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Decisione (UE) 2025/2056 della Banca centrale europea del 1o ottobre 2025 che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull’attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (BCE/2025/30)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

Il 9 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2022/1613 della Banca centrale europea (BCE/2022/29)1, che modifica la decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16)2. La decisione (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29) ha previsto l’integrazione di considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell’allocazione di riferimento per gli acquisti di obbligazioni societarie durante le fasi attive di acquisto e reinvestimento nell’ambito del programma di acquisto per il settore societario (CSPP) e del programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP)3, in particolare al fine di gestire l’esposizione dell’Eurosistema ai rischi finanziari connessi al clima, in conformità alla metodologia approvata dal Consiglio direttivo.

Nel maggio 2024 il Consiglio direttivo ha deciso di fissare un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni per i portafogli aggregati di obbligazioni societarie dell’Eurosistema detenuti nell’ambito del CSPP e del PEPP. La riduzione delle emissioni delle proprie consistenze di obbligazioni societarie è destinata a gestire l’esposizione dell’Eurosistema ai rischi finanziari legati al clima e a orientare le consistenze in linea con un percorso che sostiene le politiche economiche generali nell’Unione, come indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4 (la «Normativa europea sul clima»), il quale stabilisce un obiettivo vincolante di neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 nel perseguimento dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall’accordo di Parigi5. L’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni è concepito in modo da non produrre effetti sull’orientamento della politica monetaria relativo alle condizioni di finanziamento complessive. ed è in pari misura favorevole e non lesivo della stabilità dei prezzi.

Il quadro per l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni tiene conto, come orientamento, degli elementi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.7 Tuttavia, i portafogli di obbligazioni societarie detenuti dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP e del PEPP fanno parte degli strumenti attraverso i quali viene attuata la politica monetaria e, inoltre, sono in fase di liquidazione totale, il che significa che dall’inizio del 2025 non si prevedono più reinvestimenti o acquisti nell’ambito dei programmi. Di conseguenza, per garantirne l’efficacia, taluni elementi del quadro si discostano necessariamente dai requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/1818, che stabilisce indici di riferimento che sono generalmente soggetti a regolare riequilibrio e hanno un numero di componenti sostanzialmente stabile nel tempo.

L’obiettivo intermedio sarà utilizzato internamente per monitorare la traiettoria di riduzione delle emissioni dei portafogli aggregati di obbligazioni societarie dell’Eurosistema detenuti nell’ambito del CSPP e del PEPP. In caso vengano individuate deviazioni dalla traiettoria di decarbonizzazione prefissata, il Consiglio direttivo valuterà caso per caso la necessità di azioni correttive, tenendo conto delle cause e degli effetti delle deviazioni individuate, nonché della proporzionalità di tali misure correttive e dell’assenza di pregiudizio per la stabilità dei prezzi.

Il 12 giugno 2025 la BCE ha pubblicato una relazione dal titolo «Climate-related financial disclosures of Eurosystem assets held for monetary policy purposes and of the ECB’s foreign reserves» (Comunicazioni di informazioni finanziarie in relazione al clima concernenti le attività detenute dall’Eurosistema per finalità di politica monetaria e le riserve ufficiali della BCE)8. La relazione fornisce, tra l’altro, ulteriori dettagli sul quadro per l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni.

È opportuno che gli elementi fondamentali del quadro siano definiti in modo consolidato e pubblicati nell’ambito della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) al fine di migliorare la certezza del diritto, la chiarezza e la trasparenza.

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifica

Nella decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è inserito il seguente articolo 4 ter: «Articolo 4 ter Quadro per l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni 1. L’Eurosistema valuta su base annua se la media ponderata dell’intensità autodichiarata delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e di ambito 2 delle consistenze aggregate di obbligazioni societarie detenute dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP e del PEPP sia diminuita di almeno il 7 % in media all’anno dall’anno di riferimento. Tale tasso medio di diminuzione dell’obiettivo intermedio è calcolato geometricamente a partire dal livello dell’indicatore di cui sopra alla fine del 2021, tenendo conto anche dell’impatto dell’inflazione nel tempo su tale intensità media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra. 2. Se l’intensità media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra delle consistenze aggregate di obbligazioni societarie detenute dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP e del PEPP, come misurata per l’anno civile con gli ultimi dati rappresentativi sulle emissioni per tutte le consistenze di obbligazioni, supera l’obiettivo intermedio stabilito al paragrafo 1, il Consiglio direttivo stabilisce se sono giustificate azioni per adeguare l’intensità media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra delle consistenze detenute dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP. Tale decisione è adottata tenendo in debita considerazione le cause e gli effetti dello scostamento dall’obiettivo intermedio di cui al paragrafo 1 e la proporzionalità di eventuali misure correttive nonché l’assenza di pregiudizio per l’obiettivo della stabilità dei prezzi. 3. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio direttivo può procedere al riesame del quadro relativo al’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni per tenere conto della crescente disponibilità di dati e modelli climatici, nonché dei pertinenti sviluppi normativi e dei progressi nelle capacità di valutazione dei rischi.».

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o ottobre 2025 La presidente della BCE Christine Lagarde