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Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità degli indici di riferimento (benchmarks). I casi gravi di manipolazione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR, l'EURIBOR e gli indici di riferimento per le valute, nonché le presunte manipolazioni degli indici di riferimento per l'energia e il petrolio, dimostrano che gli indici di riferimento possono essere soggetti a conflitti di interesse. Il ricorso a regimi discrezionali e di governance poco solidi accresce la vulnerabilità degli indici di riferimento alla manipolazione. Problemi o dubbi relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come indici di riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a consumatori e investitori e distorcere l'economia reale. Si rende quindi necessario assicurare l'accuratezza, solidità e integrità degli indici di riferimento e del loro processo di determinazione.

La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 contiene determinati requisiti in materia di affidabilità degli indici di riferimento usati ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati. La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 contiene determinati requisiti sugli indici di riferimento usati dagli emittenti. La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 contiene alcuni requisiti sull'uso degli indici di riferimento da parte di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7 contiene disposizioni che proibiscono la manipolazione degli indici di riferimento usati per i prodotti energetici all'ingrosso. Tuttavia, tali atti legislativi disciplinano solo determinati aspetti di alcuni indici di riferimento e non affrontano la totalità dei punti deboli presenti nella fornitura di tutti gli indici di riferimento, né riguardano la totalità delle tipologie di impiego degli indici di riferimento finanziari nel settore finanziario.

Gli indici di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l'efficienza e l'efficacia del mercato unico in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti indici di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari, sono forniti in uno Stato membro ma sono usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri. Inoltre, tali enti creditizi spesso coprono i loro rischi od ottengono i finanziamenti per la concessione dei suddetti contratti finanziari nel mercato interbancario transfrontaliero. Solo alcuni Stati membri hanno adottato norme nazionali sugli indici di riferimento, ma i rispettivi quadri giuridici evidenziano già divergenze in relazione ad aspetti quali l'ambito di applicazione. Inoltre, l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) ha concordato il 17 luglio 2013 dei principi sui valori di riferimento finanziari («principi IOSCO sui valori di riferimento finanziari») e il 5 ottobre 2012 dei principi sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi («principi IOSCO sulle ARPP»), (insieme denominati «principi IOSCO») e poiché tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda precisamente l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione, è probabile che gli Stati membri adottino norme a livello nazionale che attuerebbero detti principi in maniera divergente.

Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori e utenti degli indici di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri. Pertanto, è possibile che in uno Stato membro sia impedito l'uso di indici di riferimento forniti in altri Stati membri. In assenza di un quadro armonizzato che assicuri nell'Unione l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento usati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, o al fine di misurare la performance dei fondi di investimento, è probabile che le divergenze tra le leggi degli Stati membri ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno per la fornitura degli indici di riferimento.

Le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell'adeguatezza delle informazioni sugli indici di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all'uso di indici di riferimento in diversi Stati membri, è probabile che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza associate a gradi diversi di tutela dei consumatori.

Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è opportuno definire un quadro normativo per gli indici di riferimento a livello dell'Unione.

È opportuno e necessario che tale quadro assuma la forma di un regolamento allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme nell'intera Unione delle disposizioni che impongono in maniera diretta obblighi alle persone coinvolte nella fornitura, nel contributo e utilizzo degli indici di riferimento. Poiché un quadro giuridico per la fornitura degli indici di riferimento comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione ad aspetti inerenti a tale fornitura di indici di riferimento, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno di detti aspetti possono costituire un ostacolo notevole alla fornitura transfrontaliera degli indici di riferimento. Pertanto, è opportuno, mediante l'uso di un regolamento, che è direttamente applicabile, limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale e assicurare un approccio coerente e una maggiore certezza del diritto, ed evitare l'insorgere di impedimenti significativi alla fornitura transfrontaliera degli indici di riferimento.

L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente ampio da creare un quadro normativo preventivo. La produzione di indici di riferimento implica discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l'esistenza di possibilità e incentivi per la manipolazione degli indici di riferimento. Tali fattori di rischio sono comuni a tutti gli indici di riferimento e occorre quindi che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. Tuttavia, essendo il livello di rischio variabile, l'approccio adottato per ciascun caso dovrebbe essere adeguato alle specifiche circostanze. Poiché la vulnerabilità e l'importanza di un indice di riferimento variano nel tempo, circoscrivere l'ambito di applicazione mediante il riferimento a indici correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque indice di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, indici di riferimento non largamente utilizzati attualmente potrebbero esserlo maggiormente in futuro, con il risultato che, in relazione a essi, una manipolazione anche minima potrebbe avere un impatto notevole.

È opportuno che la determinante critica dell'ambito di applicazione del presente regolamento sia se il risultato ottenuto per l'indice di riferimento determini o meno il valore di uno strumento finanziario, di un contratto finanziario oppure misuri la performance di un fondo di investimento. Pertanto, l'ambito di applicazione non dovrebbe dipendere dalla natura dei dati. Di conseguenza è auspicabile includervi gli indici di riferimento calcolati da dati economici, quali i corsi azionari, e da dati o valori non economici, quali i parametri meteorologici. È quindi opportuno che il quadro di cui al presente regolamento riconosca altresì l'esistenza di un gran numero di indici di riferimento, come pure le loro diverse ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale. Il presente regolamento dovrebbe fornire anche una risposta proporzionata ai rischi che i diversi indici di riferimento comportano. È auspicabile pertanto che il presente regolamento disciplini gli indici di riferimento usati per la determinazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o negoziati in sedi regolamentate.

Un gran numero di consumatori è parte contraente di contratti finanziari, in particolare contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca, legati a indici di riferimento soggetti agli stessi rischi. È opportuno quindi che il presente regolamento disciplini i contratti di credito quali definiti dalle direttive 2008/48/CE8 e 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Molti indici di investimento comportano notevoli conflitti di interesse e vengono utilizzati per misurare la performance di fondi quali i fondi OICVM. Alcuni di tali indici di riferimento sono pubblicati e altri resi disponibili, gratuitamente o a pagamento, al pubblico o a una parte di esso e la loro manipolazione può arrecare danni agli investitori. Occorre quindi che il presente regolamento disciplini indici o tassi di riferimento usati per misurare la performance dei fondi di investimento.

Tutti i fornitori di dati per gli indici di riferimento possono esercitare discrezionalità e sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, rischiando quindi di essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per indici di riferimento è un'attività volontaria. Nel caso in cui un'iniziativa richieda ai fornitori di dati di modificare in maniera significativa i propri modelli commerciali, essi potrebbero cessare la fornitura di dati. Tuttavia, per le entità già soggette a regolamentazione e vigilanza non si prevede che la richiesta di validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri amministrativi sproporzionati. Di conseguenza il presente regolamento impone determinati obblighi ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza. Allorché un indice di riferimento è determinato sulla base di dati prontamente disponibili, la fonte di tali dati non dovrebbe essere considerata un contributore.

Gli indici di riferimento finanziari non sono utilizzati soltanto nell'emissione e nella produzione di strumenti e contratti finanziari. Il settore finanziario si basa sugli indici di riferimento anche per la misurazione della performance di fondi di investimento al fine di monitorare il profitto, di determinare l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare gli oneri connessi alla performance. Un determinato indice di riferimento può essere utilizzato direttamente come riferimento per strumenti e contratti finanziari, o per misurare la performance di fondi di investimento o, indirettamente, nell'ambito di una combinazione di indici di riferimento. In tale ultimo caso, la determinazione e il riesame delle ponderazioni da assegnare ai vari indici all'interno di una combinazione al fine di determinare il pagamento o il valore di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, o di misurare la performance di un fondo di investimento, sono altresì assimilabili all'uso, dal momento che tali attività non comportano alcuna discrezionalità, contrariamente all'attività di fornitura di indici di riferimento. La detenzione di strumenti finanziari collegati a un determinato indice di riferimento non dovrebbe essere considerata come uso dell'indice di riferimento.

Le banche centrali soddisfano già principi, norme e procedure che assicurano che svolgano le loro attività con integrità e indipendenza. Pertanto, non è necessario che siano soggette al presente regolamento. Ove le banche centrali producano indici di riferimento, in particolare qualora questi ultimi siano intesi a fini transattivi, spetta a loro stabilire idonee procedure interne intese a garantire l'accuratezza, l'integrità, l'affidabilità e l'indipendenza degli indici di riferimento in questione, in particolare per quanto riguarda la trasparenza della governance e della metodologia di calcolo.

Inoltre, le autorità pubbliche, tra cui gli istituti nazionali di statistica, non dovrebbero essere soggette al presente regolamento qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento.

L'amministratore è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica. Un amministratore dovrebbe essere in grado di esternalizzare a terzi una o diverse tra le funzioni indicate, compreso il calcolo o la pubblicazione dell'indice di riferimento, o altri servizi e attività pertinenti nell'ambito della fornitura dell'indice di riferimento. Tuttavia, laddove una persona, nell'ambito delle proprie attività giornalistiche, semplicemente pubblichi o si riferisca a un indice di riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta persona non è soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente regolamento.

Gli indici sono calcolati mediante una formula o con altri metodi in base a valori sottostanti. Nell'elaborazione della formula, nell'esecuzione del calcolo necessario e nella determinazione dei dati esiste un grado di discrezionalità che comporta un rischio di manipolazione e pertanto tutti gli indici di riferimento che condividono tale caratteristica di discrezionalità dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.

Tuttavia, laddove sia utilizzato un solo prezzo o valore come riferimento per uno strumento finanziario, per esempio nel caso in cui il prezzo di un solo titolo costituisce il prezzo di riferimento di un'opzione o di un contratto a termine, non vi è alcun calcolo, dato o discrezionalità. Di conseguenza, il prezzo di riferimento costituito da un solo prezzo o da un solo valore non dovrebbero essere considerati indici di riferimento ai fini del presente regolamento.

I prezzi di riferimento o i prezzi di regolamento prodotti dalle controparti centrali non devono essere considerati indici di riferimento perché utilizzati ai fini di regolamento, margini e gestione del rischio e non determinano quindi l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario.

La fornitura di tassi debitori da parte dei creditori non dovrebbe essere considerata come fornitura degli indici di riferimento ai fini del presente regolamento. Un tasso debitore fornito da un creditore è fissato mediante decisione interna o calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice (ed esempio EURIBOR). Nel primo caso, il creditore è esentato dal presente regolamento per l'attività in questione per quanto riguarda i contratti finanziari da lui sottoscritti con i propri clienti, mentre nel secondo caso il creditore è considerato un semplice utente di un indice di riferimento.

Al fine di assicurare l'integrità degli indici di riferimento, è necessario che i rispettivi amministratori siano tenuti ad attuare una governance adeguata per controllare i conflitti di interesse e salvaguardare la fiducia nell'integrità degli indici di riferimento. Anche in caso di gestione efficace, gran parte degli amministratori sono soggetti ad alcuni conflitti d'interesse e potrebbero dover effettuare valutazioni e adottare decisioni riguardanti un gruppo diversificato di parti interessate. È quindi importante che gli amministratori dispongano di una funzione improntata all'integrità al fine di controllare l'attuazione e l'efficacia della governance e che vigili in maniera efficace.

La manipolazione o l'inaffidabilità degli indici di riferimento possono causare danni a investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione delle registrazioni da parte di amministratori e fornitori di dati, oltre a prescrivere la trasparenza sullo scopo e sulla metodologia degli indici di riferimento per agevolare una più equa ed efficiente risoluzione di eventuali reclami conformemente al diritto nazionale o dell'Unione.

La revisione e l'effettiva applicazione del presente regolamento richiedono analisi e prove a posteriori. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti per la conservazione adeguata, da parte degli amministratori degli indici di riferimento, delle registrazioni relative al calcolo dell'indice di riferimento per un periodo di tempo sufficiente. È probabile che la realtà che un indice di riferimento intende misurare e il contesto in cui avviene la misurazione mutino nel tempo. Pertanto è necessario che il processo e la metodologia di fornitura degli indici di riferimento siano periodicamente sottoposti a revisione al fine di individuare lacune e possibili miglioramenti. Molte delle parti interessate possono subire l'impatto di problemi nella fornitura dell'indice di riferimento e possono contribuire a individuare tali lacune. È quindi opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la messa a punto di un meccanismo per la gestione dei reclami da parte degli amministratori degli indici di riferimento, che consenta alle parti interessate di notificare i reclami all'amministratore dell'indice di riferimento e garantisca che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi.

La fornitura degli indici di riferimento spesso comporta l'esternalizzazione di importanti funzioni, quali il calcolo dell'indice di riferimento, la raccolta dei dati e la diffusione dell'indice di riferimento. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di governance, è necessario garantire che l'eventuale esternalizzazione non esenti l'amministratore dell'indice di riferimento dai propri obblighi e responsabilità, e che avvenga in modo tale da non interferire con la capacità degli amministratori di adempiere a detti obblighi o responsabilità o con le capacità di vigilanza dell'autorità competente pertinente.

L'amministratore dell'indice di riferimento è il destinatario centrale dei dati ed è in grado di valutarne l'integrità e l'accuratezza su base omogenea. È quindi necessario che il presente regolamento imponga agli amministratori di adottare determinate misure qualora un amministratore ritenga che i dati non rispecchino la realtà economica o di mercato che un indice di riferimento intende misurare, incluse misure atte a modificare i dati, i fornitori o la metodologia, o altre misure volte a interrompere la fornitura di tale indice di riferimento. Un amministratore, in quanto parte del sistema dei controlli, dovrebbe inoltre stabilire misure atte a monitorare, ove fattibile, i dati prima della pubblicazione, incluso il confronto di tali dati rispetto a tendenze storiche, se del caso.

Qualunque discrezionalità esercitabile nel fornire i dati crea un'opportunità di manipolazione dell'indice di riferimento. Laddove i dati forniti siano basati sulle operazioni vi è minore discrezionalità e quindi minori possibilità di manipolazione dei dati. In linea generale, è quindi opportuno che gli amministratori degli indici di riferimento usino dati effettivi sulle operazioni, se possibile, ma nei casi in cui i dati basati sulle operazioni siano insufficienti o inadatti è possibile usare altri dati per assicurare l'integrità e l'accuratezza dell'indice di riferimento.

L'accuratezza e l'affidabilità di un indice di riferimento nella misurazione della realtà economica che intende misurare dipendono dalla metodologia e dai dati usati. Occorre quindi adottare una metodologia trasparente che garantisca l'affidabilità e l'accuratezza dell'indice di riferimento. Tale trasparenza non implica la pubblicazione della formula applicata per la determinazione di un dato indice di riferimento, bensì la comunicazione di informazioni sufficienti per consentire ai soggetti interessati di comprendere le modalità in base alle quali è ricavato l'indice di riferimento e di valutarne la rappresentatività, l'importanza e l'adeguatezza rispetto all'uso previsto.

Potrebbe diventare necessario cambiare la metodologia per garantire la costante accuratezza dell'indice di riferimento, ma eventuali variazioni di metodologia hanno un impatto sulle parti interessate e sugli utenti dell'indice di riferimento. È auspicabile quindi specificare le procedure da seguire in caso di variazione di metodologia per l'indice di riferimento, inclusa la necessità di consultazione, in modo tale che utenti e parti interessate possano intraprendere le azioni necessarie in vista di detti cambiamenti o notificare all'amministratore eventuali dubbi relativi alle modifiche.

I dipendenti dell'amministratore possono individuare possibili violazioni del presente regolamento o potenziali punti deboli in grado di determinare manipolazioni o tentativi di manipolazione. È quindi opportuno che il presente regolamento ponga in essere un quadro tale da consentire ai dipendenti la segnalazione confidenziale agli amministratori di possibili violazioni del presente regolamento.

L'integrità e l'accuratezza degli indici di riferimento dipendono dall'integrità e accuratezza dei dati forniti. È essenziale che gli obblighi dei fornitori di dati in relazione ai dati stessi siano chiaramente specificati, che si possa fare affidamento sul rispetto di tali obblighi e che gli obblighi siano compatibili con i controlli e la metodologia adottati dall'amministratore dell'indice di riferimento. È quindi auspicabile che l'amministratore dell'indice di riferimento rediga un codice di condotta che specifichi tali requisiti e le responsabilità dei fornitori di dati per quanto riguarda la fornitura degli stessi. L'amministratore dovrebbe accertare il rispetto del codice di condotta da parte dei fornitori di dati. Qualora i fornitori di dati si trovino in paesi terzi, è opportuno che l'amministratore si accerti di tale rispetto nella misura del possibile.

I contributori di dati sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse e sono in grado di esercitare discrezionalità nella determinazione dei dati. È quindi opportuno che i contributori siano sottoposti a misure di governance volte a garantire la gestione di tali conflitti e l'accuratezza dei dati, la loro conformità con i requisiti degli amministratori, nonché la loro convalida.

Molti indici di riferimento sono determinati applicando una formula calcolata sulla base di dati forniti dalle seguenti entità: una sede di negoziazione, un dispositivo di pubblicazione autorizzato, un sistema consolidato di pubblicazione, un meccanismo di segnalazione autorizzato, una borsa dell'energia o una piattaforma per l'asta delle quote di emissioni. In alcune situazioni, la raccolta dei dati è esternalizzata a un fornitore di servizi che ottiene i dati interamente e direttamente dalle suddette entità. In tali casi, la regolamentazione e la vigilanza esistenti assicurano l'integrità e la trasparenza dei dati e stabiliscono requisiti di governance e procedure per la notifica delle violazioni. Pertanto, tali indici di riferimento sono meno vulnerabili alla manipolazione, sono soggetti a verifiche indipendenti, e i pertinenti amministratori sono quindi esentati da determinati obblighi di cui al presente regolamento.

Tipologie e settori diversi degli indici di riferimento hanno caratteristiche, punti deboli e rischi diversi. È auspicabile un'ulteriore specificazione delle disposizioni del presente regolamento per determinati settori e tipologie di indici di riferimento. Gli indici di riferimento relativi ai tassi d'interesse sono indici di riferimento che svolgono un ruolo importante nella trasmissione della politica monetaria e quindi è necessario introdurre nel presente regolamento disposizioni specifiche per tali indici di riferimento.

I mercati fisici delle merci hanno caratteristiche uniche di cui è opportuno tener conto. Poiché gli indici di riferimento per le merci sono largamente usati e possono essere dotati di caratteristiche settoriali specifiche, è necessario introdurre disposizioni specifiche nel presente regolamento per detti indici di riferimento. Taluni indici di riferimento per le merci sono esenti dal presente regolamento, ma dovrebbero nondimeno rispettare i principi pertinenti IOSCO. Gli indici di riferimento per le merci possono diventare critici dal momento che il regime non si limita agli indici di riferimento basati sulle notifiche dei fornitori di dati che sono, per lo più, entità sottoposte a vigilanza. I requisiti previsti dal presente regolamento in relazione alla fornitura obbligatoria di informazioni e ai collegi non si applicano agli indici di riferimento per le merci che rientrano nell'allegato II.

Gli errori relativi ad indici di riferimento critici possono avere un impatto sull'integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. Tali effetti potenzialmente destabilizzanti degli errori relativi a un indice di riferimento critico si possono manifestare in un unico Stato membro o in più di uno. È quindi opportuno che il presente regolamento preveda un processo per determinare gli indici di riferimento che dovrebbero essere considerati indici di riferimento critici e che si applichino requisiti supplementari per garantire l'integrità e la solidità di siffatti indici di riferimento.

Gli indici di riferimento critici possono essere determinati utilizzando un criterio quantitativo o combinando criteri quantitativi e qualitativi. Inoltre, se un indice di riferimento non soddisfa la soglia quantitativa appropriata, potrebbe comunque essere riconosciuto come indice di riferimento critico qualora non abbia alcuno o abbia pochissimi sostituti appropriati orientati al mercato e la sua esistenza e accuratezza siano importanti per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o la tutela dei consumatori in uno o più Stati membri e qualora le pertinenti autorità competenti decidano di comune accordo che un tale indice di riferimento sia riconosciuto come critico. In caso di disaccordo tra le pertinenti autorità competenti, dovrebbe prevalere la decisione adottata dall'autorità competente dell'amministratore sul fatto di riconoscere o meno come critico tale indice di riferimento. In tal caso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio10, dovrebbe essere in grado di pubblicare un parere sulla valutazione effettuata dall'autorità competente dell'amministratore. Inoltre, un'autorità competente può designare altresì come critico un indice di riferimento sulla base di determinati criteri qualitativi se l'amministratore e la maggior parte dei fornitori di dati per l'indice di riferimento in questione si trovano nel suo Stato membro. È opportuno che tutti gli indici di riferimento critici figurino in un elenco stabilito mediante un atto di esecuzione da parte della Commissione, che dovrebbe essere oggetto di revisione e aggiornamento periodici.

La cessazione dell'amministrazione di un indice di riferimento critico da parte di un amministratore potrebbe invalidare contratti finanziari o strumenti finanziari, comportare perdite per consumatori e investitori, e incidere sulla stabilità finanziaria. È quindi auspicabile conferire alla pertinente autorità competente la facoltà di esigere l'amministrazione obbligatoria di indici di riferimento critici al fine di garantire l'esistenza dell'indice di riferimento in questione. Nel caso di una procedura di insolvenza a carico di un amministratore di indici di riferimento, l'autorità competente dovrebbe fornire una valutazione destinata all'autorità giudiziaria competente per determinare se e in che modo sia possibile trasferire l'indice di riferimento critico a un nuovo amministratore o cessarne la fornitura.

Fatti salvi il diritto della concorrenza dell'Unione e la capacità degli Stati membri di adottare misure intese a facilitarne l'osservanza, è opportuno imporre agli amministratori di indici di riferimento critici, tra cui quelli per le merci, di adottare opportuni provvedimenti per garantire che le licenze degli indici di riferimento e le relative informazioni siano fornite a tutti gli utenti su base equa, ragionevole, trasparente e non discriminatoria.

Un contributore che cessa di effettuare contribuzioni di dati per gli indici di riferimento critici può minare la credibilità di questi ultimi, dal momento che sarebbe compromessa la capacità di tali indici di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica. È quindi necessario conferire all'autorità competente pertinente il potere di richiedere contribuzioni obbligatorie per gli indici di riferimento critici alle entità sottoposte a vigilanza al fine di salvaguardare la credibilità dell'indice di riferimento in questione. La contribuzione obbligatoria dei dati non è intesa a imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di concludere operazioni o di impegnarsi in tal senso.

Data la presenza di un'ampia varietà di tipi e dimensioni degli indici di riferimento, è importante introdurre un elemento di proporzionalità nel presente regolamento ed evitare di creare oneri amministrativi eccessivi per gli amministratori di indici di riferimento la cui cessazione rappresenta un rischio minore per il sistema finanziario nel suo insieme. Pertanto, in aggiunta al regime per gli indici di riferimento critici, dovrebbero essere introdotti due regimi distinti: uno per gli indici di riferimento significativi e uno per quelli non significativi.

Gli amministratori di indici di riferimento significativi dovrebbero avere la facoltà di scegliere di non applicare un numero limitato di requisiti dettagliati del presente regolamento. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero mantenere il diritto di esigere l'applicazione di tali disposizioni in base ai criteri enunciati nel presente regolamento. È opportuno che gli atti delegati e gli atti di esecuzione che si applicano agli amministratori di indici di riferimento significativi tengano debitamente conto del principio di proporzionalità e siano intesi a evitare gli oneri amministrativi ove ciò sia possibile.

Gli amministratori di indici di riferimento non significativi sono assoggettati a un regime meno dettagliato, in virtù del quale gli amministratori dovrebbero poter scegliere di non applicare alcuni requisiti del presente regolamento. In tal caso, l'amministratore in questione dovrebbe illustrare il motivo per cui ritiene che ciò sia indicato in una dichiarazione di conformità che dovrebbe essere pubblicata e fornita all'autorità competente dell'amministratore. Tale autorità competente dovrebbe esaminare la dichiarazione di conformità e dovrebbe essere in grado di richiedere informazioni supplementari o imporre modifiche per garantire la conformità al presente regolamento. Se, da un lato, gli indici di riferimento non significativi potrebbero essere vulnerabili alla manipolazione, dall'altro sono più facilmente sostituibili, ragion per cui la trasparenza nei confronti degli utenti dovrebbe rappresentare lo strumento principale che consenta agli operatori di mercato di compiere scelte informate riguardo agli indici di riferimento che ritengono opportuno utilizzare. Per tale ragione, gli atti delegati nel titolo II non dovrebbero applicarsi agli amministratori di indici di riferimento non significativi.

Affinché gli utenti degli indici di riferimento possano sceglierli opportunamente e comprenderne i rischi, è necessario che siano a conoscenza di ciò che un dato indice di riferimento intende misurare e della sua suscettibilità a essere manipolato. Pertanto è opportuno che l'amministratore dell'indice di riferimento pubblichi una dichiarazione che specifichi tali elementi. Onde garantire un'applicazione uniforme e assicurare che le dichiarazioni sull'indice di riferimento abbiano una lunghezza ragionevole ma forniscano al tempo stesso informazioni chiave necessarie agli utenti, in maniera facilmente accessibile, l'ESMA dovrebbe precisare ulteriormente il contenuto delle dichiarazioni sull'indice di riferimento, differenziando opportunamente tra le diverse tipologie e specificità degli indici di riferimento e dei loro amministratori.

È auspicabile che il presente regolamento tenga conto dei principi IOSCO che costituiscono una norma globale relativa ai requisiti regolamentari per gli indici di riferimento. Come principio generale, onde garantire la protezione degli investitori, è opportuno che la vigilanza e regolamentazione di un paese terzo sia equivalente alla vigilanza e regolamentazione applicate agli indici di riferimento nell'Unione. Pertanto, gli indici di riferimento forniti dal paese terzo in questione possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione qualora sia stata adottata dalla Commissione una decisione positiva circa l'equivalenza del regime del paese terzo in oggetto. In tali circostanze le autorità competenti dovrebbero sottoscrivere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. L'ESMA dovrebbe coordinare l'elaborazione di detti accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi. Tuttavia, onde evitare eventuali effetti negativi derivanti da una possibile cessazione improvvisa dell'impiego nell'Unione degli indici di riferimento forniti da un paese terzo, il presente regolamento prevede anche altri meccanismi (in particolare, riconoscimento e avallo) in virtù dei quali gli indici di riferimento di un paese terzo possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza situate nell'Unione.

Il presente regolamento introduce un processo per il riconoscimento degli amministratori situati in un paese terzo da parte dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento. Il riconoscimento dovrebbe essere concesso agli amministratori che soddisfano i requisiti del presente regolamento. Riconoscendo il ruolo dei principi IOSCO quale norma globale per la fornitura di indici di riferimento, è opportuno che l'autorità competente dello Stato membro di riferimento sia in grado di concedere il riconoscimento agli amministratori che applicano i principi IOSCO. A tal fine, l'autorità competente dovrebbe valutare l'applicazione dei principi IOSCO da parte di un determinato amministratore e verificare se tale applicazione è equivalente, per l'amministratore in oggetto, al rispetto dei diversi requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto delle specificità del regime di riconoscimento rispetto al regime di equivalenza.

Il presente regolamento introduce altresì un regime di avallo che, a determinate condizioni, consente ad amministratori o entità sottoposte a vigilanza situati nell'Unione di approvare indici di riferimento forniti da un paese terzo affinché possano essere utilizzati nell'Unione. A tal fine, è auspicabile che l'autorità competente prenda in considerazione se, nel fornire l'indice di riferimento da approvare, la conformità con i principi IOSCO sarebbe equivalente alla conformità con il presente regolamento, tenendo conto delle specificità del regime di avallo rispetto al regime di equivalenza. Un amministratore o un'entità sottoposta a vigilanza che abbia approvato un indice di riferimento fornito da un paese terzo dovrebbe rispondere pienamente di tale approvazione e garantire il soddisfacimento delle condizioni pertinenti di cui al presente regolamento.

Tutti gli amministratori degli indici di riferimento possono esercitare discrezionalità, sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse e rischiano di disporre di sistemi di governance e controllo inadeguati. Poiché gli amministratori controllano il processo di determinazione degli indici di riferimento, prescrivere l'autorizzazione o la registrazione e sottoporli a vigilanza è il modo più efficace di assicurare l'integrità degli indici di riferimento.

È opportuno che taluni amministratori siano autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore in questione. Le entità già sottoposte a vigilanza e che forniscono indici di riferimento finanziari diversi da quelli critici dovrebbero essere registrate e vigilate dall'autorità competente ai fini del presente regolamento. Anche le entità che forniscono unicamente indici considerati come indici di riferimento non significativi dovrebbero essere registrate dall'autorità competente. L'autorizzazione e la registrazione dovrebbero essere due processi distinti e la prima dovrebbe prevedere una valutazione più approfondita della richiesta dell'amministratore. Il fatto che un amministratore sia autorizzato o registrato non dovrebbe incidere sulla vigilanza di tale amministratore da parte delle pertinenti autorità competenti. Inoltre, è auspicabile introdurre un regime transitorio, in virtù del quale potrebbero essere registrati i soggetti che forniscono indici di riferimento non critici e non diffusamente utilizzati in uno o più Stati membri, allo scopo di agevolare la fase iniziale di applicazione del presente regolamento. È opportuno che l'ESMA tenga a livello di Unione un registro che contenga informazioni sugli amministratori autorizzati o registrati, sugli indici di riferimento e sugli amministratori che forniscono tali indici di riferimento in virtù di una decisione positiva nell'ambito del regime di equivalenza o del regime di riconoscimento, sugli amministratori dell'Unione o sulle entità vigilate che hanno approvato gli indici di riferimento provenienti da un paese terzo, e su qualsiasi indice di riferimento approvato e sui loro amministratori ubicati in un paese terzo.

In talune circostanze una persona fornisce un indice ma potrebbe non essere a conoscenza del fatto che esso sia utilizzato come riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento. Ciò in particolare può verificarsi quando gli utenti e l'amministratore dell'indice di riferimento sono ubicati in Stati membri diversi. È pertanto necessario incrementare il livello di trasparenza relativamente all'indice di riferimento specifico utilizzato. Tale obiettivo di trasparenza può essere conseguito migliorando il contenuto dei prospetti o dei documenti contenenti le informazioni chiave richiesti dal diritto dell'Unione, come pure il contenuto delle notifiche di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantisce l'efficacia della loro opera di vigilanza. È pertanto opportuno che il presente regolamento, in particolare, disponga il conferimento di un minimo di poteri di vigilanza e indagine alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità del diritto nazionale. Nell'esercizio dei rispettivi poteri a norma del presente regolamento, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero agire in modo obiettivo e imparziale e restare autonome nel processo decisionale.

Allo scopo di rilevare violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti abbiano accesso, conformemente al diritto nazionale, a locali di persone fisiche per sequestrare documenti. L'accesso ai locali è necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o altri dati relativi all'oggetto di un'ispezione o indagine e che potrebbero essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Inoltre, l'accesso ai locali è necessario quando la persona cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito a tale richiesta; oppure quando vi sono motivi ragionevoli di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, a essa non verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, conformemente al diritto nazionale, l'accesso ai locali dovrebbe avvenire dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione giudiziaria.

Le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e le registrazioni relative allo scambio di dati in possesso di entità sottoposte a vigilanza possono costituire elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare violazioni del presente regolamento, in particolare il soddisfacimento dei requisiti di governance e controllo. Dette registrazioni possono contribuire alla verifica dell'identità dei responsabili dell'invio dei dati e dei responsabili dell'approvazione e ad accertare se la separazione organizzativa dei dipendenti sia attuata o meno. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza, nei casi in cui esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e informazione, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto alla tutela dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa. Di conseguenza, il presente regolamento andrebbe interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.

È auspicabile che i diritti della difesa delle persone coinvolte siano pienamente rispettati. In particolare, le persone soggette a procedimento dovrebbero avere accesso ai risultati delle indagini su cui le autorità competenti hanno basato la decisione e dovrebbero avere diritto al contraddittorio.

La trasparenza degli indici di riferimento è necessaria ai fini della stabilità dei mercati finanziari e della protezione degli investitori. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12. Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Al fine di garantire un approccio comune e un effetto deterrente, gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell'Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni amministrative e altre misure amministrative, comprese sanzioni pecuniarie, applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicate in casi specifici dovrebbero essere determinate tenendo conto, ove del caso, di fattori adeguati quali il rimborso di eventuali benefici finanziari rilevati, la gravità e la durata della violazione, circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità di sanzioni pecuniarie amministrative come deterrente e, ove del caso, devono prevedere una riduzione a fronte della collaborazione con le autorità competenti. In particolare, l'importo effettivo delle sanzioni pecuniarie amministrative da applicare in un caso specifico dovrebbe essere in grado di raggiungere il livello massimo previsto dal presente regolamento o un livello più elevato previsto dalla normativa nazionale, per le violazioni molto gravi, mentre sanzioni pecuniarie amministrative significativamente inferiori al livello massimo dovrebbero essere in grado di essere applicate a violazioni meno gravi o in caso di conciliazione. Occorre che l'autorità competente disponga della facoltà di interdizione temporanea dalle funzioni di gestione per gli amministratori degli indici di riferimento o i fornitori di dati.

Il presente regolamento non dovrebbe limitare la capacità degli Stati membri di infliggere sanzioni amministrative più elevate, né dovrebbe pregiudicare eventuali disposizioni legislative degli Stati membri in materia di sanzioni penali.

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di emanare norme riguardanti sanzioni amministrative e penali relative alle medesime violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme sulle sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a infliggere sanzioni amministrative e penali per lo stesso reato, ma dovrebbero avere la facoltà di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l'azione penale siano state adite in relazione alle pertinenti violazioni.

È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. In ragione delle crescenti attività transfrontaliere, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le pertinenti informazioni per l'esercizio delle loro funzioni, ai fini di un'applicazione efficace del presente regolamento, anche allorché le violazioni effettive o presunte interessino le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone.

Allo scopo di assicurare che le decisioni adottate dalle autorità competenti di infliggere una sanzione amministrativa o altre misure amministrative abbiano un effetto deterrente sul pubblico in generale, è opportuno pubblicarle. La pubblicazione delle decisioni relative all'inflizione di sanzioni amministrative o altre misure amministrative costituisce altresì per le autorità competenti uno strumento importante per informare gli operatori di mercato sul tipo di comportamento che è considerato una violazione del presente regolamento e per promuovere la diffusione dei comportamenti corretti tra gli operatori di mercato. Qualora la pubblicazione rischi di arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte o metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, è opportuno che l'autorità competente o pubblichi le sanzioni amministrative o altre misure amministrative in forma anonima o ne rinvii la pubblicazione. È opportuno inoltre che le autorità competenti abbiano l'opzione di non pubblicare affatto una decisione che imponga sanzioni amministrative o altre misure amministrative laddove la pubblicazione in forma anonima o il rinvio siano ritenuti insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio. Inoltre, le autorità competenti non sono tenute a pubblicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative ritenute minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata.

Gli indici di riferimento critici possono coinvolgere contributori, amministratori e utenti di diversi Stati membri. Di conseguenza, la cessazione della fornitura di un siffatto indice di riferimento o qualunque evento in grado di minarne notevolmente l'integrità può avere effetti in diversi Stati membri, il che significa che la vigilanza su detto indice di riferimento esclusivamente da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore dell'indice di riferimento non sarà efficiente ed efficace nel far fronte ai rischi associati all'indice di riferimento critico. In tal caso, per assicurare un efficace scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti e il coordinamento delle loro attività e misure di vigilanza, è opportuno costituire collegi, comprendenti le autorità competenti e l'ESMA. È opportuno che le attività dei collegi contribuiscano all'applicazione armonizzata delle norme di cui al presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza. L'autorità competente dell'amministratore dovrebbe approntare disposizioni scritte per lo scambio di informazioni e per il processo decisionale, che potrebbero includere norme sulle procedure di voto, per la cooperazione ai fini delle misure relative alla contribuzione obbligatoria e per i casi in cui è opportuno che le autorità competenti si consultino. Il ruolo giuridicamente vincolante di mediazione dell'ESMA è un elemento chiave della promozione del coordinamento, della coerenza e della convergenza delle prassi di materia di vigilanza.

Gli indici di riferimento possono essere usati in strumenti finanziari e contratti finanziari a lunga durata. In taluni casi, tali indici di riferimento non potranno più essere ammessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento poiché dotati di caratteristiche che non possono essere adeguate ai requisiti del regolamento stesso. Tuttavia, proibire la continuità della fornitura di tali indici di riferimento potrebbe determinare la risoluzione o rendere impossibile l'esecuzione degli strumenti finanziari o contratti finanziari, arrecando danni agli investitori. È quindi necessario adottare provvedimenti volti a consentire la continuità della fornitura di detti indici di riferimento per un periodo di transizione.

Nei casi in cui il presente regolamento riguardi effettivamente o potenzialmente le entità sottoposte a vigilanza e i mercati oggetto del regolamento (UE) n. 1227/2011, sarebbe necessario che l'ESMA consulti l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) al fine di basarsi sulla competenza di tale agenzia in materia di mercati dell'energia e attenuare ogni doppia regolamentazione.

Per specificare ulteriori elementi tecnici del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai dettagli relativi a elementi tecnici delle definizioni; riguardo al calcolo dell'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, dell'importo nozionale dei derivati e del valore patrimoniale netto dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento per determinare se tale indice è critico; riguardo al riesame del metodo di calcolo utilizzato per determinare la soglia per la determinazione degli indici di riferimento critici e significativi; riguardo all'accertamento delle ragioni oggettive per l'approvazione di un indice di riferimento o di una famiglia di tali indici di riferimento forniti in un paese terzo; riguardo agli elementi per valutare se la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente potrebbe ragionevolmente costituire un evento di forza maggiore, compromettere o violare i termini di un contratto finanziario o strumento finanziario, o le regole di un fondo d'investimento, collegati a tale indice di riferimento; e riguardo alla proroga del periodo di 24 mesi previsto per la registrazione invece dell'autorizzazione di determinati amministratori. Nell'adottare tali atti, è opportuno che la Commissione tenga conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento, in particolare i lavori della IOSCO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo i interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio»14 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contestualmente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti accedono sistematicamente alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati in questione.

È opportuno che le norme tecniche garantiscano un'armonizzazione coerente dei requisiti per la fornitura di indici — e il contributo ai medesimi — utilizzati come indici di riferimento, nonché una protezione adeguata degli investitori e dei consumatori nell'intera Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno affidare all'ESMA l'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da sottoporre alla Commissione. È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per quanto riguarda le procedure e le caratteristiche della funzione di vigilanza; per quanto riguarda le modalità per garantire l'adeguatezza e la verificabilità dei dati e delle procedure interne di vigilanza e di verifica di un contributore; per quanto riguarda le informazioni che deve fornire un amministratore sui dati di un indice di riferimento e sulla metodologia; per quanto riguarda gli elementi del codice di condotta; per quanto riguarda i requisiti in materia di sistemi e controlli; per quanto riguarda i criteri di cui l'autorità competente dovrebbe tener conto nel decidere se applicare o meno determinati requisiti supplementari; per quanto riguarda i contenuti della dichiarazione relativa all' indice di riferimento e i casi in cui è richiesto un aggiornamento di tale dichiarazione; per quanto riguarda il contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e l'ESMA, la forma e il contenuto della richiesta di riconoscimento di un amministratore di un paese terzo e la presentazione delle informazioni a corredo di tale richiesta; nonché per quanto riguarda le informazioni da fornire nella richiesta di autorizzazione o registrazione.

Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per redigere e rivedere un elenco di autorità pubbliche nell'Unione, redigere e rivedere l'elenco degli indici di riferimento critici, e determinare l'equivalenza del quadro giuridico a cui sono soggetti i fornitori di indici di riferimento dei paesi terzi e ciò ai fini dell'equivalenza piena o parziale. È auspicabile che tali competenze siano esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

È opportuno altresì delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA che stabiliscano modelli per le dichiarazioni di conformità, procedure e formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA stessa, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 TFUE e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione di un regime coerente ed efficace che faccia fronte ai punti deboli degli indici di riferimento, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che l'impatto complessivo dei problemi relativi agli indici di riferimento può essere pienamente percepito esclusivamente nel contesto dell'Unione, ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Visto che occorre al più presto ripristinare la fiducia negli indici di riferimento e promuovere mercati finanziari equi e trasparenti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

I consumatori sono in grado di stipulare contratti finanziari, in particolare contratti di mutuo e di credito al consumo, legati a indici di riferimento, ma la disparità del potere contrattuale e l'uso di condizioni standard indicano che potrebbero avere una scelta limitata in relazione all'indice di riferimento utilizzato. È pertanto necessario assicurare che i creditori o intermediari del credito forniscano ai consumatori informazioni quanto meno adeguate. A tal fine le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

Il regolamento (UE) n. 596/2014 impone ai soggetti che esercitano responsabilità dirigenziali, nonché alle persone a loro strettamente associate, di notificare all'emittente e all'autorità competente tutte le operazioni effettuate per loro conto riguardanti strumenti finanziari che sono essi stessi legati ad azioni e a strumenti di debito del loro emittente. Esiste tuttavia un'ampia gamma di strumenti finanziari che sono legati ad azioni e a strumenti di debito di un determinato emittente. Tra tali strumenti finanziari rientrano partecipazioni di organismi di investimento collettivo, prodotti strutturati o strumenti finanziari che inglobano un derivato che conferisce un'esposizione all'andamento delle azioni o degli strumenti di debito emessi da un determinato emittente. È opportuno notificare all'emittente e all'autorità competente ogni operazione relativa a siffatti strumenti finanziari che superi una determinata soglia minima. Dovrebbe essere prevista un'eccezione allorché lo strumento finanziario collegato conferisce un'esposizione pario o inferiore al 20 % alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente oppure se il soggetto che esercita responsabilità dirigenziali o la persona a esso strettamente associata non conosceva né poteva conoscere la composizione degli investimenti dello strumento finanziario collegato. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 596/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell'Unione. Il presente regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla fornitura degli indici di riferimento, alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento e all'uso degli indici di riferimento nell'Unione europea.

1 bis. I titoli II e III, ad eccezione degli articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater, e i titoli IV, V e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi.

1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 27, paragrafo 2 bis bis, si applicano a tutti gli indici di riferimento utilizzati nell’Unione forniti dagli amministratori i quali:

  1. a) sono inclusi nel registro di cui all’articolo 36; oppure

  2. b) appartengono a un gruppo con almeno un amministratore incluso nel registro di cui all’articolo 36.

1 quater. In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, l’articolo 19 si applica a qualsiasi indice di riferimento per le merci basato su contribuzioni di dati, a meno che non sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

  1. a) si tratta di un indice di riferimento basato su dati regolamentati;

  2. b) si tratta di un indice di riferimento basato su dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza;

  3. c) si tratta di un indice di riferimento critico e l’attività sottostante è l’oro, l’argento o il platino.

2. Il presente regolamento non si applica:

  1. a) alle banche centrali;

  2. b) alle autorità pubbliche, qualora mettano a disposizione dati per gli indici di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione, ovvero forniscano o controllino la fornitura di tali indici di riferimento;

  3. c) alle controparti centrali (CCP), qualora forniscano prezzi di riferimento o prezzi di regolamento impiegati ai fini della gestione dei rischi della CCP o a fini di regolamento;

  4. d) alla fornitura dei prezzi di riferimento unici degli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

  5. e) alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un indice di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura;

  6. f) alle persone fisiche o giuridiche che concedono o s'impegnano a concedere crediti nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, soltanto nella misura in cui tali persone pubblichino o rendano disponibili al pubblico i propri tassi debitori fissi o variabili stabiliti da decisioni interne e applicabili unicamente ai contratti finanziari stipulati da tali persone ovvero da società del medesimo gruppo con i rispettivi clienti;

  7. g) agli indici di riferimento per le merci basati su dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte entità non sottoposte a vigilanza e per i quali il valore nozionale totale medio degli strumenti finanziari collegati all’indice di riferimento non supera 200 milioni di EUR su un periodo di 12 mesi;

  8. h) ai fornitori di indici quando, in relazione a un indice fornito, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del suo uso ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3.

  9. i) all’indice di riferimento per valuta estera a pronti designato dalla Commissione in conformità dell’articolo 18 bis, paragrafo 1.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «indice»: qualunque cifra: a) pubblicata o messa a disposizione del pubblico; b) periodicamente determinata: i) per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e ii) sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi;

  2. 2) «fornitore dell'indice»: la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice;

  3. 3) «indice di riferimento (benchmark)»: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;

  4. 4) «famiglia di indici di riferimento»: un gruppo di indici di riferimento, forniti dallo stesso amministratore e determinati da dati della stessa natura, che fornisce misure specifiche del medesimo mercato o della medesima realtà economica oppure di un mercato o di una realtà economica analoghi;

  5. 5) «fornitura di un indice di riferimento»: a) la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento; b) la raccolta, l'analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione dell'indice di riferimento; e c) la determinazione di un indice di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine;

  6. 6) «amministratore»: una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento;

  7. 7) «uso di un indice di riferimento»: a) l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici; b) la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici; c) il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici; d) la fornitura di un tasso debitore ai sensi dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario di cui il creditore è parte contraente; e) la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;

  8. 8) «contribuzione di dati»: la contribuzione a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati non prontamente reperibili che sono necessari alla determinazione di un indice di riferimento e che vengono forniti a tale scopo;

  9. 9) «contributore di dati»: la persona fisica o giuridica che effettua una contribuzione di dati;

  10. 10) «contributore di dati sottoposto a vigilanza»: un'entità sottoposta a vigilanza che effettua una contribuzione di dati a un amministratore ubicato nell'Unione;

  11. 11) «notificatore»: una persona fisica alle dipendenze del contributore e preposta alla contribuzione dei dati;

  12. 12) «valutatore»: un dipendente di un amministratore di un indice di riferimento per le merci o qualunque altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione dell'amministratore o sotto il suo controllo e che è responsabile dell'applicazione di una metodologia o valutazione ai dati e ad altre informazioni per ottenere una valutazione definitiva del prezzo di una determinata merce;

  13. 13) «valutazione di esperti»: l'esercizio della discrezionalità da parte di un amministratore o contributore rispetto all'uso di dati in sede di determinazione di un indice di riferimento, ivi compresi l'estrapolazione di valori da operazioni precedenti o associate, l'adeguamento di valori per fattori che potrebbero influenzare la qualità dei dati, quali eventi di mercato o il deterioramento della qualità creditizia di un compratore o di un venditore, e l'assegnazione a offerte di acquisto o di vendita di ponderazioni superiori a quelle di una specifica operazione conclusa;

  14. 14) «dati»: i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori, usati da un amministratore per determinare un indice di riferimento;

  15. 15) «dati sulle operazioni»: prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive;

  16. 16) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), di tale direttiva;

  17. 17) «entità sottoposta a vigilanza»: a) un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1; b) un'impresa di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; c) un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2; d) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; e) un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE ovvero, se applicabile, un OICVM quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva; f) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3; g) un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4; h) un creditore quale definito all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2008/48/CE ai fini dei contratti di credito di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE; i) un ente non creditizio quale definito all'articolo 4, punto 10), della direttiva 2014/17/UE ai fini dei contratti di credito quali definiti all'articolo 4, punto 3, di tale direttiva; j) un gestore del mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE; k) una CCP quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5; l) un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012; m) un amministratore che ha ricevuto un’autorizzazione o registrazione ai sensi dell’articolo 34;

  18. 18) «contratto finanziario»: a) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE; b) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE;

  19. 19) «fondi di investimento»: i FIA quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o gli OICVM quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

  20. 20) «organo di gestione»: l'organo o gli organi di un amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza, designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'amministratore o un'altra autorità sottoposta a vigilanza e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono persone che dirigono di fatto l'attività dell'amministratore o un'altra entità sottoposta a vigilanza;

  21. 21) «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

  22. 22) «indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse»: un indice di riferimento che, ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è determinato sulla base del tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti nel mercato monetario presso o ad altre banche o altri agenti, diversi dalle banche;

  23. 22 bis) «indice di riferimento per valuta estera a pronti»: un indice di riferimento che rispecchia il prezzo, espresso in una data valuta, di un’altra valuta o di un paniere di altre valute, per la consegna alla prima data di valuta possibile;

  24. 23) «indice di riferimento per le merci»: un indice di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo è costituita da una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione6, escluse le quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;

  25. 23 bis) «indice di riferimento UE di transizione climatica»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica e che soddisfa i requisiti seguenti: a) ai fini di cui al punto 1, lettera b), punto ii) del presente paragrafo e dell’articolo 19 ter, le sue attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l’indice si riferisce segua una traiettoria di decarbonizzazione; e b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2;

  26. 23 ter) «indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi»: un indice di riferimento etichettato come indice di riferimento e che soddisfa i requisiti seguenti: a) ai fini del punto 1, lettera b), punto ii), del presente paragrafo e dell’atto delegato di cui all’articolo 19 quater, le attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l’indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvato dall’Unione il 5 ottobre 20167 («accordo di Parigi»); b) è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 2; e c) le attività collegate alle sue attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ambientali sociali e di governance (environmental, social and governance - «ESG»);

  27. 23 quater) «traiettoria di decarbonizzazione»: una traiettoria misurabile, scientifica e temporalmente definita tesa all’allineamento con gli obiettivi dell’accordo di Parigi di ridurre le emissioni di carbonio degli ambiti 1, 2 e 3 di cui all’allegato III, punto 1), lettera e;

  28. 24) «indice di riferimento basato su dati regolamentati»: un indice di riferimento determinato applicando una formula ottenuta: a) da dati forniti interamente da: i) una sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE o una sede di negoziazione in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione alla stregua della quale il quadro giuridico e di vigilanza di tale paese è ritenuto avere effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8 o dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo o del Consiglio, o un mercato regolamentato ritenuto essere equivalente ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, ma in ogni caso solo in relazione ai dati sulle operazioni relative agli strumenti finanziari; ii) un dispositivo di pubblicazione autorizzato quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 o un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 600/2014, conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione; iii) un meccanismo di segnalazione autorizzato quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione; iv) una borsa dell'energia elettrica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9; v) una borsa del gas naturale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10; vi) una piattaforma d'asta di cui all'articolo 26 o 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione11; vii) un prestatore di servizi a cui l’amministratore dell’indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell’articolo 10, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), a condizione che il prestatore riceva i dati interamente da un’entità di cui ai punti da i) a vi) del presente punto; b) dai valori patrimoniali netti dei fondi di investimento;

  29. 25) «indice di riferimento critico»: un indice di riferimento diverso da un indice di riferimento basato su dati regolamentati che soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e che figura nell'elenco redatto dalla Commissione a norma di tale articolo;

  30. 26) «indice di riferimento significativo»: un indice di riferimento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

  31. 27)

  32. 28) «ubicato»: nel caso di una persona giuridica, il paese in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; e nel caso di una persona fisica, il paese in cui la persona è residente ai fini fiscali;

  33. 29) «autorità pubblica»: a) qualsiasi governo o altra amministrazione pubblica, comprese le entità incaricate della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima; b) qualsiasi entità o persona che svolge funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, o che detiene responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici, tra cui misure in materia di occupazione, attività economiche e inflazione, sotto il controllo di un'entità ai sensi della lettera a).

2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione del pubblico ai fini della definizione di indice.

Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

3.

La Commissione adotta atti di esecuzione per redigere e rivedere un elenco di autorità pubbliche dell'Unione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1, punto 29), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

Titolo II. Integrità e affidabilità degli indici di riferimento

Capo 1. Governance e controllo da parte degli amministratori

Art. 4 Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse

1.

L' amministratore dispone di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un indice di riferimento.

Gli amministratori adottano le misure opportune per individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse tra se stessi, inclusi i loro dirigenti, dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a essi da un legame di controllo, e i contributori di dati o gli utenti, nonché per garantire che, laddove si richiedano valutazione o discrezionalità nel processo di determinazione dell'indice di riferimento, queste siano esercitate in maniera indipendente e leale.

2. La fornitura degli indici di riferimento è separata, dal punto di vista operativo, dalle altre parti dell'attività dell'amministratore che possono creare conflitti di interessi potenziali o effettivi.

3. Ove insorga un conflitto di interesse interno a un amministratore a causa del suo assetto proprietario, delle sue partecipazioni di controllo o di altre attività svolte da un'entità che possieda o controlli l'amministratore oppure un'entità di proprietà o soggetta al controllo dell'amministratore o di una sua consociata, e ove non sia possibile attenuare in maniera adeguata tali conflitti, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di istituire una funzione di sorveglianza indipendente che preveda una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati, ivi compresi utenti e contributori di dati.

4. Se non è possibile gestire un tale conflitto di interesse in modo adeguato, l'autorità competente pertinente può chiedere all'amministratore di cessare le attività o i rapporti che creano il conflitto di interesse oppure di cessare di produrre l' indice di riferimento.

5. L'amministratore pubblica o comunica tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, agli utenti dell'indice di riferimento nonché all'autorità competente pertinente e, se del caso, ai contributori di dati, tra cui anche i conflitti di interesse derivanti dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore.

6. L'amministratore istituisce e applica adeguate politiche e procedure, nonché efficaci disposizioni organizzative, per l'individuazione, la divulgazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'attività di determinazione degli indici di riferimento. Tali politiche e procedure sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Esse tengono in considerazione e affrontano i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione dell'indice di riferimento e i rischi a esso associati, e:

  1. a) assicurano la riservatezza delle informazioni fornite all'amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza derivanti dal presente regolamento; e

  2. b) attenuano in particolare i conflitti di interesse causati dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore, dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall'influenza o dal controllo eventualmente esercitati da altre persone sull'amministratore in relazione alla determinazione dell'indice di riferimento.

7. Gli amministratori assicurano che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un indice di riferimento:

  1. a) dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza;

  2. b) non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione degli indici di riferimento;

  3. c) non abbiano interessi o relazioni commerciali suscettibili di compromettere le funzioni dell'amministratore interessato;

  4. d) siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di indici di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia esplicitamente necessario nell'ambito della metodologia dell'indice di riferimento e sia soggetto a norme specifiche; e

  5. e) siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che potrebbero creare un rischio di conflitti di interesse, o con terzi, laddove le informazioni possano influire sull' indice di riferimento.

8. L'amministratore istituisce specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina l'indice di riferimento, inclusa almeno una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione dell'indice di riferimento.

9.

L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente solidi.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 5 Requisiti della funzione di sorveglianza

1. Gli amministratori istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei loro indici di riferimento.

2. Gli amministratori sviluppano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza che vengono messe a disposizione delle autorità competenti pertinenti.

3. La funzione di sorveglianza è esercitata con integrità e comporta le seguenti responsabilità, che sono adeguate dall'amministratore in funzione della complessità, dell'uso e della vulnerabilità dell'indice di riferimento:

  1. a) il riesame, almeno annuale, della definizione e della metodologia dell'indice di riferimento;

  2. b) la sorveglianza delle modifiche della metodologia dell'indice di riferimento e la possibilità di chiedere all'amministratore di procedere a una consultazione su dette modifiche;

  3. c) la sorveglianza del sistema dei controlli dell'amministratore, la gestione e il funzionamento dell'indice di riferimento e, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta di cui all'articolo 15;

  4. d) il riesame e l'approvazione delle procedure per la cessazione dell'indice di riferimento, inclusa la consultazione sulla cessazione;

  5. e) la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura dell'indice di riferimento, inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;

  6. f) la valutazione di audit o riesami interni ed esterni e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive individuate;

  7. g) ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, il monitoraggio dei dati, dei contributori di dati e delle azioni dell'amministratore nel confutare o convalidare i dati;

  8. h) ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, l'adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta di cui all'articolo 15; e

  9. i) la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza, di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, da parte dei contributori, ove l'indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori, o da parte degli amministratori, nonché di dati anomali o sospetti.

4. La funzione di sorveglianza è espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

5.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure relative alla funzione di sorveglianza e le caratteristiche di predetta funzione, comprese la sua composizione e la sua collocazione in seno alla struttura organizzativa dell'amministratore, in modo tale da garantire l'integrità della funzione e l'assenza di conflitti d'interesse. Nello specifico, l'ESMA elabora un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei di cui al paragrafo 4.

L'ESMA opera una distinzione tra le diverse tipologie di indici di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento e tiene conto delle differenze nell'assetto proprietario e di controllo degli amministratori, della natura, portata e complessità dell'attività di fornitura dell'indice di riferimento, nonché del rischio e dell'incidenza di tale indice, anche alla luce della convergenza delle prassi di vigilanza sui requisiti di governance degli indici di riferimento a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.

Art. 6 Requisiti del sistema dei controlli

1. Gli amministratori si dotano di un sistema dei controlli per garantire che i loro indici di riferimento siano forniti e pubblicati o messi a disposizione in conformità del presente regolamento.

2. Il sistema dei controlli è proporzionato al livello dei conflitti di interesse rilevati, all'entità della discrezionalità nella fornitura dell'indice di riferimento e alla natura dei dati per tale indice.

3. Il sistema dei controlli comprende:

  1. a) la gestione del rischio operativo;

  2. b) adeguati ed efficaci piani di continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici;

  3. c) le procedure di emergenza in essere nel caso di un'interruzione del processo di fornitura dell'indice di riferimento.

4. Un amministratore definisce le misure volte a:

  1. a) assicurare che i contributori si attengano al codice di condotta di cui all'articolo 15 e rispettino le norme applicabili relative ai dati;

  2. b) monitorare i dati, tra cui, laddove possibile, i dati prima della pubblicazione dell'indice di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie.

5. Il sistema dei controlli è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e messo a disposizione della pertinente autorità competente e, su richiesta, degli utenti.

6. Per gli indici di riferimento critici, un amministratore dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione per la gestione dei sistemi di TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Art. 7 Requisiti del quadro di responsabilità

1. L'amministratore si dota di un quadro di responsabilità riguardante la conservazione delle registrazioni, la revisione, il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell'ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento.

2. L'amministratore nomina una funzione interna, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

3. Per gli indici di riferimento critici, l'amministratore nomina un revisore esterno indipendente che riesamini e riferisca, almeno una volta l'anno, sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia dell'indice di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

4. Su richiesta dell'autorità competente pertinente, l'amministratore fornisce all'autorità competente pertinente i dettagli dei riesami e delle relazioni di cui al paragrafo 2. Su richiesta dell'autorità competente pertinente o di qualunque utente di un indice di riferimento, l'amministratore pubblica i dettagli dell'esito delle revisioni di cui al paragrafo 3.

Art. 8 Requisiti per la conservazione delle registrazioni

1. L'amministratore conserva le registrazioni relative:

  1. a) a tutti i dati, ivi compreso il loro utilizzo;

  2. b) alla metodologia impiegata per la determinazione dell'indice di riferimento;

  3. c) a qualunque esercizio di valutazione o discrezionalità da parte dell'amministratore e, se del caso, dei valutatori nella determinazione dell'indice di riferimento, incluse le motivazioni di detta valutazione o discrezionalità;

  4. d) a eventuali dati ignorati, in particolare se conformi ai requisiti della metodologia dell'indice di riferimento, e la relativa motivazione;

  5. e) ad altre variazioni nelle procedure e metodologie standard o deviazioni dalle stesse, comprese quelle avvenute in periodi di tensioni o perturbazioni del mercato;

  6. f) alle identità dei notificatori e delle persone fisiche alle dipendenze dell'amministratore ai fini della determinazione degli indici di riferimento;

  7. g) a tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo; e

  8. h) a conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche tra le persone alle dipendenze dell'amministratore e i contributori di dati o i notificatori in relazione all'indice di riferimento.

2. L'amministratore conserva le registrazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in forma tale da consentire di replicare e comprendere appieno la determinazione dell'indice di riferimento e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle valutazioni e della discrezionalità. Le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche registrate conformemente al paragrafo 1, lettera h), sono fornite su richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e sono conservate per un periodo di tre anni.

Art. 9 Meccanismo per la trattazione dei reclami

1. L'amministratore adotta e pubblica procedure scritte per il ricevimento, la trattazione e la conservazione dei reclami presentati, compresi quelli relativi al processo di determinazione degli indici di riferimento degli amministratori.

2. Il meccanismo per la gestione dei reclami garantisce che:

  1. a) l'amministratore renda disponibile la strategia di gestione dei reclami, alla stregua della quale è possibile presentare reclami per contestare la rappresentatività della determinazione di uno specifico indice di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al procedimento di determinazione degli indici di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione alla determinazione di specifici indici di riferimento e altre decisioni relative al procedimento di determinazione degli indici di riferimento;

  2. b) i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e che l'esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014; e

  3. c) la trattazione sia condotta in maniera indipendente dal personale che è stato o è eventualmente coinvolto nell'oggetto del reclamo.

Art. 10 Esternalizzazione

1. Gli amministratori non esternalizzano le funzioni della fornitura di un indice di riferimento in modo tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall'amministratore sulla fornitura dell'indice di riferimento o la capacità dell'autorità competente pertinente di vigilare sull'indice di riferimento.

2. Qualora un amministratore esternalizzi a un fornitore di servizi le funzioni o i servizi e le attività relativi alla fornitura di un indice di riferimento, resta pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al presente regolamento.

3. In caso di esternalizzazione, l'amministratore assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a) il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;

  2. b) l'amministratore mette a disposizione delle autorità competenti pertinenti l'identità e i compiti del fornitore di servizi che partecipa al processo di determinazione dell'indice di riferimento;

  3. c) l'amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;

  4. d) l'amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;

  5. e) il fornitore di servizi informa l'amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità del diritto e dei requisiti vigenti;

  6. f) il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l'amministratore e l'autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l'autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

  7. g) l'amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;

  8. h) l'amministratore adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al procedimento di determinazione dell'indice di riferimento.

Capo 2. Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni

Art. 11 Dati

1. La fornitura di un indice di riferimento deve attenersi ai seguenti requisiti relativi ai dati:

  1. a) i dati devono essere sufficienti a rappresentare accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare. I dati devono essere dati sulle operazioni, ove siano disponibili e idonei. Qualora i dati sulle operazioni non siano sufficienti o idonei a rappresentare in maniera accurata e affidabile il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, è possibile usare dati non relativi alle operazioni, ivi comprese stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori;

  2. b) i dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili;

  3. c) l'amministratore deve elaborare e pubblicare orientamenti chiari per quanto riguarda i tipi di dati, la priorità d'impiego dei diversi tipi di dati e l'esercizio delle valutazioni di esperti, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto alla lettera a) e della metodologia;

  4. d) laddove un indice di riferimento si basi su dati ottenuti da contributori di dati, l'amministratore deve ottenere, se del caso, i dati da un gruppo o campione rappresentativo e affidabile di contributori di dati in modo tale da assicurare che l'indice di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;

  5. e) l'amministratore non deve utilizzare dati ottenuti da un contributore se dispone di indicazioni per ritenere che tale contributore non si attiene al codice di condotta di cui all'articolo 15, e in tal caso deve ottenere dati rappresentativi disponibili al pubblico.

2. L'amministratore assicura che i controlli relativi ai dati includano:

  1. a) criteri che determinano chi può effettuare la contribuzione di dati all'amministratore e un procedimento per la selezione dei contributori di dati;

  2. b) un procedimento per la valutazione dei dati del contributore e per interrompere la contribuzione dei dati da parte del contributore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al contributore, se del caso; e

  3. c) un procedimento per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l'integrità e accuratezza.

3. Nel caso in cui i dati di un indice di riferimento siano forniti da una funzione di front office, vale a dire da reparti, divisioni, gruppi o personale dei contributori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione, l'amministratore:

  1. a) si procura presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti; e

  2. b) garantisce che i contributori di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica.

4. Nel caso in cui l'amministratore ritenga che i dati non rappresentino il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare, detto amministratore cambia, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati, il contributore di dati o la metodologia per garantire che i dati siano rappresentativi di tale mercato o della realtà economica che l'indice deve misurare, oppure cessa la fornitura di tale indice di riferimento.

5.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili, come stabilito al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica di un contributore che l'amministratore è tenuto ad accertare, in conformità del paragrafo 3, lettera b), al fine di garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati.

L'ESMA tiene conto delle diverse tipologie di indici di riferimento e settori di cui al presente regolamento, della natura dei dati, delle caratteristiche del mercato sottostante o della realtà economica e del principio di proporzionalità, della vulnerabilità alla manipolazione degli indici di riferimento, nonché indici della convergenza delle prassi di vigilanza sugli indici di riferimento a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o aprile 2017.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.