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Decisione (PESC) 2025/1498 del Consiglio del 18 luglio 2025 che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC1 che ha istituito un’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA). Il 16 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/31862 che ha modificato l’azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato EUNAVFOR ATALANTA fino al 28 febbraio 2027.

L’8 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/5833, che ha istituito un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES).

Il 14 febbraio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/3344 con la quale ha prorogato EUNAVFOR ASPIDES fino al 28 febbraio 2026 e ha ampliato il suo mandato per comprendere il compito di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, raccogliendo, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l’Organizzazione internazionale della polizia criminale, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto e l’Organizzazione marittima internazionale, a seconda dei casi.

Il 24 giugno 2025 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che il mandato di EUNAVFOR ATALANTA dovrebbe essere allineato con quello di EUNAVFOR ASPIDES per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione relativi alle flotte ombra.

L’azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 1 dell’azione comune 2008/851/PESC è aggiunto il paragrafo seguente: «7. Al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ATALANTA raccoglie, oltre ai dati necessari per svolgere gli altri suoi compiti, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (EUROPOL) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. Bjerre