Decisione della Commissione dell’11 settembre 2025 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia C/2025/6247
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione3 stabilisce le disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività.
Con decisione 2021/C 302/014, la Commissione ha ordinato all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, il Belgio ha comunicato alla Commissione, con lettere del 27 e del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Bulgaria ha comunicato alla Commissione, con lettera del 27 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Cechia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Danimarca ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Germania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Irlanda ha comunicato alla Commissione, con lettera del 27 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Grecia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 27 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Spagna ha comunicato alla Commissione, con lettere del 27 e del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Francia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Italia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 29 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Lettonia ha comunicato alla Commissione, con lettere del 26 giugno e del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Ungheria ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, l'Austria ha comunicato alla Commissione, con lettera del 27 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Polonia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, il Portogallo ha comunicato alla Commissione, con lettera del 14 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Romania ha comunicato alla Commissione, con lettere del 31 luglio e del 29 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Slovacchia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 9 giugno 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Finlandia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, la Svezia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 agosto 2025, le modifiche apportate alla tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione.
È pertanto opportuno ordinare all'amministratore centrale di inserire le modifiche nel registro dell'Unione,
DECIDE:
Art. unico
Si ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, che figurano nell'allegato.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2025 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione