Decisione di esecuzione (UE) 2025/1544 della Commissione del 30 luglio 2025 che stabilisce la data di entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite a norma del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/20111, in particolare l'articolo 66, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES). L'EES è un sistema che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226, la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno completato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all'EES i dati.
L'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 stabilisce una serie di condizioni che devono essere soddisfatte prima che l'EES entri in funzione. Tutte queste condizioni sono state soddisfatte. Gli atti delegati e gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento dell'EES sono stati adottati2; eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'EES, effettuato in cooperazione con gli Stati membri; gli Stati membri hanno comunicato di aver convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all'EES i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226; e gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione il titolare del trattamento, le autorità competenti che hanno accesso all'EES ai fini dell'inserimento, della rettifica, dell'integrazione, della cancellazione, della consultazione o della ricerca dei dati nel sistema, le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale.
È pertanto opportuno fissare la data a decorrere dalla quale entra in funzione l'EES.
Il Consiglio ha approvato il 5 marzo 2025 la tabella di marcia per l'interoperabilità indicando ottobre 2025 come termine per l'entrata in funzione dell'EES.
Il 12 ottobre 2025 è la data più appropriata per consentire agli Stati membri di conseguire per tempo gli obiettivi dell'EES, in quanto evita la coincidenza con periodi di punta del traffico alle frontiere esterne.
Per consentire a tutte le parti interessate di stabilire le disposizioni pratiche necessarie a prepararsi per l'entrata in funzione dell'EES, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.
Dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato la decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed è pertanto vincolata dalla presente decisione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio3; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen4 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio5.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen6 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen8 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio9.
Per quanto riguarda Cipro, le disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2023/870 del Consiglio10. Il funzionamento dell'EES richiede tuttavia anche la concessione dell'accesso passivo al sistema di informazione visti una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. L'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Pertanto Cipro, in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale, dovrebbe connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le condizioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 entra in funzione il 12 ottobre 2025.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen