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Decisione della Commissione del 28 luglio 2025 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Finlandia C/2025/5242

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione2, in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, secondo comma,

Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione l’elenco degli impianti situati nel loro territorio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

A norma dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/355 della Commissione3, la Commissione non ha sollevato obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fatto salvo quanto indicato nell’articolo 1 e negli allegati di tale decisione.

Gli Stati membri hanno stabilito e notificato per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione4, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione5.

All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione6 è stato stabilito che non è necessario applicare alcun adeguamento ai quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la domanda non ha superato la quantità massima.

La Cechia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 23 giugno 2025. Per l’impianto CZ-167 sono stati corretti i livelli storici di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto di teleriscaldamento. Il sottoimpianto di teleriscaldamento dell’impianto CZ-128 è stato suddiviso in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e in un sottoimpianto di teleriscaldamento.

La Germania ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 3 luglio 2025. È stato corretto il fattore di intercambiabilità dell’energia elettrica all’interno del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) dell’impianto DE-63. Per l’impianto DE-67 sono stati corretti i fattori di intercambiabilità dell’energia elettrica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di acciaio alto legato da EAF. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto DE-1134. Lo status dell’impianto DE-1255 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica è stato corretto. Lo status dell’impianto DE-1687 per quanto riguarda la produzione di energia elettrica è stato corretto. È stato aggiunto un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili per l’impianto DE-1687. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto DE-1868.

La Francia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 4 luglio 2025. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto FR-12. Al medesimo impianto è stato aggiunto un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. È stata corretta la divisione in sottoimpianti dell’impianto FR-443. Per l’impianto FR-443 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di carta fine patinata e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. Al medesimo impianto sono stati inoltre aggiunti un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di carta fine non patinata e un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. Per l’impianto FR-825 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. Per l’impianto FR-206282 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.

I Paesi Bassi hanno comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettere del 24 febbraio e del 21 maggio 2025. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto NL-111. Sono stati corretti i livelli storici di attività, i fattori di intercambiabilità dell’energia elettrica e le importazioni di calore da impianti non inclusi nell’EU ETS per l’impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, l’impianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, l’impianto oggetto di un parametro di riferimento relativo al cracking con vapore, l’impianto oggetto di un parametro di riferimento di idrocarburi aromatici, l’impianto oggetto di un parametro di riferimento di stirene e l’impianto oggetto di un parametro di riferimento di ossido di etilene/glicoli etilenici dell’impianto NL-383.

La Finlandia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 3 luglio 2025. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto di teleriscaldamento dell’impianto FI-26. Per l’impianto FI-396 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di cartone non patinato, del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di cartone patinato e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. All’impianto FI-399 è stato aggiunto un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di pasta di carta recuperata. Sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e del sottoimpianto con emissioni di processo dell’impianto FI-444. È stato corretto il fattore di intercambiabilità dell’energia elettrica all’interno del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per l’acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) dell’impianto FI-444. Il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell’impianto FI-445 è stato suddiviso in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e non soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Sono stati corretti i livelli storici di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto FI-458. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto FI-568. Per l’impianto FI-623 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. Sono state corrette le importazioni di calore da impianti non inclusi nell’EU ETS per il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento relativo al cracking con vapore e il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di fenolo/acetone dell’impianto FI-623. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili dell’impianto FI-206121. Da tale impianto è stato inoltre rimosso il sottoimpianto con emissioni di processo. Sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e del sottoimpianto con emissioni di processo dell’impianto FI-206136.

Le tabelle nazionali di assegnazione comunicate sono conformi all’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alla decisione (UE) 2021/355.

È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale di inserire le correzioni nel registro dell’Unione,

DECIDE:

Art. unico

Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Finlandia, con i quantitativi annui definitivi per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025, come indicato nell’allegato.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2025 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione