.
Le valutazioni e autorizzazioni ambientali richieste a norma del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, il suolo, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, la biodiversità e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello di protezione ambientale. A tale proposito le valutazioni necessarie dovrebbero essere aggregate, onde evitare inutili sovrapposizioni, e i promotori di progetti e le autorità competenti dovrebbero concordare esplicitamente la portata della valutazione aggregata prima della sua esecuzione, al fine di evitare follow-up superflui.
I conflitti legati alla destinazione del suolo possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, dovrebbero valutare la possibilità di introdurre eventuali progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto nel contempo dei risultati delle consultazioni pubbliche e dei potenziali impatti ambientali. Tali piani possono contribuire a equilibrare l'interesse pubblico e il bene comune, riducendo le potenzialità di conflitto e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Nel redigere i suddetti piani, le autorità nazionali, regionali e locali competenti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a includere, laddove opportuno, disposizioni riguardanti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.
Il raggruppamento di attività industriali finalizzato alla simbiosi industriale può ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività e fornire ai soggetti industriali coinvolti guadagni in termini di efficienza. Il raggruppamento può contribuire in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. A tale proposito, il presente regolamento promuove lo sviluppo di distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette (i «distretti»). I distretti servono a creare raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette al fine di aumentare l'attrattiva dell'Unione in quanto luogo di produzione e razionalizzare ulteriormente le procedure amministrative per la creazione di capacità di produzione a zero emissioni nette. I distretti dovrebbero avere un ambito geografico e tecnologico limitato al fine di promuovere la simbiosi industriale. Nel definire tale ambito, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di favorire molteplici utilizzi delle aree individuate per garantire l'espansione, la reindustrializzazione o la creazione dei raggruppamenti industriali dell'Unione per le tecnologie a zero emissioni nette e la disponibilità di pertinenti infrastrutture di trasporto e di rete, di stoccaggio e di altri strumenti di flessibilità. La creazione dei distretti dovrebbe rispecchiare eventuali riserve di progetti previste o esistenti e le prospettive in materia di accesso o organizzazione di opportunità di istruzione e formazione per garantire la disponibilità di manodopera qualificata. I distretti dovrebbero essere designati dagli Stati membri e ciascuna designazione dovrebbe essere accompagnata da un piano che definisca misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva in quanto luogo di produzione. Nella fattispecie, i distretti dovrebbero essere utilizzati come strumento per rafforzare le attività industriali a zero emissioni nette nelle regioni, tenendo conto della transizione giusta e dei suoi obiettivi, in particolare nelle regioni carbonifere in transizione.
Gli Stati membri dovrebbero poter designare e sostenere i distretti. Al momento della designazione di un distretto, gli Stati membri dovrebbero redigere un piano che specifichi quali attività produttive a zero emissioni nette devono esservi svolte (il «piano»). Gli Stati membri dovrebbero inoltre eseguire le valutazioni dell'impatto ambientale richieste per le attività produttive a zero emissioni nette che devono svolgersi nel distretto in questione. Tali valutazioni dell'impatto riducono la necessità che le imprese eseguano valutazioni volte all'ottenimento delle autorizzazioni per le attività produttive a zero emissioni nette di pertinenza del distretto. Il piano dovrebbe includere gli esiti delle valutazioni dell'impatto ambientale e le misure nazionali da adottare per ridurre al minimo o attenuare qualsiasi impatto ambientale negativo. Il piano dovrebbe prevedere anche misure nazionali concrete per sostenere l'attività industriale di pertinenza del distretto, tra cui misure per investire o incentivare investimenti privati nelle infrastrutture energetiche, digitali e dei trasporti, come pure misure per ridurre le spese operative dell'industria nel distretto, come i contratti per differenza sui prezzi dell'energia. Tra le altre misure da prendere in considerazione vi sono quelle volte a rafforzare la protezione della proprietà intellettuale, istituire un polo di innovazione e attrarre start-up nel distretto. Al fine di garantire la sicurezza degli investimenti per l'industria dell'Unione, il piano dovrebbe anche specificare la durata delle misure di sostegno.
Gli Stati membri sono incoraggiati a designare distretti nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle zone assistite. Gli investimenti destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate per gli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze a livello locale possono beneficiare di sostegno finanziario pubblico, anche attraverso fondi a gestione concorrente, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio20, il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio22. Conformemente alle norme che disciplinano ciascun fondo e a discrezione delle autorità di gestione competenti, tali investimenti possono beneficiare dei tassi di cofinanziamento più elevati consentiti da ciascun fondo.
Tenuto conto del ruolo dei distretti nell'aggregazione e nella messa in comune delle risorse pertinenti per l'autonomia strategica aperta dell'Unione e del loro contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette, nonché della transizione verde e digitale, le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbero considerare i distretti di interesse pubblico. Tale misura consiste nell'introduzione di una disposizione che stabilisca che i progetti nei distretti sono di interesse pubblico ai fini della pertinente normativa ambientale dell'Unione. Tali progetti non dovrebbero avere gravi effetti negativi sull'ambiente che non possono essere attenuati o compensati. Sulla base di una valutazione ex ante, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può concludere che l'interesse pubblico perseguito dai progetti in un distretto prevale sugli interessi pubblici connessi alla protezione della natura e dell'ambiente e che, di conseguenza, i progetti possono essere autorizzati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 2000/60/CE, alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23, alla direttiva 92/43/CEE e agli atti legislativi dell'Unione sul ripristino della natura.
L'imprevedibilità, la complessità e talvolta l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare procedure razionalizzate ed efficienti di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero altresì valutare innovazioni strategiche in tale ambito. Inoltre i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere considerati urgenti a livello nazionale e pertanto dovrebbe essere attribuito loro uno status prioritario nella misura in cui il diritto nazionale prevede tali procedure d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti della difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede tali procedure d'urgenza. Ciò dovrebbe avvenire senza impedire alle autorità competenti di razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni riguardanti, ad esempio, altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che non sono progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.
Per conseguire gli obiettivi per il 2030 è necessario prestare particolare attenzione a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, anche in considerazione del loro contributo significativo al processo che porterà all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050. Questi progetti svolgono un ruolo chiave ai fini dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, garantendo l'accesso dei cittadini a un'energia pulita, sicura e a prezzi accessibili. Dato il loro ruolo, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione ancora più razionalizzate ed efficienti, ottenere lo status di massima rilevanza nazionale possibile a norma del diritto nazionale e ricevere un sostegno supplementare volto ad attrarre gli investimenti, continuando nel contempo a rispettare gli obblighi dell'Unione e internazionali a norma delle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, degli atti legislativi dell'Unione sul ripristino della natura e della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, nonché gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale.
L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare di interesse pubblico i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, dato il loro ruolo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE di tecnologie a zero emissioni nette e del loro contributo all'autonomia strategica aperta dell'Unione e alla transizione verde e digitale. Sulla base di una valutazione caso per caso, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può concludere che l'interesse pubblico perseguito dal progetto prevale sugli interessi pubblici connessi alla tutela della natura e dell'ambiente e che di conseguenza il progetto può essere autorizzato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti di cui alle direttive 2000/60/CE, 2009/147/CE o 92/43/CEE, o di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura.
È inoltre necessario prevedere misure per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, sostenendo in tal modo la decarbonizzazione delle industrie dell'Unione e combattendo i cambiamenti climatici.
Nel 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'Unione per l'integrazione del sistema energetico, che delinea una visione delle modalità per accelerare la transizione verso un sistema energetico più integrato a sostegno di un'economia climaticamente neutra al costo più basso possibile in tutti i settori. La strategia comprende tre concetti complementari e sinergici: in primo luogo, un sistema energetico più «circolare», incentrato sull'efficienza energetica; in secondo luogo, una maggiore elettrificazione diretta dei settori d'uso finale; in terzo luogo, l'uso di combustibili rinnovabili e di combustibili a basse emissioni di carbonio, compreso l'idrogeno. Le considerazioni relative all'integrazione del sistema energetico fanno riferimento a soluzioni volte a integrare pienamente tutta l'energia elettrica prodotta dagli impianti di energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico in generale. Ciò include l'adozione di soluzioni tecniche che consentano l'integrazione dell'energia elettrica in eccesso prodotta dagli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle sue varie forme, anche attraverso lo stoccaggio e l'espansione di fonti di energia pianificabili e prive di combustibili fossili nella rete, nonché la gestione della domanda.
