Decisione (UE) 2025/2141 del Consiglio del 10 ottobre 2025 relativa all’adesione di Vanuatu all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con l’Organizzazione degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra2 («accordo di partenariato interinale»), è stato firmato il 30 luglio 2009 ed è applicato a titolo provvisorio dal 20 dicembre 2009 conformemente alla decisione 2009/729/CE del Consiglio3. L’accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea dal 20 dicembre 2009 e dalla Repubblica di Figi dal 28 luglio 2014.
L’articolo 80 dell’accordo di partenariato interinale stabilisce le disposizioni relative all’adesione di altri Stati insulari del Pacifico. Samoa e le Isole Salomone hanno pertanto aderito all’accordo di partenariato interinale e lo applicano a titolo provvisorio rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.
Il 10 luglio 2024 Vanuatu ha presentato all’Unione una richiesta di adesione congiuntamente a un’offerta di accesso al mercato.
La Commissione ha valutato l’offerta di Vanuatu e l’ha ritenuta accettabile. Di conseguenza, la Commissione ha concluso i negoziati con Vanuatu il 7 agosto 2024.
Conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale, l’Unione e Vanuatu sono tenute ad applicare l’accordo a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
È opportuno approvare l’adesione di Vanuatu all’accordo di partenariato interinale, fatto salvo il deposito da parte di Vanuatu dell’atto di adesione conformemente all’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L’adesione di Vanuatu all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («accordo di partenariato interinale») è approvata a nome dell’Unione, fatto salvo il deposito da parte di Vanuatu dell’atto di adesione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.
2. Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Vanuatu è accluso alla presente decisione.
Art. 2
L’Unione e Vanuatu applicano a titolo provvisorio l’accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale.
Art. 3
L’approvazione dell’adesione di Vanuatu all’accordo di partenariato interinale non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2025 Per il Consiglio Il presidente P. Hummelgaard