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Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Negli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli progressi nell’integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell’Unione, in particolare con l’adozione della normativa dell’Unione in materia di pagamenti, specialmente mediante la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5, la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7. La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8 ha ulteriormente integrato il quadro giuridico per i servizi di pagamento fissando un limite specifico alla possibilità per gli esercenti di applicare una maggiorazione ai propri clienti per l’uso di un dato mezzo di pagamento.

Il nuovo quadro giuridico dell’Unione sui servizi di pagamento è integrato dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Tale regolamento introduce, in particolare, regole sull’applicazione di commissioni interbancarie alle operazioni basate su carta e mira ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un effettivo mercato integrato dei pagamenti basati su carta.

La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora, con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento, il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche che rimettono in discussione il quadro attuale.

Dal riesame del quadro giuridico dell’Unione sui servizi di pagamento e, in particolare, dall’analisi dell’impatto della direttiva 2007/64/CE e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione dell’11 gennaio 2012 dal titolo «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile», è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide significative sotto il profilo regolamentare. Rilevanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, Internet e dispositivo mobile, rimangono frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE e, in particolare, gli elementi da esso esclusi, come determinate attività connesse ai pagamenti, si sono rivelati in alcuni casi troppo ambigui, troppo generici o semplicemente superati rispetto all’evoluzione del mercato. Tale situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Si è rivelato difficile per i prestatori di servizi di pagamento lanciare servizi di pagamento digitali innovativi, sicuri e di facile utilizzo e fornire a consumatori ed esercenti metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri. Esiste al riguardo un grande potenziale positivo che occorre sfruttare in modo più coerente.

Il continuo sviluppo di un mercato interno integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale al fine di sostenere la crescita dell’economia dell’Unione e garantire che i consumatori, i commercianti e le imprese dispongano di possibilità di scelta e condizioni di trasparenza in relazione ai servizi di pagamento in modo da trarre il massimo vantaggio dal mercato interno.

È opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l’Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l’Unione. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e tradursi in una maggiore scelta e una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando nel contempo la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

Negli ultimi anni, i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati. Ciò è dovuto alla crescente complessità tecnica dei pagamenti elettronici, al continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e all’avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. La sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato. È quindi opportuno che gli utenti di tali servizi godano di un’adeguata protezione contro tali rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il funzionamento di attività economiche e sociali cruciali.

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento e in materia di diritti e obblighi inerenti alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento si applichino, ove opportuno, anche alle operazioni in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento è situato al di fuori dello Spazio economico europeo («SEE»), al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori. Ove opportuno, tali disposizioni dovrebbero essere estese alle operazioni in tutte le valute ufficiali tra prestatori di servizi di pagamento situati nel SEE.

Le rimesse di denaro sono un semplice servizio di pagamento generalmente basato su contante fornito da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l’importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, commercianti e altri esercenti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente loro di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. È opportuno che questi servizi di pagamento delle fatture siano trattati alla stregua di una rimessa di denaro, a meno che le competenti autorità non ritengano che l’attività rientri in un altro servizio di pagamento.

La presente direttiva introduce una definizione neutra di convenzionamento delle operazioni di pagamento al fine di ricomprendervi non solo i modelli di convenzionamento tradizionali strutturati attorno all’uso delle carte di pagamento, ma anche modelli commerciali diversi, compresi quelli che comportano la presenza di più di un convenzionatore. Si dovrebbe in tal modo assicurare che i commercianti godano della medesima protezione, indipendentemente dallo strumento di pagamento usato, allorché l’attività è identica al convenzionamento delle operazioni tramite carta. I servizi tecnici offerti ai prestatori di servizi di pagamento, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali, non dovrebbero rientrare nella definizione di convenzionamento. Inoltre alcuni modelli di convenzionamento non prevedono l’effettivo trasferimento di fondi al beneficiario da parte del convenzionatore, poiché le parti possono concordare altre forme di regolamento.

L’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE delle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario è applicata con modalità molto diverse negli Stati membri. Alcuni Stati membri consentono di applicare tale esclusione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori senza un reale margine nella negoziazione o conclusione della vendita o dell’acquisto di beni o servizi. Tale applicazione dell’esclusione va al di là dell’ambito di applicazione previsto in tale direttiva e può far aumentare i rischi per i consumatori, poiché tali prestatori non sono soggetti alle norme sulla protezione garantita dal quadro giuridico. Prassi divergenti nell’applicazione producono inoltre un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato dei pagamenti. Per rispondere a tali preoccupazioni, l’esclusione dovrebbe applicarsi ove gli agenti agiscano soltanto per conto del pagatore o soltanto per conto del beneficiario, indipendentemente dal fatto che siano o meno in possesso dei fondi dei clienti. Ove agiscano per conto sia del pagatore sia del beneficiario (ad esempio mediante una piattaforma di commercio elettronico) gli agenti dovrebbero essere esclusi solo qualora non entrino mai in possesso dei fondi dei clienti o non li controllino.

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle attività di società che gestiscono il contante in transito (CIT - Cash-in-Transit companies) e alle società di gestione del contante (CMC - Cash Management Companies) allorché le attività in questione si limitano al trasporto fisico di banconote e monete.

Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all’esclusione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento significativi e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi diversi. Ciò non corrisponde alla finalità dell’esclusione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE e si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamento, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori di mercato soggetti a regolamentazione. Per contribuire a limitare tali rischi, non dovrebbe essere possibile utilizzare lo stesso strumento per effettuare operazioni di pagamento relative all’acquisto di beni e servizi all’interno di più di una rete limitata o all’acquisto di una gamma illimitata di beni e servizi. Si dovrebbe considerare che uno strumento di pagamento è utilizzato nell’ambito di una tale rete limitata se può essere utilizzato soltanto nelle circostanze seguenti: primo, per l’acquisto di beni e di servizi da determinati rivenditori o determinate catene di rivenditori, qualora le entità coinvolte siano legate direttamente da un accordo commerciale che prevede, ad esempio, l’uso di un singolo marchio di pagamento e tale marchio di pagamento è utilizzato nei punti vendita e figura - ove possibile - sullo strumento di pagamento che può essere ivi utilizzato; secondo, per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o di servizi, ad esempio allorché l’ambito di utilizzo è effettivamente limitato a un numero chiuso di beni o servizi funzionalmente collegati indipendentemente dall’ubicazione geografica del punto vendita, e terzo, se lo strumento è regolamentato da un’autorità pubblica nazionale o regionale, per fini sociali o fiscali specifici allo scopo di acquistare beni o servizi specifici.

Gli strumenti di pagamento rientranti nell’esclusione relativa alle reti limitate potrebbero annoverare tessere clienti, carte carburante, tessere di membro, tessere per i mezzi di trasporto pubblici, biglietti per il parcheggio, buoni pasto o buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l’uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l’esclusione dall’ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di commercianti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita, non dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. L’esclusione relativa alle reti limitate dovrebbe applicarsi in combinazione con l’obbligo, per i potenziali prestatori di servizi di pagamento, di notificare attività rientranti nell’ambito di applicazione della medesima.

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell’informazione se l’operatore di rete non agisce solo quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, tale esclusione rende possibili la fatturazione con l’operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali e di servizi a tecnologia vocale. Tali servizi comprendono l’intrattenimento, come chat, scaricamento di video, musica e giochi; l’informazione, ad esempio su meteo, notizie, aggiornamenti sportivi e borsa valori; la consultazione di elenchi; la partecipazione a programmi televisivi e radiofonici, ad esempio votazioni, iscrizione a concorsi, riscontro in tempo reale. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che tali operazioni di pagamento, che i consumatori ritengono comode per pagamenti di piccola entità, siano diventate un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell’ambiguità nella formulazione della relativa esclusione, quest’ultima è stata applicata in maniera disomogenea dai diversi Stati membri, determinando mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e consentendo in alcuni casi ai servizi di intermediazione di pagamento di considerarsi ricompresi, in modo illimitato, nell’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno chiarire e restringere la portata dell’ammissibilità di tale esclusione per tali prestatori di servizi precisando i tipi di operazioni di pagamento a cui si applica.

L’esclusione relativa a talune operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell’informazione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. Dovrebbe essere introdotto un chiaro riferimento alle operazioni di pagamento per l’acquisto di biglietti elettronici al fine di tenere conto degli sviluppi nei pagamenti in cui, in particolare, i clienti possono ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l’intrattenimento, il parcheggio auto e l’ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. Essi riducono in tal modo i costi di produzione e distribuzione connessi con i canali tradizionali di emissione di biglietti cartacei e aumentano la convenienza per il cliente grazie a modi semplici e nuovi di acquisto dei biglietti. Per alleviare l’onere sulle entità che raccolgono donazioni a fini caritatevoli, le operazioni di pagamento in relazione a quest’ultime dovrebbero essere escluse. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare l’esclusione alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritatevoli registrate. L’esclusione nel complesso dovrebbe applicarsi soltanto allorché il valore dell’operazione è inferiore a una determinata soglia, al fine di limitarla chiaramente ai pagamenti con basso profilo di rischio.

L’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ha facilitato la creazione di «stabilimenti di pagamento» e di «stabilimenti di incasso» a livello di tutta l’Unione, consentendo la centralizzazione delle operazioni di pagamento di un medesimo gruppo. A tale riguardo è opportuno che le operazioni di pagamento tra un’impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, da parte di un prestatore di servizi di pagamento appartenente al medesimo gruppo, siano escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. La raccolta di ordini di pagamento per conto del gruppo da parte di un’impresa madre o della relativa filiazione in vista della successiva trasmissione a un prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe essere considerata un servizio di pagamento ai fini della presente direttiva.

La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante («ATM») indipendenti dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. Tale esclusione ha stimolato la crescita di servizi ATM indipendenti in molti Stati membri, soprattutto nelle zone meno popolate. Escludere completamente quella parte in rapida crescita del mercato degli ATM dall’ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe tuttavia creare confusione circa le commissioni sui prelievi. In situazioni transfrontaliere ciò potrebbe sfociare in un doppio addebito per lo stesso prelievo sia da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto che del gestore dell’ATM. Di conseguenza, al fine di mantenere la prestazione di servizi ATM assicurando nel contempo la chiarezza circa le commissioni sui prelievi, è opportuno mantenere da un lato l’esclusione e, dall’altro, imporre agli operatori ATM di osservare specifiche disposizioni sulla trasparenza previste dalla presente direttiva. Inoltre, le commissioni applicate dai gestori di ATM dovrebbero applicarsi fatto salvo il regolamento (CE) n. 924/2009.

I prestatori di servizi che intendono beneficiare di un’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE spesso non hanno consultato le autorità per verificare se le loro attività rientrassero nell’ambito di applicazione della direttiva o ne fossero escluse, ma si sono basati esclusivamente sulle proprie valutazioni. Ne è conseguita un’applicazione difforme di talune esclusioni a seconda dello Stato membro. Alcune di tali esclusioni potrebbero inoltre essere state utilizzate dai prestatori di servizi di pagamento per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall’ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. I prestatori di servizi dovrebbero pertanto essere tenuti a notificare tale tipo di attività alle autorità competenti affinché queste possano valutare se sono soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni e al fine di garantire un’interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. In particolare, per tutte le esclusioni basate sul rispetto di una soglia dovrebbe essere prevista una procedura di notifica al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti specifici.

Inoltre è importante introdurre l’obbligo, a carico dei potenziali prestatori di servizi di pagamento, di notificare alle autorità competenti le attività da essi offerte nel quadro di una rete limitata sulla base dei criteri di cui alla presente direttiva se il valore delle operazioni di pagamento è superiore a una determinata soglia. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le attività così notificate possano essere considerate attività prestate nel quadro di una rete limitata.

La definizione dei servizi di pagamento dovrebbe essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.

La presente direttiva dovrebbe seguire l’approccio adottato nella direttiva 2007/64/CE, che si applica a tutti i tipi di servizi di pagamento elettronici. Pertanto, non sarebbe opportuno che le nuove norme si applicassero ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario.

È opportuno che la presente direttiva non si applichi alle operazioni di pagamento effettuate in contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Essa non dovrebbe neanche applicarsi alle operazioni di pagamento basate su assegni cartacei, poiché per loro natura questi non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che le buone prassi in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente direttiva.

È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione, ossia gli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono essere utilizzati per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10, gli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che può essere utilizzata per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2009/110/CE, gli istituti di pagamento e gli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale. L’applicazione di tale quadro giuridico dovrebbe limitarsi ai prestatori di servizi che prestano servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare in conformità della presente direttiva.

La presente direttiva stabilisce norme relative all’esecuzione delle operazioni di pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE. Tuttavia, la presente direttiva non regolamenta l’emissione di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE. Pertanto, agli istituti di pagamento non dovrebbe essere consentito emettere moneta elettronica.

La direttiva 2007/64/CE ha istituito un regime prudenziale introducendo un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. A tal fine, la direttiva 2007/64/CE ha introdotto una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, ossia gli «istituti di pagamento», prevedendo l’autorizzazione di persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In tal modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta l’Unione.

Successivamente all’adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, specialmente nel settore dei pagamenti tramite Internet. In particolare si sono evoluti i servizi di disposizione di ordine di pagamento nel settore del commercio elettronico. Tali servizi di pagamento svolgono un ruolo nei pagamenti in detto settore mediante un software che fa da ponte tra il sito web del commerciante e la piattaforma di online banking della banca del pagatore per disporre pagamenti via Internet sulla base di bonifici.

Inoltre, gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno portato anche alla nascita di una serie di servizi accessori, ad esempio servizi di informazione sui conti. Tali servizi forniscono all’utente di servizi di pagamento informazioni online aggregate su uno o più conti di pagamento, detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento, a cui si ha accesso mediante interfacce online del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. L’utente di servizi di pagamento può così disporre immediatamente di un quadro generale della sua situazione finanziaria in un dato momento. Anche tali servizi dovrebbero essere trattati nella presente direttiva al fine di garantire ai consumatori una protezione adeguata relativamente ai dati di pagamento e contabili nonché la certezza giuridica legata allo status di prestatore di servizi di informazione sui conti.

I servizi di disposizione di ordine di pagamento consentono al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di assicurare al beneficiario che il pagamento è stato disposto così da incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi. Tali servizi offrono una soluzione a basso costo per i commercianti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti online anche senza carte di pagamento. Poiché non sono attualmente soggetti alla direttiva 2007/64/CE, i servizi di disposizione di ordine di pagamento non sono necessariamente soggetti alla vigilanza di un’autorità competente e non devono rispettare i requisiti di cui alla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati, con particolare riguardo alla protezione dei dati degli utenti di servizi di pagamento in conformità delle norme dell’Unione sulla protezione dei dati. È quindi opportuno che le nuove disposizioni affrontino tali aspetti.

Le credenziali di sicurezza personalizzate, usate per l’autenticazione sicura del cliente dall’utente del servizio di pagamento o dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sono in genere quelle rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non stabiliscono necessariamente una relazione contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e, indipendentemente dal modello commerciale usato dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero consentire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per disporre un determinato pagamento per conto del pagatore.

Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, se presta esclusivamente tale tipo di servizi, non detiene in alcuna fase della catena di pagamento i fondi dell’utente. Allorché intende prestare altri servizi di pagamento per i quali detenere fondi dell’utente è necessario, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe essere pienamente autorizzato per quei servizi.

I servizi di ordine di pagamento si basano sull’accesso, diretto o indiretto, dei prestatori di detti servizi al conto del pagatore. Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto che fornisce un meccanismo per l’accesso indiretto dovrebbe altresì consentire l’accesso diretto ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

La presente direttiva dovrebbe prefiggersi di garantire continuità nel mercato, consentendo ai prestatori di servizi nuovi ed esistenti di offrire i propri servizi in un quadro regolamentare chiaro e armonizzato, indipendentemente dal modello commerciale da essi applicato. Fino a che tali disposizioni non siano applicate e fatta salva l’esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni di pagamento e la tutela del cliente dal rischio comprovabile di frode, gli Stati membri, la Commissione, la Banca centrale europea (BCE) e Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11 (ABE) dovrebbero garantire la concorrenza leale su tale mercato evitando discriminazioni ingiustificate a danno degli operatori esistenti. Qualsiasi prestatore di servizi di pagamento, compresi i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente di servizi di pagamento, dovrebbe poter offrire servizi di disposizione di ordine di pagamento.

La presente direttiva non modifica sostanzialmente le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento. Come nella direttiva 2007/64/CE, le condizioni includono requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. A tale riguardo è necessario un solido regime comprendente capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo della varietà esistente nel settore dei servizi di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire l’applicazione di vari metodi combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che i requisiti per gli istituti di pagamento riflettano il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano pertanto rischi più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento dovrebbe essere vietato raccogliere depositi da utenti, mentre dovrebbe essere loro consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Le norme prudenziali richieste, compreso il capitale iniziale, dovrebbero essere adeguate al rischio correlato ai rispettivi servizi di pagamento prestati dall’istituto di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento che offrono esclusivamente servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero essere considerati di rischio medio per quanto riguarda il capitale iniziale.

I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti, allorché prestano esclusivamente detti servizi, non detengono fondi dei clienti. Conseguentemente, sarebbe sproporzionato imporre a tali operatori del mercato requisiti di fondi propri. Non di meno, è importante che siano in grado di far fronte alle responsabilità in relazione alle loro attività. Dovrebbe pertanto essere loro imposta un’assicurazione per responsabilità civile professionale o una garanzia comparabile. L’ABE dovrebbe emanare orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui criteri da seguire da parte degli Stati membri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per responsabilità civile professionale o della garanzia comparabile. L’ABE non dovrebbe distinguere tra assicurazione per responsabilità civile professionale e garanzia comparabile, poiché dovrebbero essere intercambiabili.

Al fine di evitare abusi del diritto di stabilimento è necessario disporre che l’istituto di pagamento che chiede l’autorizzazione in uno Stato membro presti almeno parte della sua attività di servizio di pagamento in detto Stato membro.

È opportuno prevedere che i fondi dei clienti di servizi di pagamento siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento. Requisiti in materia di tutela sono necessari quando un istituto di pagamento è in possesso dei fondi del cliente di servizi di pagamento. Ove lo stesso istituto di pagamento esegua un’operazione di pagamento sia per il pagatore che per il beneficiario e una linea di credito è fornita al pagatore, potrebbe essere opportuno tutelare i fondi a favore del beneficiario una volta che questi rappresentano il credito del beneficiario nei confronti dell’istituto di pagamento. È inoltre opportuno che gli istituti di pagamento siano soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La presente direttiva non modifica gli obblighi degli istituti di pagamento in materia di redazione dei documenti contabili o di revisione dei conti annuali e consolidati. Gli istituti di pagamento devono redigere i loro conti annuali e consolidati in conformità della direttiva 86/635/CEE del Consiglio12 e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio13. I conti annuali e i conti consolidati devono formare oggetto di revisione, a meno che l’istituto di pagamento non sia esentato da tale obbligo in virtù di tali direttive.

È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento, quando prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, detengano sempre conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento. Per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di prestare servizi di pagamento, è indispensabile che questi abbiano la possibilità di aprire e detenere conti presso gli enti creditizi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’accesso a tali conti sia fornito in modo non discriminatorio e proporzionato al legittimo scopo che si intende perseguire. Può trattarsi di un accesso di base, che dovrebbe però essere sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di prestare i propri servizi in modo agevole ed efficiente.

È opportuno che la presente direttiva disciplini la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l’emissione di carte di credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito in relazione alle loro attività transfrontaliere solo a condizione che sia concesso al fine di facilitare i servizi di pagamento, sia a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving, e che per il suo rifinanziamento siano principalmente utilizzati i fondi propri dell’istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. È opportuno che tali regole lascino impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, nonché altre pertinenti normative dell’Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.

Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di eventuali autorizzazioni concesse ha dato prova di funzionare adeguatamente. È tuttavia opportuno che la cooperazione tra le autorità competenti sia rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di un’applicazione e interpretazione uniformi della presente direttiva, nei casi in cui un istituto di pagamento autorizzato intenda prestare servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi («passaporto»), anche tramite Internet. L’ABE dovrebbe fornire assistenza per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti nel contesto della cooperazione transfrontaliera in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Dovrebbe inoltre elaborare una serie di progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di dati.

Per rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento che sono autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o registrati presso di esse, compresi gli agenti, e per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori nell’Unione, è necessario garantire l’accesso agevole del pubblico all’elenco delle entità che prestano servizi di pagamento. L’ABE dovrebbe pertanto sviluppare e gestire un registro centrale in cui pubblica l’elenco di nomi delle entità che prestano servizi di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i dati da essi forniti siano aggiornati. Tali misure dovrebbero altresì contribuire a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti.

È opportuno aumentare la disponibilità di informazioni precise e aggiornate imponendo agli istituti di pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine qualsiasi modifica che incida sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in relazione all’autorizzazione, compresi ulteriori agenti, o entità cui vengono esternalizzate attività. È inoltre opportuno che le autorità competenti verifichino, in caso di dubbio, che le informazioni pervenute siano esatte.

Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che gli istituti di pagamento operanti nel loro territorio e la cui sede amministrativa è situata in un altro Stato membro riferiscano loro periodicamente sulle attività svolte nel loro territorio a fini statistici e d’informazione. Qualora tali istituti di pagamento operino ai sensi del diritto di stabilimento, le suddette informazioni dovrebbero poter altresì essere usate per controllare l’osservanza dei titoli III e IV della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero poter chiedere agli istituti di pagamento stessi di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio, al fine di facilitare la vigilanza delle autorità competenti sulle reti di agenti. L’ABE dovrebbe elaborare progetti di norme di regolamentazione per fissare i criteri in base ai quali determinare i casi in cui sia opportuno nominare un punto di contatto centrale e le relative funzioni. La prescrizione di nominare un punto di contatto centrale dovrebbe essere proporzionata all’obiettivo di assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza dei titoli III e IV nello Stato membro ospitante.

In casi urgenti, quando sia necessario intervenire immediatamente per affrontare una grave minaccia agli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante - ad esempio frodi su vasta scala - le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter adottare misure cautelari, contestualmente alla cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine e in attesa che siano adottate misure da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Tali misure dovrebbero essere adeguate, proporzionate al fine, non discriminatorie e temporanee. Ogni misura dovrebbe essere adeguatamente giustificata. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’istituto di pagamento pertinente e le altre autorità interessate, ad esempio la Commissione e l’ABE, dovrebbero essere informate in anticipo o, ove ciò non sia possibile data l’urgenza, senza indebito ritardo.

Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi che dovrebbero essere attribuiti alle autorità competenti nell’ambito della vigilanza concernente l’osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla riservatezza. Fatto salvo il controllo di un’autorità indipendente (garante nazionale della protezione dei dati) e in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci nel caso in cui vi sia la possibilità che l’esercizio di tali poteri possa comportare abusi o arbitrarietà che sfocino in gravi interferenze con tali diritti, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato.

È importante garantire che tutti i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti a determinati obblighi minimi di natura legale e regolamentare. Pertanto è auspicabile richiedere la registrazione dell’identità e della sede di tutti i soggetti che prestano servizi di pagamento, compresi i soggetti che non sono in grado di soddisfare tutte le condizioni per l’autorizzazione come istituti di pagamento. Tale approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine è opportuno che, anche nel caso di soggetti esenti dal rispetto di tutte o parte delle condizioni richieste per l’autorizzazione, gli Stati membri li iscrivano nel registro degli istituti di pagamento. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di esenzione sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al valore delle operazioni di pagamento. È opportuno che gli istituti di pagamento beneficiari di un’esenzione non abbiano il diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e non esercitino indirettamente tali diritti in quanto membri di un sistema di pagamento.

Considerate la natura specifica dell’attività svolta e i rischi legati alla prestazione di servizi di informazione sui conti, è opportuno prevedere un regime prudenziale specifico per i prestatori di servizi di informazione sui conti. Ai prestatori di servizi di informazione sui conti, dovrebbe essere consentito di prestare servizi su base transfrontaliera beneficiando del regime di «passaporto».

Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. È tuttavia opportuno che tale accesso sia soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l’integrità e la stabilità di tali sistemi. Ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento dovrebbe assumersi il rischio del sistema scelto e fornire al sistema stesso la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono i sistemi a quattro parti delle carte nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l’Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione delle condizioni dell’autorizzazione di cui sono dotati, è necessario chiarire le regole in materia di accesso ai sistemi di pagamento.

È opportuno prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati, in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano di un’esenzione a norma della presente direttiva nonché di un’esenzione a norma dell’articolo 3 della direttiva 2009/110/CE in considerazione delle differenze nei rispettivi quadri prudenziali. In ogni caso, le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze nei costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che rimangano impregiudicati sia il diritto degli Stati membri di limitare l’accesso a sistemi di importanza sistemica a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, sia le competenze della BCE e del Sistema europeo di banche centrali in materia di accesso ai sistemi di pagamento.

La presente direttiva non pregiudica l’ambito di applicazione della direttiva 98/26/CE. Tuttavia, al fine di assicurare la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento, un partecipante a un sistema di pagamento designato soggetto alle condizioni della direttiva 98/26/CE che presti servizi in relazione a tale sistema a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato dovrebbe anche - se così gli è richiesto - dare accesso a tali servizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria a qualsiasi altro prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato. I prestatori di servizi di pagamento a cui viene concesso tale accesso non dovrebbero tuttavia essere considerati partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE e non dovrebbero pertanto beneficiare della protezione fornita da tale direttiva.

Le disposizioni relative all’accesso ai sistemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai sistemi costituiti e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. Tali sistemi possono funzionare in concorrenza diretta con i sistemi di pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta adeguatamente dai sistemi di pagamento. Essi includono gli schemi a tre parti, come gli schemi di carte a tre parti, nella misura in cui non funzionano mai come effettivi schemi di carte a quattro parti, ad esempio appoggiandosi a titolari di licenze, agenti o partner multimarchio in co-branding. Tali sistemi includono anche, di norma, i servizi di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione, nei quali il gestore dello schema è il prestatore di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, nonché i sistemi interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi di pagamento chiusi possono fare ai sistemi di pagamento ordinari sarebbe inopportuno garantire a terzi l’accesso a tali sistemi di pagamento proprietari chiusi. Tuttavia tali sistemi chiusi dovrebbero sempre essere soggetti alle norme in materia di concorrenza dell’Unione e nazionali, che possono richiedere che sia garantito l’accesso a detti schemi al fine di mantenere un’effettiva concorrenza sui mercati dei pagamenti.

Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni a cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di stabilire diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri possano stabilire che le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione16, debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso, è opportuno che alcune disposizioni di base della presente direttiva si applichino sempre, a prescindere dallo status dell’utente.

La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa ed essere in grado di scegliere liberamente in tutta l’Unione, tutti gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, la presente direttiva fissa i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario, sufficiente e comprensibile di informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

È opportuno che i consumatori siano protetti contro le pratiche sleali e ingannevoli, in conformità della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, con le direttive 2000/31/CE18, 2002/65/CE19, 2008/48/CE, 2011/83/UE20 e 2014/92/UE21 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni di dette direttive trovano applicazione. Tuttavia, è opportuno in particolare chiarire la relazione tra la presente direttiva e la direttiva 2002/65/CE in materia di obblighi di informazione precontrattuale.

Al fine di accrescere l’efficacia le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un formato standard. Tuttavia, i requisiti di informazione riguardanti le operazioni di pagamento singole dovrebbero essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.

In pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle operazioni di pagamento singole. In presenza di un conto di pagamento o di uno specifico strumento di pagamento, è necessario un contratto quadro. Pertanto, è opportuno che i requisiti di informazione preventiva sui contratti quadro siano ampi e che le informazioni siano sempre fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, quali gli estratti conto stampati dagli sportelli automatici, i CD-ROM, i DVD, i dischi rigidi dei personal computer in cui possono essere memorizzati i messaggi di posta elettronica, nonché i siti Internet, sempre che tali siti consentano di recuperarle agevolmente durante un periodo di tempo sufficiente ai fini dell’accesso all’informazione e a condizione che tali siti consentano la riproduzione delle informazioni memorizzate in formato inalterato. Tuttavia, è opportuno che il modo in cui devono essere fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento eseguite possa essere deciso nell’ambito del contratto quadro tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento, come ad esempio che nel servizio di Internet banking tutte le informazioni sul conto di pagamento siano rese accessibili online.

Nelle operazioni di pagamento singole dovrebbero sempre essere fornire solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l’ordine di pagamento, non dovrebbe essere necessario esigere in ogni caso che le informazioni debbano essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter fornire informazioni oralmente allo sportello o renderle facilmente accessibili in altro modo, ad esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano rese disponibili informazioni su dove sono reperibili altre informazioni più dettagliate, ad esempio il sito web. Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite anche su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

È opportuno che la presente direttiva preveda il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Inoltre i consumatori dovrebbero poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da poter paragonare i servizi e le condizioni offerti dai prestatori di servizi di pagamento e verificare, in caso di controversie, i propri diritti e obblighi contrattuali, mantenendo in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori. Tali disposizioni dovrebbero rispettare la direttiva 2002/65/CE. Le specifiche disposizioni sulla gratuità delle informazioni nella presente direttiva non dovrebbero avere l’effetto di permettere l’addebito di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

È opportuno che il modo in cui l’informazione richiesta è fornita dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento tenga conto delle esigenze di quest’ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l’accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. La presente direttiva dovrebbe pertanto distinguere tra due modalità con cui il prestatore di servizi di pagamento deve fornire informazioni: l’informazione dovrebbe essere fornita attivamente dal prestatore di servizi di pagamento a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza alcuna sollecitazione da parte dell’utente di servizi di pagamento, oppure l’informazione dovrebbe essere messa a disposizione dell’utente di servizi di pagamento a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni. Nella seconda situazione è opportuno che l’utente di servizi di pagamento si attivi per ottenere le informazioni, ad esempio chiedendole espressamente al prestatore di servizi di pagamento, accedendo alla casella di posta elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento provveda affinché l’accesso all’informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per l’utente.

Inoltre è opportuno che il consumatore riceva senza spese aggiuntive le informazioni di base sulle operazioni di pagamento eseguite. In caso di un’operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. Analogamente, è opportuno che anche le successive informazioni relative a operazioni di pagamento nell’ambito di un contratto quadro siano fornite su base mensile a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del cliente, le parti dovrebbero poter concordare l’addebito di spese per informazioni più frequenti o aggiuntive. Al fine di tenere conto delle diverse prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prescrivere che l’estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo o altro supporto durevole sia sempre fornito gratuitamente.

Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di recedere da un contratto quadro senza dover sostenere spese. Tuttavia, se un consumatore recede dal contratto entro i primi sei mesi di efficacia del medesimo, si dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di pagamento di addebitare le spese in linea con i costi sostenuti per il recesso dal contratto quadro da parte del consumatore. Il termine di preavviso dovrebbe essere, per i consumatori, non superiore a un mese e, per i prestatori di servizi di pagamento, non inferiore a due mesi. È opportuno che la presente direttiva faccia salvo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell’Unione o nazionale pertinente, ad esempio quella in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.

Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre, nell’interesse del consumatore, restrizioni o divieti relativamente a modifiche unilaterali delle condizioni di un contratto quadro, ad esempio nel caso in cui la modifica non sia giustificata.

Le disposizioni contrattuali non dovrebbero avere quale scopo o effetto quello di discriminare i consumatori che sono legalmente residenti nell’Unione per via della cittadinanza o del luogo di residenza. Ad esempio, se un contratto quadro prevede il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe avere la possibilità di invocare tale diritto semplicemente perché l’utente del servizio di pagamento ha cambiato il luogo di residenza nell’Unione.

Per quanto riguarda le spese, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. È pertanto opportuno prevedere che, di norma, le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. L’importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in quanto è opportuno che le disposizioni della presente direttiva non influiscano sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non addebita ai consumatori l’accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare solo al beneficiario (commerciante) le spese di utilizzo del servizio di pagamento, nel qual caso non vengono imposte spese al pagatore. È possibile che i sistemi di pagamento applichino spese nella forma di una commissione di sottoscrizione. Le disposizioni sull’importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulla determinazione dei prezzi tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.

Diverse prassi nazionali in materia di applicazione di spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento («maggiorazioni») hanno portato a un’estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell’Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. I commercianti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e addebitano tali maggiorazioni ai consumatori. Vi sono inoltre molti esempi di commercianti che impongono ai consumatori maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è fortemente motivata dal fatto che il regolamento (UE) 2015/751 stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie per i pagamenti basati su carta. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente principale delle commissioni applicate dai commercianti per pagamenti basati su carta. Le maggiorazioni rappresentano una pratica di orientamento utilizzato talvolta dai commercianti per compensare i costi aggiuntivi dei pagamenti basati su carta. Il regolamento (UE) 2015/751 fissa dei limiti alle commissioni interbancarie. Tali limiti troveranno applicazione prima del divieto stabilito dalla presente direttiva. Conseguentemente, è opportuno che gli Stati membri valutino se impedire ai beneficiari di applicare commissioni per l’utilizzo di strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono regolamentate nel capo II del regolamento (UE) 2015/751.

La presente direttiva riconosce la rilevanza degli istituti di pagamento; non di meno gli enti creditizi restano la principale porta d’accesso dei consumatori per ottenere strumenti di pagamento. L’emissione di uno strumento di pagamento basato su carta da parte di un prestatore di servizi di pagamento, sia esso un ente creditizio o un istituto di pagamento, diverso da quello di radicamento del conto del cliente, genererebbe maggiore concorrenza sul mercato e quindi una scelta più ampia e un’offerta migliore per i consumatori. Pur essendo oggi la maggior parte dei pagamenti nei punti vendita basata su carta, non di meno il livello attuale di innovazione nel settore dei pagamenti potrebbe far sì che, nei prossimi anni, emergano rapidamente nuovi canali di pagamento. È pertanto opportuno che, nel mentre riesamina la presente direttiva, la Commissione presti particolare attenzione a tali sviluppi e alla necessità di un’eventuale revisione dell’ambito di applicazione della disposizione sulla conferma della disponibilità di fondi. Dal punto di vista del prestatore di servizi di pagamento emittente lo strumento di pagamento basato su carta, in particolare le carte di debito, ottenere conferma della disponibilità di fondi sul conto del cliente dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consentirebbe all’emittente di gestire meglio e di ridurre il rischio di credito. Nel contempo tale conferma non dovrebbe consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore.

L’uso di una carta o di uno strumento di pagamento basato su carta per effettuare un pagamento comporta spesso la generazione di un messaggio di conferma della disponibilità di fondi e ne risultano due operazioni di pagamento. La prima avviene tra l’emittente e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del commerciante, mentre la seconda, di solito un addebito diretto, avviene tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore e l’emittente. Entrambe le operazioni dovrebbero essere trattate alla stregua di ogni altra operazione equivalente. I prestatori di servizi di pagamento emittenti strumenti di pagamento basati su carta dovrebbero godere degli stessi diritti ed essere soggetti agli stessi obblighi ai sensi della presente direttiva, a prescindere dal fatto che siano o meno i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, in particolare in termini di responsabilità (ad esempio autenticazione) nei confronti dei diversi soggetti della catena di pagamento. Poiché la richiesta del prestatore di servizi di pagamento e la conferma della disponibilità di fondi possono avvenire attraverso sicuri canali di comunicazione, procedure tecniche e infrastrutture di comunicazione tra prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o prestatori di servizi di informazione sui conti e prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto già esistenti, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie, non dovrebbero insorgere costi aggiuntivi a carico dei prestatori di servizi di pagamento e dei titolari delle carte,. Inoltre, sia che l’operazione di pagamento avvenga in un contesto Internet (ossia il sito web di un esercente), sia che avvenga in un punto vendita, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe avere l’obbligo di fornire la conferma richiesta dall’emittente solo se i conti detenuti dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto sono accessibili elettronicamente per tale conferma almeno online. Vista la natura specifica della moneta elettronica, non dovrebbe essere possibile applicare tale meccanismo alle operazioni di pagamento disposte mediante strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica, quale definita dalla direttiva 2009/110/CE.

L’obbligo di mantenere la sicurezza delle credenziali personalizzate riveste la massima importanza al fine di proteggere i fondi dell’utente di servizi di pagamento e limitare i rischi connessi alla frode e all’accesso non autorizzato al conto di pagamento. Tuttavia, termini e condizioni o altri obblighi imposti dai prestatori di servizi di pagamento agli utenti dei servizi di pagamento in relazione alla sicurezza delle credenziali personalizzate non dovrebbero essere redatti in modo tale da impedire agli utenti dei servizi di pagamento di utilizzare i servizi offerti da altri prestatori di servizi di pagamento, tra cui i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti. Inoltre, tali termini e condizioni non dovrebbero contenere disposizioni tali da rendere più difficile in alcun modo l’uso di servizi di pagamento di altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sensi della presente direttiva.

Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare quanto prima il prestatore di servizi di pagamento in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite, sempre che il prestatore di servizi di pagamento abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se il termine per la notifica è rispettato dall’utente di servizi di pagamento, è opportuno che l’utente si possa rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione nazionali. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.

Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare immediatamente l’importo dell’operazione al pagatore. Tuttavia, se sussiste il forte sospetto di un’operazione non autorizzata derivante da un comportamento fraudolento dell’utente dei servizi di pagamento e se il sospetto si fonda su ragioni obiettive comunicate all’autorità nazionale pertinente, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere in grado di svolgere un’indagine in tempi ragionevoli prima di rimborsare il pagatore. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell’accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito dell’importo. Al fine di incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al relativo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l’utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto, un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire una protezione armonizzata e di livello elevato degli utenti nell’Unione. Non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità a carico del pagatore qualora questi non sia stato in grado di venire a conoscenza della perdita, del furto o dell’appropriazione indebita dello strumento di pagamento. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del proprio strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall’uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

Per valutare l’eventuale negligenza o grave negligenza da parte dell’utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Non di meno, il concetto di negligenza implica la violazione del dovere di diligenza, mentre per negligenza grave si dovrebbe intendere un comportamento che si spinge oltre la semplice negligenza e implica un grado significativo di mancanza di diligenza; ad esempio, lasciare le credenziali usate per autorizzare un’operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi. I termini e le condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l’onere della prova per il consumatore o ridurre l’onere della prova per l’emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, in situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è utilizzato presso il punto vendita, come nel caso dei pagamenti online, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati.

È opportuno prevedere disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi non siano consumatori, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare meglio il rischio di frode e di adottare contromisure. Al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, i pagatori dovrebbero avere sempre il diritto di chiedere il rimborso al proprio prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche qualora un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento sia coinvolto nell’operazione di pagamento. Ciò non pregiudica la ripartizione delle responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento.

In caso di servizi di ordine di pagamento, servizi di disposizione di ordine di pagamento, diritti e obblighi degli utenti dei servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti dovrebbero essere adeguati al servizio prestato. In particolare, è opportuno che una ripartizione delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore dei servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell’operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell’operazione sotto il loro controllo.

La presente direttiva si prefigge di aumentare la protezione del consumatore in caso di operazioni di pagamento basate su carta in cui l’esatto importo dell’operazione non è noto al momento in il pagatore consente all’esecuzione dell’operazione di pagamento, ad esempio nelle stazioni di rifornimento automatiche, nei contratti di noleggio auto o nelle prenotazioni alberghiere. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe poter bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest’ultimo ha prestato il suo consenso a che un importo determinato sia bloccato e i fondi, dopo la ricezione dell’informazione sull’esatto importo dell’operazione di pagamento e al più tardi immediatamente dopo la ricezione dell’ordine di pagamento, dovrebbero essere sbloccati senza indebito ritardo.

Il progetto SEPA si prefigge di sviluppare ulteriormente i servizi comuni di pagamento a livello di Unione per sostituire i servizi nazionali esistenti riguardo ai pagamenti denominati in euro. Al fine di assicurare la migrazione completa dei bonifici e degli addebiti diretti a livello di Unione, il regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. Con riferimento agli addebiti diretti, lo stesso regolamento prevede che il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio prestatore di servizi di pagamento (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), e che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario. Lo schema attuale, finora l’unico paneuropeo, di addebito diretto per i pagamenti in euro da parte dei consumatori messo a punto dal consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council – EPC) si basa sul principio in base al quale il mandato di eseguire un addebito diretto è conferito dal pagatore al beneficiario e, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, è conservato dal beneficiario. Il mandato può anche essere conservato da terzi per conto del beneficiario. Per assicurare un ampio sostegno pubblico alla SEPA e un livello elevato di protezione dei consumatori all’interno della stessa SEPA, l’attuale schema paneuropeo di addebito diretto prevede, per i pagamenti autorizzati, un diritto di rimborso incondizionato. Rispecchiando tale realtà, la presente direttiva si prefigge di stabilire un diritto di rimborso incondizionato come requisito generale per tutte le operazioni di addebito diretto denominate in euro nell’Unione. Tuttavia, parallelamente alla SEPA, schemi tradizionali di addebito diretto non in euro continuano ad esistere negli Stati membri la cui moneta non è l’euro. Tali schemi danno prova di efficienza e assicurano al pagatore lo stesso livello elevato di protezione con altre cautele, non sempre basate sul diritto al rimborso incondizionato. In tal caso il pagatore dovrebbe essere tutelato dalla norma generale sul rimborso allorché l’operazione di pagamento eseguita supera l’importo che si poteva ragionevolmente prevedere. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme in materia di diritto di rimborso più favorevoli per il pagatore. La domanda di prodotti specifici di addebito diretto denominato in euro all’interno della SEPA è una realtà, come dimostra il fatto che continuano ad esistere taluni servizi di pagamento tradizionali in euro in alcuni Stati membri. Sarebbe ragionevole permettere al pagatore e al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di convenire in un contratto quadro che il pagatore non abbia diritto al rimborso in situazioni in cui il pagatore, qualora questi sia tutelato o perché ha dato il consenso ad eseguire l’operazione direttamente al suo prestatore di servizi di pagamento, anche nel caso in cui tale prestatore di servizi di pagamento agisca per conto del beneficiario o perché, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento o il beneficiario abbiano fornito o reso disponibili nel modo convenuto al pagatore le informazioni sulla futura operazione di pagamento almeno quattro settimane prima della scadenza. In ogni caso, il pagatore dovrebbe essere sempre tutelato dalla norma generale in materia di rimborsi nell’eventualità di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite.

Per la pianificazione finanziaria e l’adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, occorre che i consumatori e le imprese abbiano la certezza circa il tempo necessario per eseguire l’ordine di pagamento. Pertanto, è opportuno che la presente direttiva stabilisca il momento in cui diritti e obblighi diventano effettivi, ossia quello in cui il prestatore di servizi di pagamento riceve l’ordine di pagamento, anche quando il prestatore di servizi di pagamento abbia avuto la possibilità di riceverlo tramite gli strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi di pagamento, nonostante un eventuale precedente coinvolgimento nel processo di creazione e trasmissione dell’ordine di pagamento, ad esempio controlli di sicurezza e della disponibilità dei fondi, informazioni sull’uso del codice di identificazione personale o il rilascio di una promessa di pagamento. Inoltre, è opportuno che la ricezione di un ordine di pagamento abbia luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l’ordine di pagamento da addebitare sul conto del pagatore. Il giorno o il momento in cui un beneficiario trasmette al prestatore di servizi di pagamento ordini di pagamento per la riscossione, ad esempio di pagamenti tramite carta o di addebiti diretti, o in cui il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione mediante un credito contingente sul conto non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. È opportuno che gli utenti possano fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o legale di rifiutarlo. Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento rifiuti l’ordine di pagamento, il rifiuto e il relativo motivo dovrebbero essere comunicati all’utente dei servizi di pagamento quanto prima, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione e nazionale. Qualora il contratto quadro preveda condizioni in ordine alla commissione che il prestatore di servizi di pagamento può applicare per il rifiuto, tale commissione dovrebbe essere obiettivamente motivata ed essere quanto più bassa possibile.

Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento, e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell’ordine di pagamento, dovrebbe essere possibile modificare su accordo delle parti il termine entro il quale gli ordini di pagamento possono essere revocati. È opportuno che la revoca in tale contesto si applichi solo al rapporto tra utente di servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l’irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

È opportuno che tale irrevocabilità non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da orientamenti nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Tale rimborso dovrebbe essere considerato un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, è opportuno che le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell’ordine di pagamento siano risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.

È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dei pagamenti e per la certezza giuridica rispetto all’adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti di servizi di pagamento, che la totalità dell’importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, è opportuno che nessuno degli intermediari partecipanti all’esecuzione delle operazioni di pagamento abbia la possibilità di effettuare deduzioni dall’importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo con il proprio prestatore di servizi di pagamento che consenta a quest’ultimo di dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di consentire al beneficiario di verificare che l’importo dovuto sia stato correttamente pagato, è opportuno che le informazioni successive fornite sull’operazione di pagamento riportino non solo l’importo totale dei fondi trasferiti ma anche l’importo delle eventuali spese che sono state dedotte.

È opportuno che, in caso di beni e servizi a basso costo, gli strumenti di pagamento per importi ridotti rappresentino un’alternativa economica e di facile uso e non siano soggetti a prescrizioni troppo stringenti. È pertanto opportuno limitare all’essenziale i requisiti informativi e le relative regole di esecuzione, tenendo conto anche delle capacità tecniche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto. Nonostante il sistema semplificato, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati, considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente con riferimento agli strumenti di pagamento prepagati.

Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta l’Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore e denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro la cui valuta non sia l’euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti tramite carta, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un tempo di esecuzione più lungo, è opportuno che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l’ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, detti periodi dovrebbero poter essere prorogati di un’ulteriore giornata operativa, in modo da consentire la continuità della prestazione dei servizi di pagamento ai consumatori abituati all’uso di soli documenti cartacei. In caso di ricorso a uno schema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe trasmettere l’ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, è opportuno che gli Stati membri possano mantenere o stabilire regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

È opportuno che le disposizioni relative all’esecuzione per la totalità dell’importo e al tempo di esecuzione costituiscano buona prassi nei casi in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento non sia situato nell’Unione.

Per rafforzare la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, dovrebbe essere vietato l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, non dovrebbe essere consentito l’uso di date valuta che svantaggiano l’utente.

Il funzionamento corretto ed efficiente del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa fare affidamento sul fatto che il prestatore di servizi di pagamento esegua l’operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. Di norma, il prestatore di servizi di pagamento è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento. È il prestatore di servizi di pagamento che gestisce la partecipazione al sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un’operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente, salvo nel caso di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che sia stato scelto esclusivamente dal beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso poco probabile in cui non sia appurato che l’importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l’istituzione intermediaria, solitamente un organismo neutrale quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l’importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente, archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli a quest’ultimo laddove necessario. Quando l’importo del pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, è opportuno che il beneficiario disponga immediatamente di un diritto all’accredito sul conto nei confronti del prestatore di servizi di pagamento.

È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, vale a dire il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l’intero importo dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di tale responsabilità, ove l’intero importo non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della normativa nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, è opportuno che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di costi relativi al pagamento non corretto. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all’esecuzione corretta.

La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore di servizi di pagamento. Tuttavia, ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, quali i soggetti incaricati del trattamento dell’operazione, abbiano contratti in cui siano stabiliti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di tali contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un’operazione di pagamento, è necessaria la certezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati a norma delle disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità. È opportuno che ulteriori diritti e dettagli concernenti l’oggetto del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento o dell’intermediario a seguito di un’operazione di pagamento non correttamente eseguita siano concordati.

È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D’altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nell’Unione, è opportuno che non sia consentito agli Stati membri d’imporre l’uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell’identificativo unico e, qualora si rilevi l’incoerenza dell’identificativo unico, di rifiutare l’ordine di pagamento ed informarne il pagatore. È opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all’esecuzione corretta dell’operazione di pagamento conformemente all’ordine di pagamento dell’utente di servizi di pagamento. Qualora i fondi di un’operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa di un identificativo unico inesatto fornito dal pagatore, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non dovrebbero essere responsabili, ma dovrebbero cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, comunicando le informazioni pertinenti.

La prestazione di servizi di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento può comportare il trattamento di dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22,le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio23 si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva. In particolare, qualora ai fini della presente direttiva vi sia trattamento di dati personali, è opportuno che sia specificato lo scopo preciso, siano citate le basi giuridiche pertinenti, vi sia conformità con i requisiti di sicurezza pertinenti di cui alla direttiva 95/46/CE e siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. Inoltre, la protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati di default dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

I prestatori di servizi di pagamento sono responsabili delle misure di sicurezza. Tali misure devono essere proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento stabiliscano un quadro per attenuare i rischi e mantenere procedure efficaci di gestione degli incidenti. È opportuno mettere in atto un meccanismo di segnalazione periodica in modo da garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano periodicamente alle autorità competenti una valutazione aggiornata dei rischi di sicurezza cui sono confrontati e delle misure che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni agli utenti, ad altri prestatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti a segnalare senza indugio i principali incidenti di sicurezza alle autorità competenti. Dovrebbe essere affidato un ruolo di coordinamento dell’ABE.

Gli obblighi di segnalazione degli incidenti di sicurezza dovrebbero lasciare impregiudicati altri obblighi di segnalazione degli incidenti stabiliti in altri atti giuridici dell’Unione e i requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero essere allineati e proporzionati agli obblighi di segnalazione imposti da altre normative dell’Unione.

È necessario stabilire un quadro giuridico chiaro che definisca le condizioni alle quali i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti possono prestare i propri servizi con il consenso del detentore del conto, senza che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto imponga loro di usare un particolare modello commerciale - basato sull’accesso diretto o indiretto - per la prestazione di detti tipi di servizi. I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti, da una parte, e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, dall’altra, dovrebbero soddisfare i necessari requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati nei progetti di norme tecniche di regolamentazione. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere compatibili con le diverse soluzioni tecnologiche disponibili. Al fine di assicurare la comunicazione sicura tra i pertinenti soggetti nel contesto di quei servizi, l’ABE dovrebbe altresì specificare i requisiti di standard comuni e aperti di comunicazione che tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che permettono la prestazione di servizi di pagamento online dovranno attuare. Ciò significa che tali standard aperti dovrebbero pertanto assicurare l’interoperabilità di soluzioni tecnologiche di comunicazione diverse. Tali standard comuni e aperti dovrebbero altresì assicurare che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sia al corrente del fatto che è contattato dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti e non dal cliente stesso. Inoltre, tali standard dovrebbero assicurare che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti comunichino in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e con i clienti coinvolti. Nello sviluppo dei requisiti, l’ABE dovrebbe prestare particolare attenzione a che gli standard da applicare permettano l’uso di tutti i tipi comuni di dispositivo (computer, tablet, telefoni cellulari) per effettuare i vari servizi di pagamento.

Nello sviluppo di norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione, l’ABE dovrebbe valutare e considerare sistematicamente l’aspetto della riservatezza, al fine di individuare i rischi associati a ciascuna soluzione tecnica disponibile e le contromisure possibili per minimizzare le minacce alla protezione dei dati.

La sicurezza dei pagamenti elettronici è fondamentale per garantire la protezione degli utenti e lo sviluppo di un contesto affidabile per il commercio elettronico. Tutti i servizi di pagamento offerti elettronicamente dovrebbero essere prestati in maniera sicura, adottando tecnologie in grado di garantire l’autenticazione sicura dell’utente e di ridurre al massimo il rischio di frode. Non si ravvisa la necessità di garantire lo stesso livello di protezione per le operazioni di pagamento disposte ed eseguite con modalità diverse rispetto all’uso di piattaforme o dispositivi elettronici, ad esempio operazioni di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici. Una crescita robusta dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili dovrebbe essere accompagnata da un potenziamento generalizzato delle misure di sicurezza. I servizi di pagamento offerti via Internet o tramite altri canali a distanza - il cui funzionamento non dipende dal luogo fisico in cui sono situati il dispositivo per disporre l’operazione di pagamento o lo strumento di pagamento - dovrebbero pertanto comportare l’autenticazione delle operazioni attraverso codici dinamici, affinché l’utente sia, in ogni momento, al corrente dell’importo e il beneficiario dell’operazione che l’utente sta autorizzando.

Le misure di sicurezza dovrebbero essere compatibili con il livello di rischio insito nel servizio di pagamento prestato. Al fine di permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento di facile uso e accessibili per pagamenti a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita, basati o meno su telefono cellulare, le esenzioni dall’applicazione dei requisiti di sicurezza dovrebbero essere specificate in norme tecniche di regolamentazione. L’uso sicuro di credenziali di sicurezza personalizzate è necessario per limitare i rischi connessi al phishing e ad altre attività fraudolente. Al riguardo, l’utente dovrebbe poter fare affidamento sull’adozione di misure che tutelano la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate. Tali misure comprendono di norma sistemi di cifratura basati su dispositivi personali del pagatore, tra cui lettori di carte o telefoni cellulari, o forniti al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mediante canali diversi, come SMS o posta elettronica. Le misure, comprendenti normalmente i sistemi di cifratura, che possono dar luogo a codici di autenticazione quali password monouso, sono in grado di potenziare la sicurezza delle operazioni di pagamento. L’uso di tali codici di autenticazione da parte degli utenti dei servizi di pagamento dovrebbe essere considerato compatibile con i relativi obblighi in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate, anche quando sono coinvolti prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o prestatori di servizi di informazione sui conti.

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano se le autorità competenti designate per rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Fatto salvo il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino una procedura di ADR derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. facilmente accessibile, adeguata, indipendente, imparziale, trasparente ed efficace tra i prestatori e gli utenti di servizi di pagamento. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio24 prevede che la protezione garantita al consumatore dall’applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non è compromessa da alcuna clausola contrattuale sulla legge applicabile al contratto. Nella prospettiva di istituire un’efficiente ed efficace procedura di risoluzione alternativa delle controversie, gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un’efficace procedura di esame dei reclami che possa essere utilizzata dagli utenti di servizi di pagamento prima che la controversia venga deferita a un’ADR o a un’autorità giudiziaria. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie abbiano capacità sufficienti per condurre in maniera adeguata ed efficiente la cooperazione transfrontaliera in merito alle controversie che riguardano i diritti e gli obblighi a norma della presente direttiva.

È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. È pertanto opportuno stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, ove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire l’effettivo rispetto della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri designino autorità competenti che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 e che agiscano in modo indipendente dai prestatori di servizi di pagamento. Per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quali autorità sono state designate, con una descrizione chiara dei compiti conferiti a norma della presente direttiva.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di avviare un’azione legale per garantire l’osservanza della direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che alle autorità competenti siano conferiti i poteri necessari, compreso il potere di comminare sanzioni, per i casi in cui il prestatore di servizi di pagamento non rispetti i diritti e gli obblighi di cui alla presente direttiva, in particolare se sussistono rischi di recidiva o altre preoccupazioni relative agli interessi collettivi dei consumatori.

È importante che i consumatori siano informati in maniera chiara e comprensibile dei loro diritti e doveri ai sensi della presente direttiva. La Commissione dovrebbe pertanto pubblicare un opuscolo al riguardo.

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione.

È opportuno che la presente direttiva si applichi fatte salve le disposizioni relative al trattamento IVA dei servizi di pagamento nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio25.

Se la presente direttiva fa riferimento ad importi in euro, questi devono essere intesi come importi equivalenti espressi nella valuta nazionale come determinati dagli Stati membri la cui moneta non è l’euro.

A fini di certezza del diritto, è appropriato prevedere disposizioni transitorie che consentano ai soggetti che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale che recepiva la direttiva 2007/64/CE prima dell’entrata in vigore della presente direttiva di continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.

È opportuno che il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda l’adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE, laddove tale raccomandazione sia modificata, e l’aggiornamento dell’importo medio delle operazioni di pagamento eseguite dal prestatore di servizi di pagamento utilizzato come soglia dagli Stati membri che applicano l’opzione che consente di esentare i piccoli istituti di pagamento dagli obblighi in materia di autorizzazione o da parte di essi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla consulenza e al sostegno dell’ABE, alla quale è opportuno attribuire il compito di emanare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento - in particolare rispetto a un’autenticazione forte del cliente - e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione. Tale compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell’ABE di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

Nell’emanare gli orientamenti nonché i progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione ai sensi della presente direttiva, è opportuno che l’ABE provveda a consultare tutti i portatori di interessi - anche quelli del mercato dei servizi di pagamento - tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti, in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se necessario perché si formi un’opinione adeguatamente equilibrata, l’ABE dovrebbe impegnarsi in modo particolare per conoscere il parere dei pertinenti attori non bancari.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’ulteriore integrazione di un mercato interno dei servizi di pagamento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi26, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 5 dicembre 201327.

È opportuno pertanto modificare conseguentemente le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.

Dato il numero di modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2007/64/CE, è opportuno abrogarla e sostituirla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:

  1. a) gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, comprese le relative succursali quali definite al relativo punto 17), se tali succursali sono situate nell’Unione, indipendentemente dal fatto che le sedi centrali di dette succursali siano situate nell’Unione ovvero, conformemente all’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE e alla normativa nazionale, al di fuori dell’Unione;

  2. b) gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, comprese - conformemente all’articolo 8 di detta direttiva e al diritto nazionale - le relative succursali qualora queste siano situate nell’Unione e le loro sedi centrali siano situate al di fuori dell’Unione, nella misura in cui i servizi di pagamento prestati da dette succursali siano connessi all’emissione di moneta elettronica;

  3. c) gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;

  4. d) gli istituti di pagamento;

  5. e) la BCE e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

  6. f) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

2. La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti:

  1. a) la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; e

  2. b) i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione.

2. I titoli III e IV si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione.

3. Il titolo III, salvo l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 2, lettera e), e l’articolo 56, lettera a), e il titolo IV, salvo gli articoli da 81 a 86, si applicano alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione, o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione.

4. Il titolo III, salvo l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 52, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 52, paragrafo 5, lettera g), e l’articolo 56, lettera a), e il titolo IV, salvo l’articolo 62, paragrafi 2 e 4, gli articoli 76, 77 e 81, l’articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 89 e 92, si applicano alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione.

5. Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva con riferimento agli enti di cui ai punti da (4) a (23) dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

Art. 3 Esclusioni

La presente direttiva non si applica:

  1. a) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

  2. b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base ad un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del solo pagatore o del solo beneficiario;

  3. c) al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

  4. d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

  5. e) ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;

  6. f) alle operazioni di cambio di valuta in contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non siano detenuti su un conto di pagamento;

  7. g) alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:

    1. i) assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

    2. ii) assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dalla normativa degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

    3. iii) titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;

    4. iv) titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

    5. v) voucher su supporto cartaceo;

    6. vi) assegni turistici su supporto cartaceo;

    7. vii) vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell’Unione postale universale;

  8. h) alle operazioni di pagamento effettuate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

  9. i) alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

  10. j) ai servizi forniti da prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della riservatezza, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (information and communication technology – TIC) e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento a esclusione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti;

  11. k) ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

    1. i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale;

    2. ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;

    3. iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un’impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente;

  12. l) alle operazioni di pagamento da parte di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica realizzate in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio:

    1. i) per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o

    2. ii) effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un’attività di beneficenza o per l’acquisto di biglietti;

    a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento di cui alle lettere i) e ii) non superi 50 EUR e:

    il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, 300 EUR mensili; o

    qualora l’abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi 300 EUR mensili;

  13. m) alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

  14. n) alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un’impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;

  15. o) ai servizi di prelievo di contante offerti da prestatori tramite ATM per conto di uno o più emittenti della carta che non siano parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento elencati nell’allegato I. Ciononostante, al cliente sono fornite le informazioni in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di cui agli articoli 45, 48, 49 e 59 prima che esegua il prelievo nonché al momento del ricevimento dei contanti alla fine dell’operazione, dopo il prelievo.