Decisione (UE) 2025/1148 della Banca centrale europea del 2 giugno 2025 che modifica la decisione (UE) 2025/222 sull’accesso da parte dei prestatori di servizi di pagamento non bancari ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell’Eurosistema e ai conti offerti da una banca centrale dell’Eurosistema (BCE/2025/2) (BCE/2025/18)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il quarto trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1 e l’articolo 22, in combinato disposto con l’articolo 17,
Sono state apportate modifiche alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 e alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio2 relative all’accesso ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, congiuntamente denominati prestatori di servizi di pagamento non bancari (PSP-NB). Di conseguenza, è necessario modificare l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)3 (di seguito «l’indirizzo TARGET») per includere, tra l’altro, i PSP-NB tra i soggetti idonei a partecipare a TARGET. Alla luce dei ritardi in alcuni Stati membri dell’area dell’euro nel recepire nella legislazione nazionale le modifiche alle direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di rinviare le modifiche all’indirizzo TARGET. Il Consiglio direttivo ha adottato la presente decisione al fine di evitare l’incertezza giuridica che si sarebbe verificata se i PSP-NB fossero stati idonei ad accedere ad alcuni, ma non a tutti, sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell’Eurosistema, comprese le componenti di TARGET.
La decisione (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) prevede che, a decorrere dal 16 giugno 2025, i PSP-NB possano richiedere l’accesso a TARGET. È opportuno, pertanto, che tale data sia rinviata al 6 ottobre 2025, data a partire dalla quale, per motivi tecnici, si applicheranno le modifiche all’indirizzo TARGET.
La decisione (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 per consentire la migrazione dei PSP-NB attualmente registrati come titolari di addressable BIC o reachable party sul conto proprio delle banche centrali dell’Eurosistema affinché tali PSP-NB diventino partecipanti a TARGET. È opportuno che tale periodo transitorio sia prorogato come richiesto dal rinvio delle pertinenti modifiche all’indirizzo TARGET. Si ritiene ragionevole e appropriata una proroga del periodo transitorio fino al 31 marzo 2026 per consentire la migrazione e la graduale sostituzione dell’attuale connessione da parte di alcuni PSP-NB per il trattamento dei pagamenti.
Poiché le disposizioni della decisione (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) che consentono ai PSP-NB di richiedere l’accesso a TARGET si applicano a decorrere dal 16 giugno 2025, è necessario modificare tale decisione prima di tale data. Pertanto, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2025/222 (BCE/2025/2),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche
La decisione (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) è modificata come segue:
1) all’articolo 2, paragrafo 2, la data «16 giugno 2025» è sostituita dalla data «6 ottobre 2025»;
2) all’articolo 3, paragrafo 4, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 marzo 2026».
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 giugno 2025 La presidente della BCE Christine Lagarde