diritto.io

Decisione (UE) 2025/1970 della Banca centrale europea del 23 settembre 2025 che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22) (BCE/2025/32)

Testo vigente

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il quarto trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 22 in combinato disposto con l’articolo 17,

In data 11 giugno 2021 il Consiglio direttivo ha approvato l’introduzione di una funzionalità di regolamento cross currency nel servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS). Successivamente, in data 31 luglio 2025, il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2025/1889 della Banca centrale europea (BCE/2025/28)1 che introduce in TIPS un apposito schema di bonifico cross currency denominato schema di bonifico TIPS One-Leg Out (OLO). Tale schema consente l’invio e la ricezione di pagamenti da o verso altri sistemi compatibili in altre giurisdizioni o aree valutarie utilizzando la funzionalità esistente per la gamba in euro di tali operazioni.

L’indirizzo (UE) 2025/1889 (BCE/2025/28) riflette la disponibilità nell’ambito di TIPS di una tale funzionalità di regolamento cross currency nella descrizione generale dei servizi TARGET e chiarisce e aggiorna taluni aspetti dell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)2.

I titolari di conti TIPS in contanti dedicati (DCA) e di conti tecnici TIPS AS (sistemi ancillari) avranno l’opzione di avvalersi della funzionalità di regolamento cross currency e così di accettare ordini di bonifico TIPS OLO.

È opportuno che le modifiche apportate all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) che incidono sui termini e sulle condizioni di TARGET-ECB siano rispecchiate nella decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22)3.

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Si applica a decorrere dal 6 ottobre 2025.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 2025 La presidente della BCE Christine Lagarde