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Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 25 giugno 2025 che modifica la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2025/7) C/2025/5114

Testo vigente

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico2,

Il Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico («CESR») ha chiesto al gruppo ad alto livello sul riesame del CERS (il «gruppo ad alto livello») di contribuire alla seconda revisione del regolamento (UE) n. 1092/2010 con una consulenza strategica sul futuro del CERS. In tale contesto, il gruppo ad alto livello3 ha raccomandato al segretariato del CERS di effettuare un’analisi dei compiti assegnati al CERS dalla legislazione dell’Unione al di là del regolamento (UE) n. 1092/2010 e di valutare la rilevanza di tali compiti da una prospettiva macroprudenziale al fine di migliorare l’efficienza procedurale e ridurre gli oneri operativi.

A seguito di tale raccomandazione, il CERS ha individuato quattro categorie di compiti descritte nell’allegato e, nonostante eventuali future modifiche legislative, ha deciso di modificare le procedure interne per assegnare le risorse in modo più efficiente nell’esecuzione dei compiti, ove possibile.

In particolare, è opportuno che sia adottata una procedura semplificata di approvazione da parte del Consiglio generale del CERS per lo svolgimento dei compiti del CERS relativi all’individuazione di una concezione ottimale della politica macroprudenziale a livello dell’Unione, contribuendo all’elaborazione di norme macroprudenziali e microprudenziali da parte delle autorità dell’Unione e/o nazionali.

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche

La decisione CERS/2011/1 è modificata come segue:

  1. 1) All’articolo 5 è inserito un nuovo paragrafo 2 ter: «2.ter. L’ordine del giorno può comprendere una sezione dedicata ai punti che sono già stati discussi nel merito dal comitato tecnico consultivo o dalle sue sottostrutture, che sono presentati al Consiglio generale per l’approvazione. Tali punti sono oggetto di una decisione mediante procedura scritta su richiesta di un membro del Consiglio generale. Gli elementi da trattare a norma del presente paragrafo corrispondono allo svolgimento dei compiti del CERS di cui alla tabella 1 dell’allegato. L’allegato è riesaminato e aggiornato almeno ogni due anni.» ;

  2. 2) l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Il capo del segretariato del CERS prepara le bozze dei verbali dei lavori del Consiglio generale. I verbali contengono anche un riferimento alla documentazione presentata al Consiglio generale, un elenco delle decisioni adottate, tra cui qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 ter, e/o delle conclusioni raggiunte dal Consiglio generale, nonché l’elenco dei partecipanti.»

  3. 3) L’allegato alla presente decisione è aggiunto come allegato alla decisione CERS/2011/1.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 giugno 2025 Il capo del segretariato del CERS, per conto del Consiglio generale del CERS Francesco Mazzaferro