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Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l’economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi e ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario.

Il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell’Unione segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell’Unione di mercati finanziari sempre più integrati [risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d’azione per i servizi finanziari: piano di azione4, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea5, dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco6, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity)7 e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy, futura struttura della vigilanza8, e posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)9 e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito10].

Nel novembre 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo ad alto livello ha raccomandato, tra l’altro, l’istituzione di un organismo a livello dell’Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario.

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni della relazione de Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione e sull’utilizzo della relazione de Larosière quale base dei lavori.

Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea», la Commissione ha suggerito una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell'Unione, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso i suggerimenti della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha concluso, tra l'altro, che la Banca centrale europea (BCE) «debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali». Il sostegno fornito dalla BCE al CERS e i compiti assegnati a quest’ultimo dovrebbero far salvo il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Data l’integrazione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, si rende necessario un forte impegno da parte dell’Unione a livello globale. Il CERS dovrebbe ricorrere all’esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità a livello globale necessarie per assicurare che la voce dell’Unione si faccia sentire in questioni relative alla stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e con il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), che sono tenuti a fornire preallarmi in merito ai rischi macro-prudenziali a livello globale, nonché con i partner del gruppo dei venti (G20).

Il CERS dovrebbe contribuire, tra l’altro, ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dall’FMI, dall’FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

La relazione dell'FMI, della BRI e dell’FSB del 28 ottobre 2009, presentata ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali, dal titolo «Orientamento per valutare l’importanza sistemica degli istituti finanziari, dei mercati e degli strumenti: considerazioni iniziali», afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell’ambiente economico. Essa sarà anche condizionata dall’infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti finanziari possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l’importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di guasto) e l’interconnessione (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie e alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari e dovrebbe tener conto di un’ampia gamma di fattori aggiuntivi quali, tra gli altri, la complessità delle strutture specifiche e dei modelli di business, il livello di autonomia finanziaria, l’intensità e l’ambito della vigilanza, la trasparenza delle disposizioni e dei collegamenti finanziari che possono incidere sul rischio globale degli istituti.

Il compito del CERS dovrebbe essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l’esposizione del sistema al rischio di fallimento delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza del sistema finanziario agli shock. A tal riguardo il CERS dovrebbe contribuire ad assicurare stabilità finanziaria e a mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l’economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il CERS dovrebbe analizzare tutte le informazioni rilevanti.

Gli attuali dispositivi dell’Unione attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale e alle interconnessioni tra gli sviluppi del contesto macroeconomico in generale e del sistema finanziario. La responsabilità dell’analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito attraverso l’adozione di misure. Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell’Unione e a livello mondiale e l’attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra vigilanza macro e microprudenziale.

Un sistema di vigilanza macroprudenziale di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito delle raccomandazioni della relazione de Larosière, il presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS per un primo mandato di cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e gli organismi del CERS dovrebbero potersi basare su un’ampia gamma di competenze, esperienze e pareri.

La relazione de Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello.

È opportuno istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello nazionale e a livello di Unione, per fungere da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sarebbero tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe comprendere il CERS e tre autorità di vigilanza microprudenziale: l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio11, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio12, e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio13 (in prosieguo collettivamente denominate le «AEV»).

L’Unione necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il suo sistema finanziario, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, ove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il CERS dovrebbe essere istituito come nuovo organismo indipendente, competente per tutti i settori finanziari e i sistemi di garanzia. Esso dovrebbe essere incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello dell’Unione e non dovrebbe avere personalità giuridica.

Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo. La composizione del comitato scientifico consultivo dovrebbe tener conto di regole adeguate in materia di conflitto di interessi adottate dal consiglio generale. L’istituzione di un comitato tecnico consultivo dovrebbe tener conto delle strutture esistenti onde evitare duplicazioni.

Il CERS dovrebbe emettere segnalazioni e, ove lo ritenga necessario, formulare raccomandazioni di natura sia generale che specifica indirizzate in particolare all’intera Unione o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, che contengano un termine per l’adozione dei provvedimenti richiesti.

Il CERS dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio.

Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovrebbero essere trasmesse, secondo rigorose norme di riservatezza, anche al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, anche alle AEV. Le deliberazioni del Consiglio dovrebbero essere preparate dal comitato economico e finanziario (CEF) conformemente al suo ruolo quale definito dal TFUE. Per preparare i lavori del Consiglio e fornirgli consulenza in tempo utile, il CERS dovrebbe informare regolarmente il CEF e dovrebbe inviargli il testo di ogni segnalazione e raccomandazione, non appena le stesse sono state adottate.

Sulla base delle relazioni che ha ricevuto dai destinatari delle sue segnalazioni e raccomandazioni, occorre inoltre che il CERS ne verifichi l'osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovrebbero agire di conseguenza e fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo «act or explain»). Se ritiene inadeguata la risposta il CERS dovrebbe informarne, in base a rigorose norme di riservatezza, i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, l’autorità europea di vigilanza interessata.

È opportuno che il CERS decida, su base individuale e previa informazione del Consiglio con sufficiente anticipo affinché quest’ultimo possa reagire, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, tenendo presente che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.

Se il CERS individua un rischio che potrebbe seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nell’Unione, è opportuno che informi senza indugio il Consiglio della situazione. Qualora il CERS ritenga che possa insorgere una situazione di emergenza, è necessario che contatti il Consiglio fornendo una valutazione della situazione. Il Consiglio dovrebbe quindi valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV in cui si constati l’esistenza di una situazione di emergenza. Durante tale processo è della massima importanza assicurare una doverosa protezione della riservatezza.

È opportuno che il CERS presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta l’anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse. All’occorrenza, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter invitare il CERS a esaminare questioni specifiche relative alla stabilità finanziaria.

A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, la BCE e le banche centrali nazionali dovrebbero svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere coinvolte in modo che possano fornire le rispettive conoscenze specifiche. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l’andamento del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle AEV dovrebbero essere membri aventi diritto di voto. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di vigilanza di ogni Stato membro dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto. In uno spirito di apertura, quindici persone indipendenti dovrebbero fornire al CERS conoscenze specialistiche esterne attraverso il comitato scientifico consultivo.

La partecipazione di un membro della Commissione al CERS contribuirà a creare un legame con la sorveglianza macroeconomica e finanziaria dell’Unione, mentre la presenza del presidente del CEF rifletterà il ruolo svolto dai ministri responsabili delle finanze e dal Consiglio nella salvaguardia della stabilità finanziaria e nell’esercizio della sorveglianza economica e finanziaria.

È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme. Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CERS non dovrebbe essere ponderato e, di regola, le decisioni dovrebbero essere prese a maggioranza semplice.

L’interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un’ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Questi rischi sistemici comprendono i rischi di turbativa dei servizi finanziari causati da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell’Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Qualsiasi tipo di istituto finanziario e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento può essere sistemicamente significativo. Il CERS dovrebbe pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali informazioni.

Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l’assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo nel settore delle statistiche. È pertanto opportuno che il presente regolamento faccia salvi il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee14, e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea15.

Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione degli sviluppi del sistema finanziario. Ove necessario, il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato, tra cui rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell’Unione, dando loro un’adeguata possibilità di esprimere le loro osservazioni.

La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario da parte dell’Unione costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all’interno dell’Unione, dal momento che l’aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle AEV. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l’interdipendenza dei rischi microprudenziali e macroprudenziali. Il CERS dovrebbe monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS dovrebbe contribuire direttamente a una struttura di vigilanza integrata dell’Unione, necessaria per promuovere l’adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.

Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che «nulla nel tenore testuale dell’articolo 95 CE (attuale articolo 114 TFUE) permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti»16. Il CERS dovrebbe contribuire alla stabilità finanziaria necessaria all’ulteriore integrazione finanziaria del mercato interno monitorando i rischi sistemici ed emettendo segnalazioni e raccomandazioni ove opportuno. Tali compiti sono strettamente connessi agli obiettivi della legislazione dell’Unione relativa al mercato interno dei servizi finanziari. Il CERS dovrebbe pertanto essere istituito sulla base dell’articolo 114 TFUE.

Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il 17 dicembre 2013 un esame completo del SEVIF, del CERS e delle AEV.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa dell’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione, e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Istituzione

1. È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico (il «CERS»), con sede a Francoforte sul Meno.

2. Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (il «SEVIF»), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell’Unione.

3. Fanno parte del SEVIF:

  1. a) il CERS;

  2. b) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

  3. c) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

  4. d) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea dei mercati e valori mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

  5. e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (il «comitato congiunto»), previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

  6. f) le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

4. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse vi siano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «istituto finanziario» qualsiasi impresa che rientra nell’ambito di applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, o altra impresa o entità nell’Unione la cui attività principale sia di natura simile;

  2. b) «sistema finanziario» tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato;

  3. c) «rischio sistemico» un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per l’economia reale dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.

Art. 3 Finalità, obiettivi e compiti

1. Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all’Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

2. Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di:

  1. a) definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1;

  2. b) identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;

  3. c) emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi e, ove opportuno, rendere pubbliche tali segnalazioni;

  4. d) emettere raccomandazioni per l’adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, ove opportuno, rendere pubbliche tali raccomandazioni;

  5. e) quando il CERS ritiene che possa verificarsi una situazione d’emergenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, emettere una segnalazione confidenziale destinata al Consiglio e fornire al Consiglio un’analisi della situazione, al fine di consentire a quest’ultimo di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV che constati l’esistenza di una situazione di emergenza;

  6. f) sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;

  7. g) collaborare strettamente con tutte le altre parti del SEVIF; ove opportuno, fornire alle AEV le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; e, in particolare, in collaborazione con le AEV, sviluppare un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi («quadro operativo dei rischi») al fine di individuare e misurare il rischio sistemico;

  8. h) partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;

  9. i) coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con l’FMI e con l’FSB, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;

  10. j) svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell’Unione.

Capo II. Organizzazione

Art. 4 Struttura

1. Il CERS è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo.

2. Il consiglio generale adotta le decisioni necessarie a garantire l’assolvimento dei compiti affidati al CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2.

2 bis. Se consultato in merito alla nomina del capo del segretariato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio1, il consiglio generale, a seguito di una procedura aperta e trasparente, valuta se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato possiedano le qualità, l’imparzialità e l’esperienza necessarie alla gestione del segretariato. Il consiglio generale informa il Parlamento europeo e il Consiglio in modo sufficientemente dettagliato in merito alla procedura di valutazione e consultazione.

3. Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i documenti da discutere e sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno al CERS.

3 bis. Quando impartiscono direttive al capo del segretariato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010, il presidente e il comitato direttivo possono occuparsi dei seguenti aspetti:

  1. a) gestione quotidiana del segretariato;

  2. b) questioni amministrative e di bilancio relative al segretariato;

  3. c) coordinamento e preparazione del lavoro e processo decisionale del consiglio generale;

  4. d) preparazione della proposta di programma annuale del CERS e relativa attuazione;

  5. e) preparazione della relazione annuale sulle attività del CERS e rendicontazione al consiglio generale sull’attuazione del programma annuale.

4. Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS. In conformità del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio17, il segretariato, sotto la direzione del presidente e del comitato direttivo, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle AEV, delle banche centrali nazionali e delle autorità nazionali di vigilanza.

5. Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo di cui agli articoli 12 e 13 forniscono consulenza e assistenza al CERS su questioni rilevanti per l’attività di quest’ultimo.

Art. 5 Presidenza e vicepresidenza del CERS

1. Il CERS è presieduto dal presidente della BCE.

2. Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio3 e quelli che non lo sono. Il suo mandato è rinnovabile una volta.

3. Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Il presidente e i vicepresidenti illustrano al Parlamento europeo, durante un’audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.

5. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

6. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.

7. Qualora il mandato del membro del consiglio generale della BCE eletto primo vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non è più in grado di assolvere ai suoi compiti, si procede all’elezione di un nuovo primo vicepresidente in conformità del paragrafo 2.

8. Il presidente rappresenta il CERS all’esterno. Il presidente può delegare compiti, come quelli relativi alla rappresentanza esterna del CERS, compresa la presentazione del programma di lavoro, al primo vicepresidente o, in caso di indisponibilità del primo vicepresidente e ove opportuno, al secondo vicepresidente o al capo del segretariato. Non possono essere delegati i compiti relativi agli obblighi di rendicontazione e di presentare relazioni del CERS di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5.

Art. 6 Consiglio generale

1. I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:

  1. a) il presidente e il vicepresidente della BCE;

  2. b) i governatori delle banche centrali nazionali. Gli Stati membri in cui la banca centrale nazionale non è un’autorità designata conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 o al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e in cui tale autorità designata ricopre il ruolo guida per la stabilità finanziaria nel suo settore di competenza possono nominare in alternativa un rappresentante di alto livello di un’autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o al regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. c) un rappresentante della Commissione;

  4. d) il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

  5. e) il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

  6. f) il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

  7. g) il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo;

  8. h) il presidente del comitato tecnico consultivo.

2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:

  1. a) subordinatamente alla decisione di ciascuno Stato membro in conformità del paragrafo 1, lettera b), e conformemente al paragrafo 3, un rappresentante di alto livello per Stato membro proveniente dalle autorità nazionali di vigilanza, da un’autorità nazionale incaricata dell’attuazione della politica macroprudenziale o dalla banca centrale nazionale, salvo qualora il governatore della banca centrale nazionale non sia il membro del consiglio generale avente diritto di voto di cui al paragrafo 1, lettera b), nel qual caso il membro del consiglio generale privo di diritto di voto è un rappresentante di alto livello della banca centrale nazionale;

  2. b) il presidente del comitato economico e finanziario (CEF).

  3. c) il presidente del consiglio di vigilanza della BCE;

  4. d) il presidente del Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

3. I rispettivi rappresentanti di alto livello di cui al paragrafo 2, lettera a), partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.

4. Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

Art. 7 Imparzialità

1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti con imparzialità e unicamente nell’interesse dell’Unione nel suo complesso. Essi non chiedono né accettano istruzioni da governi, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati.

2. I membri del consiglio generale (con o senza diritto di voto) non possono svolgere funzioni nel settore finanziario.

3. Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione europea né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

4. I membri del consiglio generale con o senza diritto di voto non possono svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.

Art. 8 Segreto professionale

1.

I membri del consiglio generale e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il CERS (compreso il pertinente personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, del comitato scientifico consultivo, delle AEV e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri) sono tenuti a non rivelare informazioni che sono coperte dal segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Il presente paragrafo non pregiudica le discussioni orali riservate tenute in conformità dell’articolo 19, paragrafo 5.

2. Le informazioni ricevute dai membri del CERS sono usate unicamente nel corso dell’esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

2 bis. I membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della politica macroprudenziale possono fornire, in qualità di membri del CERS, alle autorità nazionali o agli organismi responsabili della stabilità del sistema finanziario conformemente al diritto dell’Unione o a disposizioni nazionali informazioni relative all’assolvimento dei compiti affidati al CERS che sono necessarie per l’esercizio dei compiti ufficiali di tali autorità od organismi, purché siano stabilite garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto del pertinente diritto dell’Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali.

2 ter. Se le informazioni provengono da autorità diverse da quelle di cui al paragrafo 2 bis, i membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della politica macroprudenziale utilizzano dette informazioni per l’esercizio dei loro compiti ufficiali solo con l’accordo esplicito di tali autorità.

3. Fatti salvi gli articoli 15 e 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

4. Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle AEV, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

Art. 9 Riunioni del consiglio generale

1. Almeno quattro volte l’anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del presidente del CERS. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del CERS o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio generale aventi diritto di voto.

2. Ogni membro presenzia personalmente alle sedute del consiglio generale e non si fa rappresentare.

3. In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di almeno tre mesi può nominare un supplente. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme vigenti in seno all’istituto interessato in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti.

4. Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS previsti all’articolo 3, paragrafo 2, o il presidente del Parlamento europeo o un rappresentante del Parlamento europeo per le questioni legate al diritto dell’Unione nell’ambito della politica macroprudenziale.

5. La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi quando ciò sia rilevante per l’Unione. Possono essere adottate dal CERS modalità che precisano in particolare la natura, l’ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione dei paesi terzi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base ad hoc, in veste d’osservatore presso il consiglio generale e dovrebbero soltanto riguardare questioni rilevanti per l’Unione, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri.

6. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio generale può decidere di rendere pubblico un resoconto delle sue deliberazioni, fatte salve le prescrizioni applicabili in materia di riservatezza e in modo tale da non consentire l’identificazione dei singoli membri del consiglio generale o delle singole istituzioni. Il consiglio generale può altresì decidere di tenere una conferenza stampa al termine delle riunioni.

Art. 10 Modalità di voto in seno al consiglio generale

1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.

2. Fatte salve le procedure di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del CERS.

3. In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi per adottare una raccomandazione o per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.

4. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente del CERS può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere adottate decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno di cui all’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.

Art. 11 Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto:

  1. a) dal presidente e dal primo vicepresidente del CERS;

  2. b) dal membro del comitato esecutivo della BCE responsabile in materia di stabilità finanziaria e politica macroprudenziale;

  3. c) da quattro membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto;

  4. d) un rappresentante della Commissione;

  5. e) dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

  6. f) dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

  7. g) dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

  8. h) dal presidente del CEF;

  9. i) dal presidente del comitato scientifico consultivo, e

  10. j) dal presidente del comitato tecnico consultivo.

In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo il consiglio generale procede all’elezione di un nuovo membro.

2. Il presidente e il primo vicepresidente del CERS organizzano congiuntamente le riunioni del comitato direttivo almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente e il primo vicepresidente possono altresì organizzare congiuntamente riunioni ad hoc.