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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione del 23 maggio 2025 che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/17241, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

Il regolamento (UE) 2024/1735 istituisce un quadro giuridico comune volto a rafforzare l’ecosistema di produzione dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette all’interno dell’Unione. Nell’ambito di tale quadro riveste particolare importanza il meccanismo di designazione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. I criteri di selezione per la designazione di tali progetti come strategici sono stabiliti all’articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735, che impone inoltre alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che stabilisca orientamenti volti a garantire condizioni uniformi per l’attuazione di tali criteri.

Gli orientamenti devono includere almeno indicazioni specifiche sui criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1735. Tali orientamenti dovrebbero permettere di valutare in modo più agevole se l’incremento della capacità di produzione di un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette riguarda la capacità di produzione di una tecnologia che è prima nel suo genere o la migliore disponibile e se tale incremento può essere considerato significativo.

Al fine di fornire ulteriore assistenza alle autorità nazionali, gli orientamenti includono anche considerazioni generali volte a garantire condizioni uniformi di attuazione dei criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735. Tali orientamenti dovrebbero inoltre agevolare la valutazione della conformità di un progetto al criterio di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. È inoltre opportuno fornire chiarimenti su come possa essere rispettata la soglia di dipendenza dalle importazioni del 50 % di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento summenzionato e sull’interpretazione di «quota significativa della produzione mondiale» di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del medesimo regolamento.

Le misure di cui alla presente decisione sono in linea con il parere del comitato di comitatologia per le tecnologie a zero emissioni nette,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 figurano nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen