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Decisione (UE) 2025/1437 del Consiglio dell'8 luglio 2025 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda la linea comune che proroga l’ammissibilità dell’Ucraina agli aiuti legati

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell’Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

L’articolo 32 dell’accordo stabilisce le condizioni di ammissibilità dei paesi agli aiuti legati. A norma della lettera a) di tale articolo, gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, in base ai dati della Banca mondiale, oltrepassi il limite superiore dei paesi a reddito medio-basso. Un paese è riclassificato solo dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

A norma dell’articolo 35, lettera e), dell’accordo, un partecipante all’accordo può, in via eccezionale e subordinatamente all’adozione di una linea comune, fornire aiuti legati a un paese altrimenti non ammissibile a norma dell’articolo 32 dell’accordo.

Nel luglio 2025 la Banca mondiale ha classificato per la seconda volta l’Ucraina come paese a reddito medio-alto. Ciò implica che l’Ucraina non abbia più diritto a beneficiare di aiuti legati. Tuttavia, in linea con il risoluto impegno dell’Unione a fornire sostegno all’Ucraina e al suo popolo per tutto il tempo necessario, è nell’interesse dell’Unione poter continuare a concedere aiuti legati all’Ucraina.

I partecipanti all’accordo («partecipanti») sono chiamati a decidere, mediante procedura scritta, in riferimento alla proposta di linea comune presentata dall’Unione europea conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell’accordo, per prorogare l’ammissibilità dell’Ucraina agli aiuti legati.

A norma dell’articolo 59, lettera a), dell’accordo, le linee comuni sono valide per un periodo di due anni. Le linee comuni che non riguardano un’operazione specifica possono essere prorogate secondo le procedure di cui agli articoli da 54 a 58 dell’accordo. Poiché l’Unione potrebbe dover continuare a fornire sostegno straordinario all’Ucraina per più di due anni, è nell’interesse dell’Unione poter concordare la proroga della linea comune proposta fino a un massimo di quattro anni.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla proposta di linea comune che proroga l’ammissibilità dell’Ucraina agli aiuti legati, e la potenziale ulteriore estensione della linea comune stessa, poiché la linea comune proposta, una volta concordata, vincolerà l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

La posizione dell’Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti dovrebbe pertanto essere di sostegno alla proposta basata sul progetto di linea comune accluso alla presente decisione, e di sostegno a una sua potenziale proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («partecipanti») per quanto riguarda la linea comune che proroga l’ammissibilità dell’Ucraina agli aiuti legati si basa sul progetto di linea comune accluso alla presente decisione.

2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di procedura scritta dei partecipanti per quanto riguarda la proroga della linea comune di cui al paragrafo 1 è di sostegno alla proroga fino a un massimo di quattro anni.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. Lose