La tecnologia basata sulla CCS contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Essa prevede la cattura di CO2 dagli impianti industriali, il suo trasporto in un sito di stoccaggio e la successiva iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea per lo stoccaggio permanente.
Lo sviluppo di soluzioni di CCS per l'industria è ostacolato da problemi di coordinamento. Da un lato, nonostante il fatto che il segnale del prezzo del carbonio fornito dall’ETS renda tali investimenti sostenibili dal punto di vista economico, le industrie che investono nella cattura delle emissioni di carbonio sono esposte al rischio significativo di non poter accedere a un sito di stoccaggio geologico autorizzato. Dall'altro, quanti investono nei primi siti di stoccaggio di CO2 devono sostenere costi iniziali per individuarli, svilupparli e valutarli ancora prima di poter chiedere un'autorizzazione normativa per lo stoccaggio. La trasparenza in merito alla potenziale capacità di stoccaggio di CO2 in termini di idoneità geologica delle aree interessate e in merito a tutti i dati geologici esistenti, compresi i dati grezzi e modellizzati, derivanti in particolare dall'esplorazione di siti di produzione di idrocarburi, può aiutare gli operatori del mercato a pianificare i loro investimenti. Nel tener conto della riservatezza, della sicurezza nazionale e degli elementi commerciali sensibili come pure di un'adeguata compensazione per i dati generati privatamente e di proprietà privata, gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali dati esistenti e riferire periodicamente, in una prospettiva lungimirante, in merito a tutti i progressi compiuti nello sviluppo dei siti di stoccaggio di CO2 e al corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e di stoccaggio, al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2. Tali obblighi di trasparenza non pregiudicano il diritto degli Stati membri di non autorizzare o limitare la diffusione di capacità di stoccaggio di CO2 sul loro territorio.
Per evitare attivi non recuperabili e garantire che una capacità di iniezione sostenibile dal punto di vista economico porti a riduzioni di CO2, è opportuno elaborare una giustificazione economica lungo l'intera catena del valore. Entro il 2030 occorre pertanto istituire catene del valore CCS complete e individuali, che includano la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, attraverso politiche efficaci dell'Unione e nazionali, comprese norme adeguate che garantiscano la concorrenza e il libero accesso.
Un ostacolo fondamentale agli investimenti nella cattura del carbonio, che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO2 nell'Unione, che sono alla base degli incentivi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24. Per sviluppare la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO2 autorizzati a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25 nonché infrastrutture di trasporto di CO2. Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030 e tenendo conto delle imprese che operano principalmente in Stati membri con capacità di stoccaggio molto limitate a motivo di vincoli giuridici, geologici, geografici, tecnici o di mercato, i settori pertinenti possono coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore europea del trasporto e dello stoccaggio di CO2 a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO2 in previsione del 2050. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO2 all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette, anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questo primo obiettivo in termini di capacità di stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO2 e costituirà uno strumento importante per conseguire la neutralità climatica. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo, l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030 sarà opportunamente adeguato. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad agevolare e incentivare la diffusione dei progetti di CCS. Tali misure dovrebbero includere altresì misure volte a incentivare gli emettitori a catturare le emissioni nonché interventi a sostegno degli investimenti per quanti investono nelle infrastrutture di trasporto di CO2 ai siti di stoccaggio.
Eventuali accordi internazionali relativi allo stoccaggio permanente di CO2 dell'Unione in paesi terzi dovrebbero prevedere condizioni equivalenti per garantire lo stoccaggio geologico in condizioni di sicurezza permanente e sicure dal punto di vista ambientale del carbonio catturato e che lo stoccaggio di CO2 dell'Unione non sia utilizzato per aumentare la produzione di idrocarburi e corrisponda a un'effettiva riduzione delle emissioni.
Definendo i siti di stoccaggio di CO2 ed eventuali progetti correlati di cattura di CO2 e di infrastrutture per la CO2 che contribuiscono all'obiettivo dell'Unione per il 2030 come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è possibile accelerare e agevolare lo sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 e indirizzare la crescente domanda industriale di tali siti verso quelli più efficienti sotto il profilo dei costi. Un numero crescente di giacimenti di gas e petrolio in esaurimento che potrebbero essere convertiti in siti sicuri di stoccaggio di CO2 si trova al termine del proprio ciclo di vita. L'industria del petrolio e del gas ha inoltre manifestato la volontà di intraprendere una transizione energetica e dispone delle risorse, delle competenze e delle conoscenze necessarie per esplorare e sviluppare ulteriori siti di stoccaggio. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, il settore deve unire i contributi per garantire la disponibilità di CCS come soluzione climatica a monte della domanda. Al fine di garantire uno sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi a livello dell'Unione, conformemente all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione, i titolari di licenze di produzione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero contribuire a tale obiettivo in misura proporzionale alla loro capacità di produzione di petrolio e gas, assicurando nel contempo flessibilità per collaborare e tenere conto di altri contributi di terzi. Un approccio basato sulla catena del valore dovrebbe essere promosso da azioni intraprese a livello sia dell'Unione che nazionale. Di conseguenza, i titolari di licenze di produzione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero attuare i necessari investimenti e sostenere lo sviluppo di modelli di business economicamente sostenibili per l'intera catena del valore del biossido di carbonio.
Al fine di contribuire all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2, i soggetti obbligati possono concludere accordi con altri soggetti non obbligati per adempiere integralmente o parzialmente al loro obbligo. Tali accordi possono far parte di un accordo di joint venture che istituisce un sito di stoccaggio o essere condotti separatamente tra le parti per realizzare il contributo del soggetto obbligato. Ove tali joint venture siano state costituite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, la piena capacità di iniezione del pertinente progetto comune di stoccaggio di CO2 può essere utilizzata per adempiere agli obblighi dei soggetti partner obbligati.
Al fine di garantire che i siti di stoccaggio siano sviluppati in condizioni di mercato sane, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione che esamini il rapporto tra la domanda concreta di capacità di iniezione dei progetti di cattura di CO2 e le principali infrastrutture necessarie per il trasporto di CO2 operative o che si prevede di mettere in funzione entro il 2030 e gli obblighi in materia di capacità di stoccaggio per il 2030.
Le deroghe all'obbligo sono uno strumento essenziale per evitare attivi non recuperabili in tali circostanze. Per applicare efficacemente tali deroghe, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare pienamente con i pertinenti soggetti autorizzati in relazione a qualsiasi valutazione della necessità di una deroga, in particolare nel caso in cui tale necessità sia segnalata da un soggetto autorizzato. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2, se, sulla base della valutazione della Commissione, non è concessa alcuna deroga, o se lo Stato membro interessato non me ha fatto richiesta, la Commissione e lo Stato membro avvieranno un dialogo con i pertinenti soggetti autorizzati per contribuire a eliminare ostacoli e barriere in modo da agevolare l'adempimento dell'obbligo.
È essenziale un ulteriore sforzo politico per garantire la diffusione della pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere. L'accessibilità e la connettività dell'intera gamma di modalità di trasporto di CO2 svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione di progetti in ambito CCS e in ambito di cattura e utilizzo del carbonio. Tali modalità comprendono navi, chiatte, treni e autocarri, nonché strutture fisse per il collegamento e l'attracco, per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e i convertitori di CO2 in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modalità di trasporto dedicate.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di costituire soggetti ai fini della creazione di reti di trasporto di CO2, o di fornire sostegno alla loro costituzione, comprese la realizzazione di infrastrutture o la fornitura di navi o altri mezzi di trasporto.
La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di CO2 faranno inevitabilmente parte del futuro decarbonizzato dell'Unione, compresi gli assorbimenti. È necessario un mercato ben funzionante a livello dell'Unione per la CO2 catturata, i servizi di iniezione di CO2, i servizi di trasporto di CO2 e le attività di utilizzo del carbonio. Tale mercato dovrebbe rispondere a determinati obiettivi di politica pubblica nel modo economicamente più vantaggioso. Un obiettivo generale è la decarbonizzazione sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi dell'industria dell'Unione garantendo che le emissioni di CO2 che non possono essere ridotte con mezzi tecnici o che non è economicamente sostenibile ridurre possano essere catturate e stoccate o utilizzate, evitando emissioni ritardate. Il mercato dovrebbe inoltre garantire la sicurezza, la sostenibilità e la permanenza dello stoccaggio geologico di CO2 catturata e la sua disponibilità per le attività di utilizzo del carbonio in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima. Un mercato funzionante della CO2 dovrebbe inoltre essere sostenuto da una rete di infrastrutture di trasporto di CO2 con impronta ambientale minima, accessibile ai partecipanti al mercato a condizioni eque, aperte e non discriminatorie. Il mercato dovrebbe essere conforme alle norme ambientali dell'Unione.
L'uso di CO2 catturata in determinati processi di produzione può consentire di stoccare in modo permanente la CO2 o contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili. Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nella catena del valore delle attività di iniezione di CO2 di cui al presente regolamento dovrebbero essere incoraggiati a valutare se la CO2 da stoccare possa essere stoccata in modo permanente in nuovi prodotti o possa sostenere gli obiettivi dell'Unione di ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili.
L'Unione ha contribuito a costruire un sistema economico mondiale che si fonda su scambi commerciali aperti, trasparenti e basati su regole, ha sostenuto il rispetto e la promozione delle norme di sostenibilità sociale e ambientale e di transizione climatica ed è pienamente impegnata a favore di tali valori. L'Unione mira a creare condizioni di parità mediante la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la costruzione di nuovi partenariati e il contrasto delle pratiche commerciali sleali e della sovracapacità produttiva al fine di assicurare un contesto concorrenziale equo per l'industria dell'Unione, anche attraverso i partenariati industriali a zero emissioni nette, fornendo posti di lavoro di qualità per i lavoratori.
Al fine di garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette necessarie per salvaguardare la resilienza dell'Unione e al fine di conseguire i suoi obiettivi di neutralità climatica, il mercato interno deve essere un ambiente favorevole all'innovazione per quanto riguarda le tecnologie a zero emissioni nette. L'innovazione sarà un fattore cruciale per garantire la competitività dell'Unione e conseguire quanto prima gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette. Alla luce dei rapidi sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e dei significativi orientamenti normativi forniti per la transizione verde, è estremamente importante, al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, che i potenziali impatti del diritto e delle iniziative politiche dell'Unione in materia di innovazione siano attentamente presi in considerazione in sede di preparazione, riesame e revisione attraverso l'applicazione del principio di innovazione.
Al fine di rispecchiare gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione potrebbe valutare se aggiornare i percorsi di transizione che sono in corso di sviluppo in seguito alla comunicazione della Commissione del maggio 2021 e potrebbero individuare i facilitatori e le strozzature per la transizione e la competitività dell'industria dell'Unione, o se tenere conto del presente regolamento in eventuali iniziative future di questo tipo.
Nell'ambito del primo pilastro del piano industriale del Green Deal, l'Unione deve sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di soluzioni per le tecnologie a zero emissioni nette allo scopo di garantire il proprio approvvigionamento energetico, rispettando nel contempo i propri obiettivi in materia di neutralità climatica. Per sostenere tale obiettivo ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni volte a incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti.
L'applicazione di prescrizioni minime obbligatorie garantisce che l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di procedure di appalto più efficienti per i prodotti a zero emissioni nette nel settore della sostenibilità ambientale sia aumentato in un modo strutturato che è attuabile per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. È opportuno che siano previste alcune eccezioni che garantiscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di evitare specifiche conseguenze indesiderabili. Tali eccezioni riguardano situazioni di monopolio, specifiche carenze del mercato o situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori potrebbero trovarsi ad affrontare costi sproporzionati o incompatibilità tecniche. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero mantenere la facoltà di includere prescrizioni minime supplementari nei loro documenti relativi all’appalto, a condizione che siano conformi alle direttive 2014/23/UE26, 2014/24/UE27 o 2014/25/UE28 del Parlamento europeo e del Consiglio e al diritto settoriale applicabile. Dovrebbero inoltre mantenere la facoltà, alle stesse condizioni, di utilizzare anche criteri di aggiudicazione per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, il costo o altri criteri.
Per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero scegliere una o più condizioni, requisiti o obblighi contrattuali specifici per contribuire al conseguimento di diversi obiettivi, ad esempio affrontando considerazioni sociali o occupazionali al fine di conseguire un risultato sociale positivo, tenendo efficacemente conto, se del caso, delle preoccupazioni in materia di cibersicurezza o ottenendo sufficienti garanzie che i prodotti in questione saranno forniti tempestivamente. Tali aspetti sono importanti anche per promuovere la resilienza. Dovrebbero essere previste inoltre eccezioni relative a situazioni di monopolio, specifiche carenze del mercato o situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori potrebbero trovarsi ad affrontare costi sproporzionati o incompatibilità tecniche.
In alcuni casi si dovrebbe prestare attenzione al contributo dell'offerta alla resilienza in relazione a determinati paesi terzi. Qualora la Commissione abbia determinato che la percentuale di una tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione di tale tecnologia specifica o di tali componenti, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a includere diverse condizioni nei loro documenti relativi agli appalti al fine di conseguire un risultato resiliente. In tal modo il valore della specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei principali componenti specifici della specifica tecnologia a zero emissioni nette originari del paese terzo in questione non dovrebbero superare un limite del 50 % in condizioni specifiche. Inoltre, dovrebbe applicarsi lo stesso meccanismo qualora la Commissione abbia determinato che la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione di tali prodotti o componenti originari di un paese terzo è aumentata in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e ha raggiunto almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione. Ciò consentirà all'Unione di tenere conto in modo efficiente dell'evoluzione delle dipendenze. Per gli appalti contemplati dall'appendice I, relativa all'Unione, dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio o da altri accordi internazionali pertinenti cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che sono firmatari di tali accordi, non dovrebbero applicare tali condizioni alle tecnologie a zero emissioni nette o alle loro specifiche componenti derivanti da fonti di approvvigionamento.
In caso di inosservanza di tali requisiti di resilienza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero inoltre esigere, nei documenti relativi alle loro procedure di appalto, che il contraente principale sia tenuto a pagare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati una penale proporzionata pari ad almeno il 10 % del valore delle specifiche tecnologie a zero emissioni nette dell'appalto, al fine di garantire il rispetto del meccanismo.
Gli Stati membri non dovrebbero operare alcuna discriminazione nei confronti di un fornitore di tecnologie a zero emissioni nette di un altro Stato membro, né sottoporlo a un trattamento differenziato ingiustificato. Tale obbligo rispecchia quello già esistente per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e di seguire le norme procedurali stabilite in tali direttive per garantire che i principi di parità di trattamento e di non discriminazione siano concretamente applicate e che le procedure di appalto siano aperte alla concorrenza.
Fatto salvo il diritto dell'Unione applicabile a una tecnologia specifica, anche a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio29 e del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio30, e salvo quanto ivi diversamente disposto, nel valutare la sostenibilità ambientale delle soluzioni a zero emissioni nette acquisite sulla base del presente regolamento le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter tenere conto di vari elementi che hanno un impatto sul clima e sull'ambiente.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire principi guida che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di specificare le specifiche tecniche, i requisiti e le condizioni di esecuzione dell'appalto relativi alla sostenibilità ambientale degli appalti pubblici. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione applicabile a tecnologie specifiche, anche a norma del regolamento (UE) 2024/1781 e del regolamento (UE) 2023/1542.
Al fine di tenere conto, nell'ambito di una procedura di appalto o di un'asta, della necessità di sostenere la produzione o il consumo di energia da fonti rinnovabili e della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette per ridurre le dipendenze da singole fontie fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando una tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici sono originari di un unico paese terzo rappresenta oltre il 50 % di tale approvvigionamento all'interno dell'Unione.
Al fine di promuovere la condotta responsabile d'impresa da parte degli offerenti, la cibersicurezza e la sicurezza dei dati delle tecnologie utilizzate, dei progetti e delle relative infrastrutture, e al fine di promuovere la realizzazione dei progetti in modo completo e nei tempi previsti, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero includere criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa, alla cibersicurezza e alla sicurezza dei dati come pure alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti.
Per sostenere l'obiettivo di sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di tecnologie delle energie rinnovabili allo scopo di garantire l'approvvigionamento energetico dell'Unione ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tali tecnologie, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero aumentare la sostenibilità e la resilienza dell'approvvigionamento di tali tecnologie all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero valutare il contributo delle aste alla sostenibilità esaminando la sostenibilità ambientale delle offerte, il loro contributo all'innovazione e il loro contributo all'integrazione del sistema energetico. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di introdurre criteri di preselezione o di aggiudicazione in sede di definizione dell'asta. Mentre i criteri di preselezione dovrebbero essere soddisfatti da tutti i progetti degli offerenti per poter partecipare all'asta, i criteri di aggiudicazione puntano a valutare i diversi progetti che partecipano a un'asta e a stabilire una graduatoria degli stessi.
Nell'esaminare la sostenibilità ambientale delle offerte, sotto forma di criteri di preselezione o di criteri di aggiudicazione, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili possono tenere conto di vari elementi aventi un impatto sul clima e sull'ambiente. Tali elementi potrebbero includere la durata e l'affidabilità della soluzione, la facilità di riparazione e di manutenzione e l'accesso a tali servizi, la facilità di aggiornamento e ricondizionamento, la facilità e la qualità del riciclaggio, l'uso di sostanze, il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, il peso e il volume del prodotto e del suo imballaggio, l'incorporazione di materiali rinnovabili o di componenti usati o riciclati, la quantità, le caratteristiche e la disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, l'impronta ambientale del prodotto e gli impatti ambientali del suo ciclo di vita, l'impronta di carbonio del prodotto, il rilascio di microplastiche, le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, la quantità di rifiuti prodotti e le condizioni d'uso.
Per sostenere la progettazione e la produzione di tecnologie delle energie rinnovabili più innovative e avanzate, il contributo delle offerte alla sostenibilità può tenere conto, sotto forma di criteri di preselezione o di criteri di aggiudicazione, del contributo all'innovazione prevedendo criteri di preselezione o di aggiudicazione che promuovano l'uso di soluzioni completamente nuove o il miglioramento di soluzioni all'avanguardia comparabili.
Per sostenere l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico dell'Unione e i suoi benefici per una decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi, il contributo delle offerte alla sostenibilità può tenere conto del contributo all'integrazione del sistema energetico attraverso, ad esempio, lo stoccaggio dell'energia, il recupero del freddo o del calore di scarto e la produzione di idrogeno rinnovabile.
Al fine di aumentare la resilienza dell'approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette delle energie rinnovabili ed evitare un'eccessiva dipendenza da paesi con un'elevata concentrazione di approvvigionamento all'interno dell'Unione, le autorità pubbliche dovrebbero esaminare, mediante criteri di preselezione e di aggiudicazione, il contributo alla resilienza apportato dai diversi progetti che partecipano alle aste per la diffusione di energia da fonti rinnovabili, tenendo conto della necessità di diversificare l'approvvigionamento delle tecnologie delle energie rinnovabili, fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione. Nell'applicare il criterio della resilienza le autorità pubbliche dovrebbero tenere presente che l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando oltre il 50 % della domanda all'interno dell'Unione di una specifica tecnologia a zero emissioni nette e dei suoi componenti specifici è originario di un unico paese terzo.
Se applicati come criteri di aggiudicazione, la ponderazione dei criteri relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza in relazione alle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili non pregiudica la possibilità per le autorità che definiscono tali aste di fissare una soglia più elevata per i criteri relativi alla sostenibilità ambientale, all'innovazione e all'integrazione del sistema energetico, qualora ciò sia compatibile con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti dalle norme in materia di aiuti di Stato. In ogni caso l'applicazione di tali criteri e la loro ponderazione minima e combinata nelle aste dovrebbero garantire che le aste rimangano competitive e siano conformi agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Al fine di aumentare l'approvvigionamento dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno relativo al parametro di riferimento concernente la produzione complessiva annua all'interno dell'Unione entro il 2030, è opportuno prevedere nel presente regolamento una quota specifica di volume messo all'asta rispetto a cui applicare criteri diversi dal prezzo. Tale quota dovrebbe essere valutata ogni due anni dalla Commissione al fine di determinare l'impatto dei criteri diversi dal prezzo sullo sviluppo della produzione annuale dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili e sulla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, compreso il loro impatto finanziario e il loro impatto sulla velocità di diffusione, tenendo conto nel contempo anche della praticabilità e della chiarezza del sistema per i promotori dei progetti. Se le valutazioni dimostrano che l'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità contribuisce positivamente alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette, in particolare aumentando la capacità di produzione nell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili, e non ostacola in modo significativo il conseguimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio31, compresa la diffusione in ciascuno Stato membro, l'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere incrementata in fasi successive. Ogni fase dovrebbe essere oggetto di una valutazione d'impatto per garantire che quote più elevate continuino a contribuire positivamente alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie delle energie rinnovabili e che tali benefici siano superiori agli effetti sul costo e sulla velocità di diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. La determinazione della quota di volume messo all'asta dovrebbe, se opportuno e fattibile, cercare di conseguire un complessivo aumento graduale al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi generali del presente regolamento e di raggiungere il 50 % entro la fine del 2029.
A seconda dei loro obiettivi in materia di diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e delle loro strategie nazionali di decarbonizzazione, gli Stati membri potrebbero risentire in modo molto diverso dell'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità. Nel valutare l'impatto di tali criteri sulla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, la Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto finanziario complessivo e gli effetti sulla diffusione nell'Unione, nonché l'impatto sugli Stati membri e su altri portatori di interessi pertinenti, comprese le famiglie e le imprese. Per determinare l'impatto sulla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e tenere conto delle esperienze pratiche relative all'applicazione di criteri diversi dal prezzo, la Commissione dovrebbe consultare, nell'ambito della sua valutazione e in modo strutturato e trasparente, le autorità nazionali che svolgono le aste.
I criteri per le aste potrebbero comportare un onere eccessivo per i promotori di progetti in materia di energia rinnovabile di ridotta capacità. Per limitare l'impatto del presente regolamento sulle aste a sostegno di progetti con una capacità massima di 10 megawatt, gli Stati membri dovrebbero poter escludere tali aste dal calcolo del volume totale di capacità messo all'asta per anno.
Qualora si registri una scarsa adesione alle aste in cui si applicano criteri di preselezione, resilienza e sostenibilità, la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili non dovrebbe essere rallentata obbligando gli Stati membri ad applicare tali criteri alla quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere dai requisiti per le aste la quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione. Si considera che un'asta registra una scarsa adesione quando le offerte presentate per tale asta coprono un volume inferiore al volume totale di capacità messo all'asta.
Al fine di istituire regimi a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivino l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato quando oltre il 50 % della domanda totale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione è soddisfatto da un'unica fonte. Per garantire un'applicazione coerente, la Commissione dovrebbe pubblicare, nella data di applicazione del presente regolamento, un elenco annuale della distribuzione dell'origine dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nella suddetta categoria, ripartito in base alla quota dell'approvvigionamento dell'Unione proveniente da diverse fonti nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati.
La decisione 2014/115/UE del Consiglio32 ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'AAP. Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativa all'Unione, nonché da altri accordi internazionali pertinenti ai quali l'Unione è vincolata, compresi gli accordi di libero scambio e l'articolo III, paragrafo 8, lettera a), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per quanto riguarda le procedure di appalto indette da amministrazioni pubbliche per l'acquisto di prodotti a fini di rivendita o di uso nella produzione di merci a fini commerciali, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero applicare le prescrizioni in materia di resilienza alle tecnologie a zero emissioni nette o alle loro specifiche componenti derivanti da fonti di approvvigionamento che sono firmatari degli accordi.
L'applicazione delle disposizioni sulla resilienza nelle procedure di appalto a norma del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e gli articoli 43 e 85 della direttiva 2014/25/UE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019 dal titolo «Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE». Analogamente, ai lavori, alle forniture e ai servizi soggetti al presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di appalti pubblici, compresi l'articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE e le misure di esecuzione derivanti dal regolamento (UE) 2024/1781.
Al fine di limitare gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di tenere conto dei requisiti relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza, in particolare per quanto riguarda gli acquirenti pubblici più piccoli e gli appalti di minor valore che non hanno un impatto rilevante sul mercato, l'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento agli acquirenti pubblici che non sono centrali di committenza e agli appalti di valore inferiore a 25 milioni di EUR dovrebbe essere differita di due anni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedure di appalto di cui al presente regolamento, se un prodotto è disciplinato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio33, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero acquistare solo i prodotti conformi all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.
Le famiglie, le imprese e i consumatori finali sono una componente essenziale della domanda dell'Unione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e i regimi di sostegno pubblico che incentivano l'acquisto di tali prodotti da parte delle famiglie, in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, sono strumenti importanti per accelerare la transizione verde. Nell'ambito dell'iniziativa per i tetti solari annunciata nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, gli Stati membri dovrebbero ad esempio istituire programmi nazionali a sostegno della diffusione su larga scala dell'energia solare sui tetti. Nel piano REPowerEU, la Commissione ha invitato gli Stati membri a ricorrere pienamente alle misure di sostegno che incentivano il passaggio alle pompe di calore. Tali regimi di sostegno istituiti a livello nazionale dagli Stati membri o a livello locale dagli enti locali o regionali dovrebbero altresì contribuire a migliorare la sostenibilità e la resilienza delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero ad esempio riconoscere ai beneficiari una compensazione finanziaria più elevata per l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che apporteranno un maggiore contributo alla resilienza nell'Unione. Le autorità pubbliche possono subordinare l'ammissibilità dei regimi al contributo alla sostenibilità e alla resilienza. Nel procedere in questo senso, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto dell'accessibilità del regime per i cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica. Le autorità pubbliche dovrebbero inoltre garantire che i loro regimi siano aperti, trasparenti e non discriminatori, in modo da contribuire a incrementare la domanda di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero altresì circoscrivere la compensazione finanziaria supplementare per tali prodotti, in modo da non rallentare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Per aumentare l'efficienza di detti regimi, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia i consumatori che i produttori di tecnologie a zero emissioni nette possano accedere facilmente alle informazioni su un sito web liberamente accessibile. Il ricorso da parte delle autorità pubbliche al contributo alla sostenibilità e alla resilienza nei regimi destinati ai consumatori o alle famiglie dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato e le norme dell'OMC sulle sovvenzioni.
Nel progettare i regimi a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri, gli enti regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico dovrebbero garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, anche assicurando che i regimi non raggiungano un'entità tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei membri dell'OMC.
La Commissione dovrebbe inoltre poter assistere gli Stati membri nella progettazione dei regimi destinati alle famiglie, alle imprese e ai consumatori al fine di creare di sinergie e scambiare le migliori pratiche. La piattaforma «Europa a zero emissioni nette» (la «piattaforma») dovrebbe inoltre svolgere un ruolo importante nell'accelerare l'attuazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza da parte degli Stati membri e delle autorità pubbliche nelle loro pratiche in materia di procedure di appalto e aste. La Commissione, previa consultazione della piattaforma, dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i criteri di valutazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza. Tale atto dovrebbe prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), le quali dovrebbero avere eque possibilità di partecipazione al mercato sostanziale degli appalti pubblici. Dovrebbe inoltre garantire che i requisiti in materia di sostenibilità e resilienza siano applicati in modo da assicurare una concorrenza leale ed equa tra gli operatori del mercato, indipendentemente dal loro assetto proprietario.
Al fine di garantire che le procedure di appalto e le aste ai fini della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili contribuiscano realmente alla resilienza dell'Unione, tali attività devono essere prevedibili per l'industria. Per consentire all'industria di adeguare la produzione in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero informare in anticipo il mercato delle loro esigenze stimate di acquisizione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette.
Oltre alle misure orientate alla domanda del settore pubblico e delle famiglie, l'Unione potrebbe prendere in considerazione azioni volte a propiziare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nelle catene del valore industriali dell'Unione, con particolare attenzione alle PMI, in particolare agevolando il collegamento tra offerta e domanda dell'industria.
Come indicato nella comunicazione sul piano industriale del Green Deal, le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono fortemente sotto pressione a causa di sovvenzioni erogate in paesi terzi che compromettono la parità di condizioni. Tale situazione rappresenta una sfida competitiva per l'Unione in termini di mantenimento e sviluppo della propria industria e crea la necessità di una reazione rapida e ambiziosa da parte dell'Unione al fine di modernizzare il suo quadro giuridico.
Considerando l'obiettivo dell'Unione di ridurre le dipendenze strategiche da paesi terzi per le tecnologie a zero emissioni nette, è fondamentale che i meccanismi di sostegno pubblico, come le procedure di appalto e le aste, non aggravino tale dipendenza. Pertanto, ove necessario e opportuno, negli appalti di forniture dovrebbero essere fissate limitazioni giustificate alla percentuale di prodotti originaria di paesi terzi, qualora la Commissione abbia stabilito che le condizioni legate alla resilienza di cui al presente regolamento sono soddisfatte. Inoltre, è opportuno adoperarsi per contrastare efficacemente le sovvenzioni sleali di paesi terzi che compromettono la parità di condizioni, ad esempio avvalendosi di tutte le misure possibili previste dai regolamenti (UE) 2022/103134 e (UE) 2022/256035 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'accesso ai finanziamenti pubblici e privati è fondamentale per garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione e per creare una base solida e competitiva per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e per le relative catene di approvvigionamento in tutta l'Unione. La maggior parte degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo proverrà dai capitali privati attratti tanto dalle potenzialità di crescita dell'ecosistema a zero emissioni nette quanto da un quadro strategico stabile e ambizioso. Mercati dei capitali ben funzionanti, profondi e integrati saranno pertanto essenziali per mobilitare e convogliare i fondi necessari per la transizione verde e i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Sono pertanto necessari rapidi progressi verso l'unione dei mercati dei capitali affinché l'Unione consegua i suoi obiettivi in materia di azzeramento delle emissioni nette. Anche l'agenda per la finanza sostenibile (e i finanziamenti misti) svolge un ruolo cruciale nell'incrementare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette lungo le catene del valore, garantendo nel contempo la competitività del settore. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente regolamento, il fabbisogno di investimenti ammonta a circa 92 miliardi di EUR nel periodo 2023-2030, con un intervallo compreso tra circa 52 e 119 miliardi di EUR a seconda dei vari scenari, il che determinerebbe requisiti relativi ai finanziamenti pubblici compresi tra 16 e 18 miliardi di EUR. Considerando che tale valutazione tiene conto solo di sei tecnologie specifiche, è probabile che il reale fabbisogno di investimenti sia notevolmente più elevato.
Gli investimenti privati di imprese e investitori finanziari sono essenziali. Qualora i soli investimenti privati non siano sufficienti, l'effettiva realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette potrebbe richiedere un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari e quasi-azionari, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno. Ove detto sostegno pubblico assuma la forma di aiuti di Stato, è opportuno che tali aiuti abbiano un effetto di incentivazione ed essere necessari, mirati, temporanei, adeguati e proporzionati, preservando nel contempo la concorrenza nel mercato interno e la sua coesione. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, che sono stati recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offrono ampie possibilità di sostenere gli investimenti a favore dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri possono svolgere un ruolo importante nell'agevolare l'accesso ai finanziamenti per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, rimediando ai fallimenti del mercato attraverso la concessione di un sostegno mirato e temporaneo sotto forma di aiuti di Stato. Il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023 mira a garantire una parità di condizioni nel mercato interno che sia rivolta ai settori in cui è stato individuato un rischio di delocalizzazione in paesi terzi e che sia proporzionale all'importo degli aiuti. Il quadro consente agli Stati membri di istituire misure volte a sostenere nuovi investimenti in impianti di produzione in specifici settori a zero emissioni nette, anche tramite agevolazioni fiscali. L'intensità e i massimali degli aiuti possono essere modulati in modo da autorizzare maggiori importi per gli investimenti in zone assistite, al fine di contribuire all'obiettivo della convergenza tra Stati membri e tra regioni. Per evitare la frammentazione del mercato interno, sono necessarie condizioni adeguate per verificare se esistono rischi concreti di sviamento dell'investimento al di fuori del SEE e prevenire qualsiasi rischio di delocalizzazione all'interno del SEE. Per mobilitare risorse nazionali a tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a spendere, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il 25 % dei proventi dell'ETS raccolti annualmente dalle aste ETS.
Qualsiasi mobilitazione supplementare degli aiuti di Stato dovrebbe essere mirata, temporanea e coerente con gli obiettivi strategici dell'Unione quali il Green Deal europeo e il pilastro. Un siffatto finanziamento non dovrebbe determinare ulteriori disparità tra gli Stati membri, in linea con le politiche dell'Unione in materia di concorrenza e coesione.
Il sostegno pubblico dovrebbe essere utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione. Gli investimenti pubblici possono concentrarsi in particolare sugli investimenti infrastrutturali necessari, sulla promozione dell'innovazione e sul potenziamento delle tecnologie pionieristiche.
Diversi programmi di finanziamento dell'Unione, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio36, InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio37, i programmi della politica di coesione o il Fondo per l'innovazione istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38, permettono anche di finanziare investimenti in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. La piattaforma STEP contribuirà inoltre a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici che mirano a sostenere lo sviluppo o la produzione di tecnologie critiche, comprese le tecnologie pulite.
Il regolamento (UE) 2023/43539 mette a disposizione degli Stati membri un ulteriore sostegno non rimborsabile di 20 miliardi di EUR per promuovere l'efficienza energetica e sostituire i combustibili fossili attraverso, tra l'altro, progetti dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione sui capitoli REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a includere nel capitolo dedicato a REPowerEU dei loro piani per la ripresa e la resilienza misure che sostengono gli investimenti nella produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e nell'innovazione industriale, conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio40.
InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti e assistenza tecnica, ad esempio attraverso meccanismi di finanziamento misto. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a contribuire al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU per sostenere i prodotti finanziari disponibili per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
Gli Stati membri possono fornire sostegno a titolo dei programmi della politica di coesione, conformemente al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio41, per incoraggiare l'adozione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette in tutte le regioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e in transizione nonché nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta, attraverso pacchetti di investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi nell'innovazione, nelle capacità di produzione delle PMI, nei servizi e nella misura di formazione e miglioramento del livello delle competenze, compreso il sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità pubbliche e dei promotori. Lostrumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio42 può aiutare gli Stati membri e le regioni a elaborare strategie di crescita a zero emissioni nette, migliorare il contesto imprenditoriale, ridurre la burocrazia e accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la sostenibilità dei progetti per tecnologie a zero emissioni nette mediante l'integrazione di tali investimenti nelle catene del valore dell'Unione, avvalendosi in particolare delle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera. È opportuno tenere in considerazione l'adozione di tali misure in particolare per quanto riguarda i distretti.
Anche il Fondo per l'innovazione fornisce una modalità molto promettente ed efficiente sotto il profilo dei costi per sostenere l'aumento della produzione e della diffusione dell'idrogeno pulito e di altre tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, rafforzando in tal modo la sovranità dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie chiave per l'azione per il clima e la sicurezza energetica.
Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione degli sforzi di investimento pubblici e privati e agevolare l'integrazione e la redditività degli investimenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, nonché migliorare il coordinamento e la collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato. La piattaforma ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'assicurare una visione globale delle possibilità di finanziamento disponibili e pertinenti e nel discutere sul fabbisogno specifico di finanziamenti dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Al fine di incentivare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, la piattaforma può discutere delle modalità con cui affrontare la questione dei finanziamenti, del quadro normativo e delle garanzie di investimento e localizzazione.
Data inoltre l'importanza dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per l'approvvigionamento energetico dell'Unione, alcune restrizioni amministrative dovrebbero essere parzialmente revocate o semplificate per accelerare l'attuazione di tali progetti.
I dati e i servizi spaziali derivanti dal programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio43, in particolare da Copernicus, devono essere utilizzati nella misura del possibile per fornire informazioni sulla geologia, la biologia, l'ecologia, lo sviluppo socioeconomico e la disponibilità di risorse per le valutazioni e autorizzazioni ambientali. Tali dati e servizi, segnatamente la capacità di monitoraggio e verifica delle emissioni antropogeniche di CO2 di Copernicus, sono utili per valutare l'impatto dei progetti industriali e gli effetti dei pozzi di CO2 antropogenica sulle concentrazioni e sui flussi di gas a effetto serra a livello mondiale.
La Commissione dovrebbe, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio44, chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.
I distretti dell'idrogeno con applicazioni industriali finali svolgono un ruolo importante nella decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. REPowerEU stabilisce l'obiettivo di raddoppiare il numero dei distretti dell'idrogeno nell'Unione. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero accelerare il rilascio delle autorizzazioni, prendere in considerazione la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e dare priorità all'accesso ai finanziamenti. Per rafforzare la resilienza dell'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero garantire l'interconnessione dei distretti dell'idrogeno al di là delle frontiere dell'Unione. Gli impianti industriali che producono la propria energia e che possono fornire un contributo positivo alla produzione di energia elettrica dovrebbero essere incoraggiati a contribuire alla rete elettrica intelligente come produttori di energia mediante una semplificazione delle prescrizioni normative.
Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette possono rappresentare uno strumento importante per promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette e dell'apprendimento normativo. L'innovazione deve essere promossa attraverso spazi di sperimentazione, in quanto è necessario testare i risultati scientifici in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato. È opportuno introdurre spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette o altre tecnologie innovative in grado di consentire la transizione verso un'economia pulita e climaticamente neutra e di ridurre le dipendenze strategiche, in condizioni reali all’interno di un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato, rafforzando in tal modo l'apprendimento normativo e il loro potenziale di ampliamento e maggiore diffusione. È inoltre necessario trovare un equilibrio tra la certezza del diritto per i partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e il conseguimento degli obiettivi del diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere deroghe per gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette nel diritto nazionale, garantendo il rispetto del diritto dell'Unione e delle prescrizioni essenziali riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette stabilite dal diritto nazionale. Come annunciato nella nuova agenda europea per l'innovazione, nel 2023 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento per gli spazi di sperimentazione volto ad aiutare gli Stati membri a predisporre tali spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Tali tecnologie innovative potrebbero in ultima analisi risultare essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del sistema energetico dell'Unione.
Il piano strategico dell'Unione per le tecnologie energetiche (piano SET) riveduto nella comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2023, sostiene lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite, efficienti e competitive in termini di costi favorendo il coordinamento e la collaborazione a livello di ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita tra l'industria europea, le organizzazioni di ricerca e i rappresentanti dei governi dei paesi che partecipano al piano SET45. La revisione del piano SET mira ad allineare gli obiettivi strategici originari del piano SET al Green Deal europeo, al piano REPowerEU e al piano industriale del Green Deal, in particolare al presente regolamento. Mira a promuovere un approccio unificato per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa, sostenere le tecnologie europee a zero emissioni nette e costruire un futuro energetico sostenibile e resiliente. Il piano SET ha inciso in modo strutturale sulle azioni congiunte di ricerca e innovazione (R&I) che hanno così potuto conseguire gli obiettivi comuni di tecnologia e ricerca energetica con maggiore rapidità ed efficacia. Il piano SET ha contribuito ad allineare gli sforzi di R&I e a mobilitare i finanziamenti pubblici nazionali dei paesi partecipanti per sostenere le priorità di R&I concordate congiuntamente attraverso il partenariato per la transizione verso l'energia pulita e il partenariato «Guidare le transizioni urbane» nell'ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio46, come esempio di proficua cooperazione intersettoriale dell'Unione. Il piano SET svolge un ruolo chiave nell'attuare la dimensione ricerca, innovazione e competitività dell'Unione dell'energia dei piani nazionali per l'energia e il clima. Tuttavia, dal suo avvio nel 2007, il piano SET è stato un forum non ufficiale. Il presente regolamento imprime slancio per rafforzare il collegamento tra l'innovazione europea e la produzione di nuove tecnologie innovative.
Occorrono ulteriori lavoratori qualificati per consentire le transizioni verde e digitale, la competitività e la crescita sostenibile dell'Unione, il potenziamento delle catene di approvvigionamento delle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione e il mantenimento di posti di lavoro di qualità nell'Unione. Questo comporta un notevole fabbisogno di investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze, anche nel settore dell'istruzione e formazione professionale. La transizione energetica richiederà un aumento significativo del numero di lavoratori qualificati in vari settori, tra cui l'energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia e le materie prime, e presenta notevoli potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro di qualità. Secondo il piano SET, entro il 2030 il fabbisogno di competenze nel sottosettore dell'idrogeno per le celle a combustibile secondo le stime sarà pari a 180000 lavoratori qualificati, tecnici e ingegneri solo per quanto riguarda la produzione. Nel settore dell'energia solare fotovoltaica, solo la produzione richiederebbe fino a 66000 posti di lavoro. È pertanto della massima importanza rendere attraenti e accessibili i posti di lavoro nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette e affrontare l'attuale disallineamento tra le competenze dei lavoratori e le esigenze delle imprese.
Poiché non sarà possibile rafforzare la capacità di produzione delle tecnologie chiave a zero emissioni nette nell'Unione senza un'importante forza lavoro qualificata, è necessario introdurre misure volte a promuovere l'integrazione e l'attivazione di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne, giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), persone provenienti da un contesto migratorio, anziani e persone con disabilità. Dovrebbero essere inclusi, inoltre, lavoratori provenienti da paesi terzi, dato che l'Unione attrae solo un'esigua percentuale di migranti qualificati. Conformemente agli obiettivi della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, è importante offrire ai lavoratori nei settori ormai obsoleti e in declino un sostegno specifico per la transizione da un posto di lavoro all'altro. A tal fine occorre investire nelle competenze per tutti, adottando nel contempo un approccio mirato nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle regioni in transizione. L'obiettivo finale dovrebbe essere la creazione di posti di lavoro di qualità nell'Unione necessari per le tecnologie a zero emissioni nette, in linea con gli obiettivi in materia di occupazione e formazione previsti dal pilastro, compresi salari equi e adeguati, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la garanzia di luoghi di lavoro sicuri e salubri nonché il diritto a un apprendimento permanente di qualità. Le carenze in termini di manodopera e competenze possono anche essere dovute alla scarsa attrattività dei posti di lavoro e alle cattive condizioni di lavoro. Il miglioramento della qualità del lavoro nei settori e nelle imprese con cattive condizioni di lavoro rappresenta quindi un elemento importante per attrarre lavoratori. Basandosi sulle iniziative esistenti quali il patto europeo per le competenze, le attività a livello dell'Unione in materia di analisi e previsione del fabbisogno di competenze, come quelle svolte dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e dall'Autorità europea del lavoro, e i piani per la cooperazione settoriale sulle competenze, e tenendone pienamente conto, l'obiettivo consiste nel mobilitare tutti i soggetti pertinenti al fine di garantire la pertinenza dei programmi di formazione e aumentarne la diffusione, incluse le autorità degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, gli erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali e l'industria, in particolare le PMI, nonché tutte le tipologie di università al fine di individuare le esigenze in termini di competenze, sviluppare programmi di istruzione e formazione e realizzarli su vasta scala in modo rapido e operativo. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette hanno un ruolo fondamentale da svolgere a tale riguardo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire il sostegno finanziario pertinente anche sfruttando le possibilità offerte dal bilancio dell'Unione attraverso strumenti quali l'FSE+, InvestEU, il Fondo per una transizione giusta, Orizzonte Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione stabilito a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, REPowerEU, il programma per il mercato unico e la STEP. Il sostegno finanziario dovrebbe includere finanziamenti di avviamento forniti dalla Commissione per istituire le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette («accademie») e consentirne il funzionamento con l'obiettivo di conseguirne la sostenibilità finanziaria tre anni dopo la loro istituzione, anche ricevendo contributi finanziari dal settore privato.
Le accademie dovrebbero essere avviate per mettere a punto di programmi, contenuti e materiali di istruzione e formazione, come pure dei certificati che indichino che il programma di apprendimento è stato elaborato da una delle accademie, finalizzati al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione delle persone di tutte le età lavorative necessari per le catene del valore chiave delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché per offrire tali programmi, contenuti e materiali agli opportuni erogatori di istruzione e formazione e ad altri soggetti coinvolti nel miglioramento del livello delle competenze e nelle riqualificazione negli Stati membri, per il loro uso volontario. Le accademie dovrebbero svolgere un ruolo di facilitatori, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione, nonché per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. In tale contesto le accademie dovrebbero contribuire all'obiettivo a lungo termine di reindustrializzare e decarbonizzare simultaneamente l'Unione, rispondere alle carenze di competenze critiche nonché contribuire alla sua autonomia strategica aperta e far fronte al fabbisogno di tecnologie a zero emissioni nette realizzate nell'Unione rafforzando la sua capacità di innovazione e produzione. Le accademie dovrebbero essere avviate sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, delle carenze di competenze, sulla base di studi esistenti e obiettivi, nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette chiave per la decarbonizzazione e la trasformazione industriale. Ciascuna accademia dovrebbe elaborare un piano d'azione che stabilisca obiettivi intermedi e traguardi, anche in termini di numero di discenti da basare sulla valutazione delle carenze di competenze.
Le accademie dovrebbero incoraggiare l'insegnamento di competenze trasversali che facilitino la mobilità professionale, insieme alle altre competenze richieste. Le accademie dovrebbero rendere disponibili i loro contenuti di apprendimento in diverse lingue, in modo che i programmi di apprendimento possano essere accessibili al maggior numero possibile di discenti. Dovrebbero fornire formazioni a tutti i livelli di competenze nella misura necessaria, rivolgendosi in tal modo a tutti i livelli di istruzione e qualifiche lungo la catena del valore dei settori interessati. Gli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri possono integrare i contenuti e i materiali di istruzione e formazione elaborati dalle accademie con pertinenti informazioni supplementari, preparate a livello di Stato membro che rispecchino, ad esempio, il diritto nazionale in materia di diritti sociali e del lavoro, i contratti collettivi applicabili o prescrizioni territoriali o settoriali, coinvolgendo, se del caso, le parti sociali ed economiche. I contenuti di apprendimento dovrebbero essere rivolti anche alle persone impiegate nelle amministrazioni nazionali e locali, in particolare quelle responsabili delle autorizzazioni, della valutazione d'impatto e della regolamentazione di nuove tecnologie, contribuendo in tal modo allo sviluppo di capacità all'interno delle amministrazioni nazionali e alla riduzione delle disparità tra gli Stati membri.
Per garantire la trasparenza e la portabilità delle competenze e la mobilità dei lavoratori, le accademie svilupperanno e promuoveranno l'introduzione di certificati riguardanti i risultati dell'apprendimento, comprese, se del caso, le microcredenziali, da parte degli erogatori di istruzione e formazione. I certificati messi a punto dalle accademie possono essere rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione o dagli enti certificatori negli Stati membri, quando un programma di istruzione e formazione elaborato dalle accademie è stato completato con successo. I certificati dovrebbero essere rilasciati nel formato delle certificazioni digitali europee dell'apprendimento e possono essere integrati in Europass e, se del caso e ove fattibile, inclusi nei quadri nazionali delle qualifiche. La rete europea di servizi per l'impiego (EURES), che fornisce informazioni, consulenza e servizi di assunzione o collocamento a vantaggio dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutta l'Unione, può svolgere un ruolo significativo nella pubblicazione di posti vacanti relativi alle tecnologie a zero emissioni nette e, se del caso, nella diffusione di profili professionali europei.
La piattaforma dovrebbe fornire assistenza nell'orientare le attività delle accademie, assicurando che i loro contenuti rispondano alle carenze di competenze individuate nella valutazione effettuata dalla Commissione, e garantire una supervisione generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il rappresentante nazionale nominato possa fungere da ponte tra i pertinenti ministeri nazionali e le autorità competenti degli Stati membri nonché i rappresentanti dell'industria e le parti sociali nazionali. La piattaforma dovrebbe monitorare i progressi compiuti dalle diverse accademie, analizzare le cause profonde delle carenze di competenze e individuare in che misura la diffusione dei programmi di formazione delle accademie risponde alle carenze di competenze nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette e integra le opportunità di formazione esistenti in materia di tecnologie a zero emissioni nette negli Stati membri. La piattaforma dovrebbe riferire in merito all'attuazione dei programmi di apprendimento, anche attraverso una relazione sui progressi conseguiti da presentare tre anni dopo l'istituzione di ciascuna accademia e specificando il numero di discenti che beneficiano dei programmi delle accademie, disaggregato per settore industriale, genere, età e livello di istruzione e qualifica.
In assenza di disposizioni specifiche del diritto dell'Unione che introducono requisiti minimi di formazione per l'accesso a una professione regolamentata o per il suo esercizio, spetta agli Stati membri decidere se e come regolamentare una professione. Tuttavia, le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero frapporre ostacoli ingiustificati o sproporzionati all'esercizio di tali diritti fondamentali. La competenza di regolamentazione dell'accesso a una professione deve essere esercitata entro i limiti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, conformemente alla direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio47. Nella loro valutazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli eventuali effetti negativi che la regolamentazione delle professioni possono avere sulla disponibilità di competenze nell'industria a zero emissioni nette e adoperarsi per limitare il più possibile la regolamentazione in tali settori.
Qualora gli Stati membri stabiliscano che i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso ad attività regolamentate nell'ambito di una professione, con un particolare interesse per l'industria a zero emissioni nette in tale Stato membro, gli Stati membri dovrebbero, nel contesto dell'accesso a una professione regolamentata e al fine di agevolare la mobilità nelle professioni dell'industria a zero emissioni nette, trattare tali certificati assimilandoli a un titolo di formazione, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio48.
Il contributo delle tecnologie a zero emissioni nette agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione può concretizzarsi solo con la diffusione di tali tecnologie. È probabile che tale diffusione avverrà in parte nelle abitazioni private, ma che la maggior parte della decarbonizzazione deriverà dalla decarbonizzazione dei processi industriali. Per garantire che gli investimenti per la decarbonizzazione avvengano nell'Unione, il che è essenziale per garantire posti di lavoro di qualità e prosperità nell'Unione e conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale che il presente regolamento contribuisca a migliorare il contesto per gli investimenti per l'industria nell'Unione.
A livello dell'Unione dovrebbe essere istituita una piattaforma composta dagli Stati membri e presieduta dalla Commissione. La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri su questioni specifiche e fungere da organismo di riferimento nell'ambito del quale la Commissione e gli Stati membri coordinano le azioni e agevolano lo scambio di informazioni su questioni inerenti al presente regolamento. La piattaforma dovrebbe inoltre svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento, in particolare in relazione alle autorizzazioni, anche per quanto riguarda i punti di contatto unici, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento dei finanziamenti, l'accesso ai mercati, le competenze e gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, nonché assistere la Commissione al momento di valutare la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure, laddove la Commissione concluda che, con tutta probabilità, gli obiettivi generali del presente regolamento non saranno raggiunti. Se necessario, la piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei e invitare terzi, quali esperti o rappresentanti delle industrie a zero emissioni nette.
Ove opportuno e utile, la piattaforma dovrebbe cercare una stretta collaborazione con altre iniziative, piattaforme e gruppi pertinenti della Commissione, al fine di ricercare sinergie, condividere competenze, scambiare informazioni e promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi, evitando nel contempo duplicazioni e sovrapposizioni. La piattaforma interagirà con le alleanze industriali esistenti dell'Unione e contribuirà in tal modo ai lavori delle alleanze mediante il coinvolgimento degli Stati membri. Le principali alleanze per la collaborazione con la piattaforma sono l'alleanza europea per le batterie, l'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, l'alleanza europea per l'idrogeno pulito, l'alleanza per un'aviazione a emissioni zero, l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e l'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. I settori che attualmente non sono rappresentati nelle alleanze industriali beneficiano parimenti del quadro strutturato offerto dalla piattaforma. Per quanto riguarda i partenariati strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è prevista, se del caso, una stretta collaborazione con il comitato per le materie prime critiche.
La riduzione degli oneri normativi e amministrativi e l'esistenza di un quadro normativo adeguato sono particolarmente importanti perché le industrie possano adeguarsi efficacemente alle transizioni climatica ed energetica. L'Unione dovrebbe pertanto mirare a conseguire, entro il 2030, una riduzione significativa dell'onere normativo generale per l'industria, in particolare per l'immissione di un nuovo prodotto sul mercato interno. Tali sforzi dovrebbero, in particolare, essere compiuti nell'ambito del quadro per legiferare meglio e fatte salve le norme ambientali e del lavoro dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare la piattaforma in merito agli sviluppi relativi agli oneri normativi e amministrativi per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sulla base della relazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Progressi compiuti nella competitività delle tecnologie per l'energia pulita» e dell'indagine annuale sugli oneri del 2022 svolta dalla Commissione. Per agevolare il lavoro delle istituzioni dell'Unione volto a mantenere al minimo l'onere normativo per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette, il presente regolamento istituisce un gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette (il «gruppo consultivo scientifico»). Il gruppo consultivo scientifico dovrebbe elaborare pareri scientifici sull'impatto degli oneri normativi sulle industrie a zero emissioni nette nell'Unione, utilizzando una metodologia fondata su dati scientifici e, se del caso, tenendo conto del pacchetto di strumenti per legiferare meglio al fine di valutare l'impatto degli oneri normativi. I lavori del gruppo consultivo scientifico lasciano impregiudicate le prerogative delle istituzioni dell'Unione.
Il regolamento (UE) 2018/1999 prevede che gli Stati membri debbano presentare proposte aggiornate di piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione agli Stati membri per tali aggiornamenti, i piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima dovrebbero descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per agevolare l'incremento all'interno del loro territorio di progetti di produzione di tecnologie, attrezzature e componenti chiave efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio disponibili sul mercato. Tali piani dovrebbero inoltre descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per realizzare tale incremento attraverso sforzi di diversificazione nei paesi terzi e per consentire alle loro industrie di catturare, trasportare e immagazzinare permanentemente le emissioni di CO2 in siti di stoccaggio geologico. Tali piani dovrebbero costituire la base su cui è stabilito il fabbisogno di tecnologie a zero emissioni nette. Nel tenere conto del presente regolamento nella preparazione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione, nel più lungo termine, sia la competitività generale che la ricerca e l'innovazione nel settore delle industrie a zero emissioni nette.
Nell'ambito del piano industriale del Green Deal, la Commissione ha annunciato l'intenzione di concludere partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, intensificando i suoi sforzi per unire le forze con i partner che aderiscono all'accordo di Parigi. È probabile che la cooperazione attraverso tali partenariati promuova l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale, e sostenga partenariati che si rafforzano a vicenda tra l'Unione e i paesi terzi, compresi gli investimenti sostenibili e l'assistenza tecnica. I partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e i suoi partner e dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi globali in materia di clima. Tali partenariati possono inoltre contribuire alla diversificazione e alla resilienza dell'approvvigionamento da parte dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette e dei relativi componenti, migliorare la condivisione delle informazioni tra l'Unione e i suoi partner sullo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette e sostenere le industrie dell'Unione a zero emissioni nette nell'accesso al mercato mondiale dell'energia pulita, sostenendo nel contempo le industrie nascenti nel settore delle tecnologie energetiche pulite nei paesi terzi con chiari vantaggi comparativi. La Commissione e gli Stati membri possono coordinare i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette nell'ambito della piattaforma, discutendo sui partenariati e sui processi pertinenti già in essere, quali i partenariati verdi, i dialoghi sull'energia e le altre forme di accordi contrattuali bilaterali esistenti, nonché sulle potenziali sinergie con i pertinenti accordi bilaterali degli Stati membri con i paesi terzi.
L'Unione dovrebbe puntare a diversificare e a stimolare il commercio internazionale e gli investimenti in tecnologie a zero emissioni nette costruendo partenariati che si rafforzano a vicenda, promuovendo nel contempo rigorose norme sociali, ambientali e del lavoro a livello mondiale. Ciò dovrebbe avvenire in collaborazione e d'intesa con i paesi che condividono gli stessi principi attraverso accordi esistenti o nuovi impegni strategici. Analogamente, è opportuno perseguire una più forte cooperazione internazionale per quanto riguarda gli sforzi di ricerca e innovazione volti a sviluppare e diffondere tecnologie a zero emissioni nette in stretta collaborazione con i paesi partner, adottando un approccio aperto e bilanciato e sulla base della reciprocità e degli interessi comuni.
Al fine di riconoscere e attenuare i potenziali rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette, dovrebbe essere possibile monitorare, su base continuativa, indicatori che riflettono le tendenze del mercato, le capacità di produzione, l'innovazione, l'occupazione e le competenze, i tempi di rilascio delle autorizzazioni per tecnologie a zero emissioni nette e le capacità di iniezione di CO2. Tuttavia, attualmente non sono disponibili dati di alta qualità in misura sufficiente per monitorare tali indicatori. Poiché i compiti previsti dal presente regolamento dipendono dalla disponibilità di dati di qualità, è necessario che, nel suo monitoraggio, la Commissione introduca un ordine di priorità tra le tecnologie a zero emissioni nette in base alla loro importanza nell'Unione, adoperandosi nel contempo per migliorare la disponibilità di tali dati. La Commissione collaborerà inoltre strettamente con Eurostat, l'autorità statistica dell'Unione, per sviluppare codici comuni per le tecnologie a zero emissioni nette, necessari per l'elaborazione di relazioni e statistiche di alta qualità e in una prospettiva a lungo termine.
Qualora a norma del presente regolamento sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201649. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Nella misura in cui le misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.
Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e della neutralità climatica, quale definita nel regolamento (UE) 2021/1119, nell'intento di decarbonizzare l'economia e la società dell'Unione, e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la competitività dell'Unione.
2. Per conseguire l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:
a) ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento connesse alle tecnologie a zero emissioni nette che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in particolare individuando e sostenendo l'incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento;
b) istituire un mercato dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO2;
c) incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti mediante procedure di appalto, aste e altre forme di intervento pubblico;
d) migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie, salvaguardando e creando in tal modo posti di lavoro di qualità;
e) sostenere l'innovazione attraverso la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione tramite il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche, nonché attraverso il ricorso ad appalti precommerciali e ad appalti pubblici per soluzioni innovative;
f) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette.