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Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio dell’8 febbraio 2024 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2624 (2022), in cui condanna con la massima fermezza il crescente numero di incidenti al largo delle coste dello Yemen, compresi gli attacchi contro navi civili e commerciali nonché il sequestro e il fermo arbitrari o illegali di navi commerciali, il che rappresenta un rischio significativo per la sicurezza marittima delle navi nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso lungo la costa dello Yemen.

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui afferma che l’impegno dell’Unione nei confronti dello Yemen è legato a interessi e impegni fondamentali dell’Unione, tra cui: il sostegno alla pace e all’ordine internazionale basato su regole, l’imperativo umanitario di sostenere la popolazione dello Yemen, l’attuazione dell’agenda su donne, pace e sicurezza in tutto il mondo, l’importanza dello Yemen per le principali linee di approvvigionamento marittimo di energia e altre materie prime e l’obiettivo di garantire la sicurezza e la stabilità della regione del Golfo nonché del Mar Rosso e del Corno d’Africa, così come la necessità di impedire l’ulteriore proliferazione di organizzazioni terroristiche. Inoltre il Consiglio ha affermato che la sicurezza marittima ha un forte impatto sul commercio marittimo internazionale e che l’Unione è pronta a intensificare gli sforzi tesi a rafforzare la fiducia e a promuovere la sicurezza marittima nell’intera regione del Golfo e nel Mar Rosso.

Il 24 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato conclusioni che approvano la strategia per la sicurezza marittima dell’UE riveduta (EUMSS) e sul relativo piano d’azione, che costituiscono un quadro che consente all’Unione di intraprendere ulteriori azioni per proteggere i suoi interessi in mare così come i suoi cittadini, i suoi valori e la sua economia, promuovendo nel contempo le norme internazionali e il pieno rispetto degli strumenti internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Dall’ottobre 2023 numerosi attacchi Houthi hanno preso di mira navi nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico e nel Golfo di Oman. Tali attacchi mettono a repentaglio la vita dei marittimi sulle navi mercantili e costituiscono una violazione della libertà dell’alto mare e del diritto di passaggio in transito negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale sanciti dall’UNCLOS. Hanno un impatto negativo sulla marina mercantile e sulle economie di molti paesi dell’Unione e della regione.

Il 10 gennaio 2024 l’UNSC ha adottato la risoluzione 2722 (2024), in cui condanna con la massima fermezza gli attacchi Houthi contro le navi mercantili e commerciali, sottolinea l’importanza dell’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione delle navi di tutti gli Stati del Mar Rosso, anche per quanto riguarda le navi mercantili e commerciali che transitano nello stretto di Baab al-Mandab, conformemente al diritto internazionale, chiede che gli Houthi pongano immediatamente fine a tutti gli attacchi, afferma che l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione da parte delle navi mercantili e commerciali, conformemente al diritto internazionale, deve essere rispettato e prende atto del diritto degli Stati membri, in conformità del diritto internazionale, di difendere le loro navi da attacchi, compresi quelli che compromettono i diritti e le libertà di navigazione.

Il 29 gennaio 2024 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso, con una durata iniziale di un anno a decorrere dal suo avvio In linea con l’EUMSS riveduta, l’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea («operazione») dovrebbe contribuire alla sicurezza marittima lungo le principali linee di comunicazione marittime in un’area che comprende il Mar Rosso, il Mar Arabico e il Golfo Persico, in cooperazione con altri importanti attori ed essere accompagnata da un’azione diplomatica forte e mirata verso i partner del Consiglio di cooperazione del Golfo, gli attori regionali e gli Stati costieri. L’area di operazioni, che dovrebbe consistere di zone marittime, dovrebbe essere definita in funzione del mandato concordato nei pertinenti documenti di pianificazione.

L’obiettivo strategico dell’operazione dovrebbe essere quello di garantire una presenza navale dell’Unione nella zona in cui si verificano gli attacchi, al fine di garantire la libertà di navigazione per le navi, in stretta cooperazione con i garanti della sicurezza marittima che condividono gli stessi principi.

A tal fine, l’operazione dovrebbe accompagnare le navi, fornire una conoscenza della situazione marittima e proteggere le navi da attacchi multi-dominio in mare. Dovrebbe rimanere di natura difensiva. Le forze schierate per l’operazione dovrebbero agire nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale consuetudinario, ricorrendo anche all’autotutela, ove siano soddisfatte le condizioni, per difendersi da un attacco imminente o in corso nei confronti di navi proprie o di terzi. L’operazione dovrebbe agire nel pieno rispetto dell’UNCLOS. Le modalità e le condizioni di cui sopra dovrebbero essere elaborate nel piano operativo, comprese le regole di ingaggio, che deve essere approvato dal Consiglio.

Il Comitato politico e di sicurezza dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il controllo politico sull’operazione, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

Ai fini di una stretta cooperazione con i garanti della sicurezza marittima che condividono gli stessi principi, dovrà essere possibile scambiare, sulla base dei principi di reciprocità e di inclusione, informazioni classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» con l’operazione «Prosperity Guardian» guidata dagli Stati Uniti d’America e le forze marittime congiunte, nonché comunicare informazioni classificate UE fino al livello adeguato a partner che condividono gli stessi principi, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio che stabilisce le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE1.

A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e in conformità della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio2, le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere sostenute dagli Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Missione

1. L’Unione istituisce a un’operazione militare di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso. Tale operazione contribuisce alla sicurezza marittima lungo le principali linee di comunicazione marittime nella zona di cui al paragrafo 3, in cooperazione con altri attori principali.

2. L’operazione è denominata EUNAVFOR ASPIDES.

3. L’area di operazioni comprende lo stretto di Baab al-Mandab e lo stretto di Hormuz, nonché le acque internazionali del Mar Rosso, del Mar Arabico, del Golfo di Oman e del Golfo Persico. I suoi limiti dettagliati, tutte le sottozone e la zona di interesse sono definiti nei pertinenti documenti di pianificazione approvati dal Consiglio.

4. L’obiettivo strategico di EUNAVFOR ASPIDES è garantire una presenza navale dell’Unione nell’area di operazioni al fine di garantire la libertà di navigazione per le navi, in stretta cooperazione con i garanti della sicurezza marittima che condividono gli stessi principi.

5. A tal fine, EUNAVFOR ASPIDES, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone:

  1. a) accompagna le navi nell’area di operazioni;

  2. b) garantisce la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni;

  3. c) protegge le navi da attacchi multi-dominio in mare, nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi di necessità e proporzionalità, in una sottozona dell’area di operazioni.

6. Al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ASPIDES raccoglie, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi. Inoltre, EUNAVFOR ASPIDES, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, raccoglie e condivide informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture sottomarine critiche, addestra le forze marittime gibutiane e coopera con la guardia costiera yemenita, collegando nel contempo tali compiti ad altre iniziative dell’Unione, in particolare CRIMARIO, l’assistenza dell’UE alla guardia costiera yemenita e la misura di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate di Gibuti.

Art. 2 Nomina del comandante dell’operazione dell’UE

Il contrammiraglio Vasileios GRYPARIS è nominato comandante dell’operazione dell’UE per EUNAVFOR ASPIDES.

Art. 3 Designazione della sede del comando operativo dell’UE

Il comando operativo di EUNAVFOR ASPIDES ha sede a Larissa, Grecia.

Art. 4 Controllo politico e direzione strategica

1. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica di EUNAVFOR ASPIDES.

2. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compreso il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE e del comandante della forza dell’UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione di EUNAVFOR ASPIDES restano attribuite al Consiglio.

3. Il CPS è regolarmente aggiornato sulla condotta di EUNAVFOR ASPIDES e, in particolare, il presidente del comitato militare dell’UE (EUMC) ne riferisce periodicamente al CPS. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione dell’UE o il comandante della forza dell’UE.

4. Il comandante dell’operazione dell’UE trasmette al CPS relazioni sulla condotta di EUNAVFOR ASPIDES ogni due mesi.

5. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

Art. 5 Direzione militare

1. L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione di EUNAVFOR ASPIDES, condotta sotto la responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE.

2. Il comandante dell’operazione dell’UE riferisce periodicamente all’EUMC. Quest’ultimo può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione dell’UE o il comandante della forza dell’UE.

3. Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale per il comandante dell’operazione dell’UE.

Art. 6 Coerenza della risposta dell’Unione e cooperazione con soggetti terzi

1. L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e la sua assistenza umanitaria.

2. L’AR, assistito dal servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), agisce in qualità di punto di contatto principale con le Nazioni Unite, le autorità dei paesi nella regione, nonché con altri attori multinazionali e bilaterali, tra cui il Consiglio di cooperazione del Golfo, la Lega degli Stati arabi, gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito.

3. EUNAVFOR ASPIDES opera in stretto coordinamento con l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA), istituita dall’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio3.

4. EUNAVFOR ASPIDES coopera con l’operazione «Prosperity Guardian», con le forze marittime congiunte e con gli Stati che desiderano contribuire alla sicurezza marittima nella sua area di operazioni.

5. EUNAVFOR ASPIDES mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO).

6. EUNAVFOR ASPIDES coopera con le autorità competenti degli Stati membri, con gli organi e gli organismi competenti dell’Unione, in particolare il Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen), nonché con le pertinenti missioni e operazioni PSDC, in particolare con la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), istituita dalla decisione 2010/96/PESC del Consiglio4 e con la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio5.

7. EUNAVFOR ASPIDES gode del sostegno del Satcen e del Centro dell’Unione europea di situazione e di intelligence per la raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 7 Partecipazione di Stati terzi

1. Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare a EUNAVFOR ASPIDES.

2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3. Le disposizioni particolareggiate per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e in conformità della procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano nell’ambito di EUNAVFOR ASPIDES.

4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUNAVFOR ASPIDES hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana di EUNAVFOR ASPIDES, degli Stati membri che vi partecipano.

5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Art. 8 Status del personale diretto dall’Unione

Lo status delle unità e del personale diretti dall’Unione è definito, se necessario, conformemente al diritto internazionale.

Art. 9 Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.

2. L’importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES è pari a 8000000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 30 % in impegni e al 30 % in pagamenti.

3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES per il periodo dal 19 febbraio 2025 al 28 febbraio 2026 è pari a 17400000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 20 % in impegni e al 20 % in pagamenti.

4. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES per il periodo dal 1o marzo 2026 al 28 febbraio 2027 è pari a 14917600 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari allo 0 % in impegni e allo 0 % in pagamenti.

Art. 10 Comunicazione e scambio di informazioni

1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, tutti i documenti non classificati dell’Unione connessi alle deliberazioni del Consiglio relative a EUNAVFOR ASPIDES e coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio6. Il CPS, purché queste condizioni siano soddisfatte, designa caso per caso gli Stati terzi interessati.

2. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, le informazioni classificate dell’UE che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR ASPIDES e, conformemente alla decisione 2013/488/UE, come segue:

  1. a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure

  2. b) fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» per le informazioni comunicate a Gibuti, all’Egitto, al Consiglio di cooperazione del Golfo e ai suoi Stati membri, all’India, nonché ad altri Stati terzi designati dal CPS.

3. L’AR è autorizzato a scambiare con l’operazione «Prosperity Guardian» e con le forze marittime congiunte, tramite i rispettivi comandi, informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET pertinenti ai fini di EUNAVFOR ASPIDES, qualora tale scambio a livello di teatro sia necessario per ragioni operative, in conformità della decisione 2013/488/UE e secondo disposizioni stipulate tra l’AR e le autorità competenti di tali operazioni.

3 bis. L’AR è autorizzato a scambiare informazioni, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, con l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) fino al livello previsto nell’accordo tra l’Unione europea e la NATO sulla sicurezza delle informazioni5.

3 ter. L’AR è autorizzato a scambiare le informazioni raccolte in merito ad attività illecite nel corso delle operazioni di EUNAVFOR ASPIDES con l’UNODC, INTERPOL ed Europol. La comunicazione di eventuali dati personali è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell’aeromobile che tratta tali dati personali.

4. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente articolo sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR ASPIDES indipendentemente dalla cittadinanza dei singoli membri del personale e unicamente in base a requisiti operativi.

5. L’AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative alla comunicazione o allo scambio di informazioni previste nella presente decisione.

6. L’AR può delegare le autorizzazioni a comunicare o scambiare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione dell’UE o al comandante della forza dell’UE conformemente all’allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.

Art. 11 Entrata in vigore e termine

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. EUNAVFOR ASPIDES termina il 28 febbraio 2027.

3. Un riesame strategico di EUNAVFOR ASPIDES è effettuato nel 2026/27.

4. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell’UE, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione di EUNAVFOR ASPIDES e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUNAVFOR ASPIDES di cui alla decisione (PESC) 2021/509.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib